26/01/2019 - Nuove assunzioni da programmare
Nuove assunzioni da programmare
Italia Oggi - Venerdì, 25 Gennaio 2019
Nuove assunzioni da programmare in termini di «dotazione» di spesa potenziale. Il richiamo arriva dalla Corte dei conti - sezione regionale per il Veneto, che con la recente deliberazione n. 548/2018 (relatore Pizziconi) offre un' interessante ricostruzione del nuovo regime vincolistico introdotto dalle linee guida della Funzione pubblica approvate con il dm 8 maggio 2018. Esse obbligano gli enti a determinare non più la dotazione organica, ma una «dotazione di spesa potenziale» che, ovviamente deve essere contenuta entro i limiti di spesa previsti dalla legge 296/2006, ovvero il tetto di spesa 2008 per gli enti non soggetti a patto nel 2015 e la media 2011-2013 per i restanti enti.
A parere della sezione veneta, quindi, gli enti, nel programmare le assunzioni per le professionalità da acquisire sulla base delle facoltà assunzionali vigenti e dei previsti tetti di spesa, nonché dei relativi stanziamenti di bilancio e nel rispetto degli equilibri di bilancio in chiave dinamica, dovranno necessariamente verificare la possibilità di rimodulare la «dotazione» attuale tramite nel Programma triennale di fabbisogno del personale (Ptfp), nel rispetto del limite finanziario massimo della «dotazione» di spesa potenziale, avendo previamente verificato la possibilità di ricoprire il posto vacante per mobilità interna o esterna.
L' istituto della mobilità, infatti, è da preferire rispetto allo scorrimento di graduatorie per ragioni di contenimento della spesa pubblica, con la quale il legislatore intende conseguire un' ottimale redistribuzione dei dipendenti pubblici già in servizio senza aggravio di spesa; con lo scorrimento delle graduatorie, al contrario, si determinerebbe comunque una provvista aggiuntiva di risorse umane (in questo senso Cassazione sez. lavoro 12559/2017).
Resta inteso, invero, che l' ente rimasto inadempiente a quanto disposto nell' articolo art. 6 del dlgs 165/2001 non potrà assumere nuovo personale, così come previsto al comma 6 del citato articolo. Tale sanzione, tuttavia, si riflette solo sulle assunzioni del triennio di riferimento del nuovo piano, senza estendersi a quelle disposte o autorizzate per il primo anno del triennio del piano precedente, nel caso in cui l' amministrazione abbia attuato correttamente tutti gli adempimenti previsti dalla legge per il piano precedente.