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28/01/2019 - Una precedente esclusione per irregolarità fiscale non assume rilievo, quale motivo di esclusione, in termini di grave illecito professionale

tratto da jonius.it

Una precedente esclusione per irregolarità fiscale non assume rilievo, quale motivo di esclusione, in termini di grave illecito professionale

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Una precedente esclusione per irregolarità fiscale non assume rilievo, quale motivo di esclusione, in termini di grave illecito professionale e quindi circostanza da dichiarare, atteso che, diversamente opinando, si realizzerebbe una indefinita protrazione di efficacia, “a strascico”, delle violazioni relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse, laddove l’art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016 riconosce efficacia escludente alla partecipazione alla gara solamente sino al momento in cui il concorrente non provveda alla regolarizzazione della propria posizione, od anche ottenga la rateizzazione del debito tributario e sia in regola con i relativi pagamenti.

A ciò si aggiunga che l’articolo 80, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti pubblici - per quanto norma di non agevole esegesi stante la disomogeneità delle fattispecie contemplate - sembra comunque permeata da una nozione di attualità dell’illecito, nel senso di annettere rilievo ai soli fatti commessi in un arco temporale tale da fare ritenere effettivamente vulnerato il rapporto fiduciario con il concorrente.

E’, questa, un’evenienza non predicabile per la irregolarità tributaria in ragione di quanto già esposto, ed in definitiva per il fatto che la stessa deve sussistere al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione ad una procedura di gara per essere ragione di esclusione dalla medesima. Ne consegue che una pregressa esclusione per irregolarità fiscale non deve essere dichiarata in altra gara allorché tale condizione sia stata superata al momento della presentazione della domanda di partecipazione.

Non può pervenirsi a conclusioni diverse da quelle appena indicate neppure aderendo all’orientamento secondo cui il comma 5, lettera c) non comporta una preclusione assoluta della valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante circa la gravità di inadempienze le quali, pur non essendo immediatamente riconducibili a quelle tipizzate, quanto agli effetti, siano nondimeno astrattamente qualificabili come “gravi illeciti professionali”, sì da risultare comunque ostative alla partecipazione alla gara (in tal senso: Cons. Stato, V, 2 marzo 2018, n. 1299).

Ed infatti, anche impostando i termini della questione sulla base di tale prospettiva, è difficilmente ipotizzabile che possa ritenersi “grave illecito professionale” una pregressa irregolarità fiscale da tempo superata, e quindi tale da non avere rilevanza attuale, nell’ambito di un quadro ordinamentale il quale, al fine di garantire la più ampia partecipazione alla gara (e in una logica concorrenziale e collaborativa) consente di estinguere il debito tributario anche solo per la presentazione della domanda di partecipazione.

Il combinato disposto di cui al comma 5, lettere c) ed f-ter), nonché di cui al comma 12 dell’articolo 80 del nuovo ‘Codice dei contratti pubblici’ deve essere inteso nel senso di non annettere valenza univocamente escludente a qualunque falsità o omissione dichiarativa, distinguendo – piuttosto - i relativi effetti: i) in relazione alla singola gara in cui la falsità e/o l’omissione si è prodotta e ii) in relazione a qualunque ulteriore e successiva gara. Ed infatti: a) per quanto riguarda la medesima gara in cui la falsità o l’omissione si è verificata, è la lettera c) del comma 5 a disporre in modo espresso l’obbligo di esclusione del concorrente (nonché l’obbligo di segnalazione all’ANAC, ai fini delle conseguenti valutazioni e della possibile iscrizione nel casellario informatico). Depone univocamente in tal senso la richiamata lettera c), secondo cui è motivo di esclusione “il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”);b) al contrario, per quanto riguarda le gare successive a quella in cui la falsità e/o l’omissione si sono verificate (e in cui l’esclusione è stata doverosamente disposta), il comma 5, lettera f-ter) e il comma 12 non dispongono un illimitato obbligo dichiarativo, né dispongono conseguenze escludenti anche a prescindere dalla valutazione che l’Autorità di settore abbia fatto dell’originaria falsità e/o omissione.

In particolare, riconducendo a sistema le richiamate previsioni (invero, come già osservato dal Collegio nelle precedenti occasioni, di non assoluta chiarezza) ne emerge il seguente quadro ricostruttivo: i) nel caso in cui al concorrente siano imputabili dichiarazioni false o fuorvianti - ovvero radicali omissioni – idonee ad influenzare il corretto svolgimento della gara o i suoi esiti, la stazione appaltante procede ad escludere dalla gara il concorrente; ii) nel caso di false dichiarazioni o di falsa documentazione prodotte in gara da parte del concorrente, la stazione appaltante – oltre a disporne l’esclusione – procederà a segnalare l’accaduto all’ANAC la quale, al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 80, comma 12 (con particolare riguardo alla gravità del fatto e all’elemento psicologico), procederà a disporre l’iscrizione del concorrente nel casellario informatico, in tal modo precludendo la partecipazione alle gare per un periodo massimo di due anni (“decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia”); iii) l’iscrizione dell’impresa nel casellario informatico nei casi di cui al richiamato comma 12 per avere essa presentato false dichiarazioni o falsa documentazione in una precedente gara preclude la partecipazione ad ulteriori e successive gare di appalto, per l’intero periodo dell’iscrizione (in tal senso il comma 5, lettera f-ter)).

Dal richiamato quadro ricostruttivo emerge che la preclusione alla partecipazione alle gare per effetto della produzione di false dichiarazioni o falsa documentazione resti confinata alle due ipotesi tipiche: a) dell’esclusione dalla medesima gara nel cui ambito tale produzione è avvenuta; b) dall’esclusione da ulteriori e successive gare (ma soltanto nel caso in cui sia intervenuta l’iscrizione dell’impresa nel casellario informatico nelle ipotesi e con i limiti di cui al comma 5, lettera f-ter) e di cui al comma 12 dell’articolo 80).

Resta invece preclusa alle stazioni appaltanti la possibilità di valutare autonomamente ai fini escludenti la condotta di un concorrente il quale abbia prodotto false dichiarazioni o falsa documentazione nell’ambito di una precedente gara e non sia stato iscritto nel casellario informatico dell’Autorità. Resta naturalmente salva l’ipotesi escludente relativa al caso in cui, al momento rilevante ai fini della successiva procedura, perduri la circostanza escludente cui si riferiva l’originaria falsità (ad es.: la situazione di irregolarità fiscale o contributiva inizialmente dichiarata come sussistente – ma in realtà non posseduta).

Inn applicazione degli esposti principi la V sezione del Consiglio di Stato ha ritenuto illegittima l’esclusione disposta in danno di un'impresa a causa della mancata dichiarazione di una pregressa situazione di irregolarità ai fini fiscali.

Risulta, infatti, che, al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, l'impresa non versasse in alcuna situazione di irregolarità fiscale rilevante ai fini del comma 4 dell’articolo 80 (i.e.: per aver commesso “violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato [di stabilimento]”

In secondo luogo risulta agli atti di causa che l’ANAC non abbia disposto in danno dell’impresa l’iscrizione al casellario informatico ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lettera f-ter) e comma 12 per aver reso – con dolo o colpa grave – false dichiarazioni ovvero per aver presentato in gara falsa documentazione.

 

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