26/01/2019 - Surroga, parla il consiglio
Surroga, parla il consiglio
Italia Oggi - Venerdì, 25 Gennaio 2019
In materia di surroga di consiglieri dimissionari è corretta la procedura adottata da un consiglio comunale, che avrebbe preso atto di una serie di manifestazioni di volontà di rinuncia al subentro da parte dei candidati non eletti nella medesima lista, deliberando, infine, l' impossibilità di surroga per esaurimento della lista?
Le dimissioni dalla carica di consigliere, disciplinate dall' art. 38, comma 8, del decreto legislativo n. 267/00, seppur immediatamente efficaci, si distinguono «logicamente e cronologicamente dal subentro del primo dei candidati non eletti, che si realizza con l' adozione di un atto consequenziale e subordinato entro il termine di legge» (Tar Lombardia n. 245/2006). Pertanto, a seguito della formalizzazione delle dimissioni da parte di un consigliere, si può dare avvio alla procedura di surroga con la convocazione del consiglio e la nomina del primo dei non eletti. Solo a questo punto, quest' ultimo può rinunciare allo status acquisito con la delibera di surroga, risultando quindi ogni anticipata rinuncia a quel diritto «radicalmente inefficace» (Tar Lazio n. 651/2005).
Tuttavia, pur riaffermando la tesi suesposta, nel senso che non sarebbe possibile procedere alla surroga del consigliere dimissionario direttamente con il secondo dei non eletti (o con i successivi) prendendo semplicemente atto delle rinunce dei candidati non eletti prima dell' effettiva acquisizione dello status di consigliere da parte di questi ultimi, occorre rilevare che la giurisprudenza più recente in materia non risulta univoca.
Dalla lettura della sentenza del Tar Puglia - sezione di Lecce, n. 922/2015 del 17/3/2015 (l' appello al Cds con sentenza n. 3795 del 2/7/2016 è stato dichiarato improcedibile) sembra, infatti, attribuirsi alla preventiva rinuncia alla carica di consigliere da parte di candidati non eletti aventi titolo allo scorrimento della lista, la medesima valenza formale delle dimissioni dalla carica. Tenuto conto della cornice normativa e giurisprudenziale delineata, la questione deve essere rimessa al consiglio comunale, atteso che tale organo deve pronunciarsi sulla sussistenza o meno in capo ai suoi componenti di cause ostative a far parte del collegio.