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25/01/2019 - Enti, spauracchio concorsi unici

tratto da Italia Oggi

Enti, spauracchio concorsi unici

I comuni vogliono continuare a bandire selezioni proprie

Pagina a cura di Matteo Barbero


Spauracchio concorsi unici per gli enti locali. Le amministrazioni si interrogano sull'impatto della manovra 2019 riguardo alla propria capacità assunzionale e attendono chiarimenti.

Tutto ruota intorno al combinato disposto dei commi 300 e 360 della legge n. 145/2018.

Il comma 300 contiene due disposizioni: da un lato, prevede che «fatta salva l'esigenza di professionalità aventi competenze di spiccata specificità, le procedure concorsuali autorizzate a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298, sono svolte, secondo le indicazioni dei piani di fabbisogno di ciascuna amministrazione, mediante concorsi pubblici unici, per esami o per titoli ed esami, in relazione a figure professionali omogenee.

I predetti concorsi unici sono organizzati dal dipartimento della funzione pubblica della presidenza del consiglio dei ministri per il tramite della commissione per l'attuazione del progetto di Riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (Ripam), che si avvale dell'Associazione Formez p.a.».

Dall'altro lato, si dispone che i concorsi unici «possono essere espletati con modalità semplificate definite con decreto del ministro per la pubblica amministrazione da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alla disciplina prevista dai regolamenti di cui al decreto del presidente della repubblica 9 maggio 1994, n. 487, al decreto del presidente della repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e al decreto del presidente della repubblica 16 aprile 2013, n. 70». A sua volta, il comma 360 recita: «A decorrere dall'anno 2019, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, procedono al reclutamento del personale secondo le modalità semplificate individuate con il decreto di cui al comma 300».

Ora, è evidente che la portata di tale disciplina è tutt'altro che chiara. Secondo una prima lettura, il comma 360, richiamando il comma 300, imporrebbe a tutte le pa, quindi anche agli enti locali, la strada del concorso unico. Ma a ben vedere, quest'ultimo viene previsto in modo esplicito solo per le assunzioni a valere sul fondo «di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298». Invece, il comma 360 si limita a richiamare le «modalità semplificate» di svolgimento per estenderle a tutte le procedure concorsuali che saranno attivate dopo l'emanazione del decreto attuativo.

È quindi possibile anche una seconda lettura, in base alla quale gli enti potranno continuare a bandire concorsi propri, ma, appunto, avvalendosi delle citate «modalità semplificate». Ed è questa la tesi che, sia pure prudentemente, viene sposata dall'Anci nella sua nota di lettura alla manovra. Anche perchè molti amministratori locali considerano i concorsi unici ingestibili, specie in un Paese con circa 8.000 comuni.

È vero, tuttavia, che il meccanismo del concorso unico è previsto a chiare lettere e senza equivoci nella legge delega per il miglioramento della p.a. varata a Natale dal governo. Ma non è escluso che il pressing dei territori possa suggerire all'esecutivo una parziale marcia indietro.

In ogni caso, sarà il decreto attuativo a chiarire la questione, mentre in attesa della sua emanazione restano esperibili le attuali procedure concorsuali autonome.

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