23/01/2019 - Le principali pronunce e indirizzi della Corte dei Conti-1/15 gennaio 2019
Le principali pronunce e indirizzi della Corte dei Conti-1/15 gennaio 2019
di Cristina Montanari - Responsabile dell'Area Finanziaria e Vicesegretario del Comune di Serramazzoni
La Giurisprudenza Consultiva
CONTABILITA' E CONTROLLI
- Sul quesito circa "la non decadenza dell'Ente dal beneficio dell'impignorabilità delle somme ex art. 159 del TUEL nel caso in cui siano emessi dei mandati "a titolo vincolato" senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento", la Sezione ritiene che il comune decada dal beneficio predetto quando siano emessi dei mandati diversi da quelli "a titolo vincolato" e non abbia rispettato la regola prior in tempore, cioè l'ordine cronologico delle fatture come pervenute, in quanto mancherebbe il requisito necessario ai fini dell'impignorabilità. Quanto al quesito se "la qualificazione dei mandati di pagamento "a titolo vincolato", dipende dalla fonte di finanziamento trasferimenti (provinciali, regionali, statali, europei) e/o prestiti a specifiche finalità dalla legge e/o dall'atto amministrativo di assegnazione/erogazione delle risorse, la cui evidenza contabile è disciplinata dall'art. 180, comma 3, lett. d), TUEL, la Sezione ritiene che, sebbene sia sempre facoltà della p.a. autodeterminarsi nel programmare le proprie spese, ciò non comporta che possa essere impresso il vincolo a livello di bilancio. Il comune ben può decidere mediante un atto amministrativo generale di alta amministrazione (e non con provvedimento meramente esecutivo) di finalizzare determinate somme al perseguimento dell'interesse pubblico, senza poter con ciò imporre il particolare regime delle somme vincolate, che deve trovare specifico fondamento legislativo. Dichiara, inammissibile la parte sull'onere probatorio spettante al Comune dinanzi al G.O. per l'interferenza del proprio decisum con altre magistrature.
Corte dei conti-Campania, delibera 19 dicembre 2018, n. 157
- Non è legittimo che il regolamento di contabilità contenga una norma che consenta di riconoscere debiti fuori bilancio determinati da una sentenza del giudice di pace anche se di modestissimo importo, in assenza di una norma di legge che permetta al regolamento di contabilità di introdurre una disciplina che deroghi quanto previsto dall'art. 194, comma 1, lett. a), TUEL.
Corte dei conti-Lombardia, delibera 20 dicembre 2018, n. 368
- La proroga di una convenzione di gestione di un impianto sportivo per il tempo necessario all'ammortamento di un mutuo per investimenti assunto dal concessionario, rappresenta una specifica scelta gestionale di esclusiva pertinenza dell'Ente. La funzione consultiva demandata alla Corte dei conti non può avere ad oggetto fattispecie specifiche, né può estendersi sino ad impingere nell'ambito della discrezionalità, nonché nelle specifiche attribuzioni e responsabilità degli Enti interpellanti. La Sezione dichiara inammissibile la richiesta di parere.
Corte dei conti-Lombardia, delibera 20 dicembre 2018, n. 365
- Sulla possibilità di applicare l'art. 194, comma 1, lett. b), TUEL, anche al disavanzo finale di liquidazione di un'azienda speciale riconoscendolo quale debito fuori bilancio del comune e questo sia assorbibile nella massa passiva del dissesto, la Sezione ritiene che il disavanzo da liquidazione non sia riconducibile ai disavanzi ex art. 194, lett. b), TUEL in quanto il riferimento al "pareggio" e alla sua funzione costituisce un limite alla riconoscibilità dei disavanzi che non mirano alla conservazione dell'integrità aziendale. Il ripiano della perdita non può che essere funzionale al ripristino del pareggio tra mezzi disponibili, impieghi e debiti, per ristabilire e consentire la continuità aziendale. La decisione della prosecuzione aziendale ed il ripiano, infatti, dovrebbe necessariamente passare da una nuova decisione di dotazione aziendale, adeguatamente motivata in termini di sostenibilità dell'impresa e di riequilibrio dinamico dei conti (ergo, anche in questo caso, con un piano di rientro), e non da un mero riconoscimento di debito. L'elencazione delle fattispecie di riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL è tassativa in considerazione della natura eccezionale della previsione normativa, tesa a limitare il ricorso ad impegni non correlati a spese previamente autorizzate dall'organo rappresentativo della comunità di riferimento.
Corte dei conti-Campania, delibera 21 dicembre 2018, n. 162
- Il magistrato si pronuncia sulla corretta interpretazione del comma 6, art. 14, D.Lgs. n. 175 del 2016, con particolare riferimento al profilo del mantenimento delle partecipazioni nelle società di nuova costituzione, affidatarie degli stessi servizi di quelle sottoposte a fallimento.
Corte dei conti-Sicilia, delibera 28 dicembre 2018, n. 217
- Per la corretta quantificazione della quota del 50% dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, ex art. 142, comma 12-bis, D.Lgs. n. 285 del 1992, attribuita all'ente da cui dipende l'organo accertatore, non devono essere detratte le spese per il personale impiegato nella specifica attività di controllo e di accertamento delle violazioni, le spese connesse al rilevamento, all'accertamento e alla notifica delle stesse e quelle successive relative alla riscossione della sanzione.
Corte dei conti-sez. Autonomie, delibera 9 gennaio 2019, n. 1
PERSONALE E PREVIDENZA
- Sulla possibilità di scorrimento di graduatoria di idonei ancora vigente, la Sezione osserva che la salvaguardia del principio di "concorsualità" e delle regole di dettaglio quali la parità dei concorrenti, la predeterminazione dei posti e delle regole di attribuzione, hanno portato al consolidarsi di un generale orientamento secondo cui la graduatoria dalla quale attingere deve riguardare posizioni lavorative omogenee a quelle per le quali viene utilizzata. Ciò è pacificamente ammesso con riferimento al "profilo" e alla "categoria professionale del posto che si intende coprire, che devono essere del tutto corrispondenti a quelli dei posti per i quali è stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare"…. sia "ad ogni altro elemento che connota e caratterizza profondamente i posti in comparazione (quelli da coprire e quelli messi a concorso), come il regime giuridico dei posti stessi, e che perciò hanno riflessi anche sulla partecipazione dei candidati e, quindi, sul numero dei concorrenti".
Corte dei conti-Campania, delibera 19 dicembre 2018, n. 158
- Con riferimento ai diritti di rogito spettanti ai segretari comunali, ex art. 10, comma 2-bis, D.L. n. 90 del 2014, e in particolare agli oneri agli stessi connessi, la Sezione si conforma al principio enunciato dalla Sezione delle Autonomie con la delibera n. 21/SEZAUT/2015/QMIG, secondo cui "le somme destinate al pagamento dell'emolumento in parola devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti".
Corte dei conti-Lombardia, delibera 20 dicembre 2018, n. 366
- Per procedere legittimamente all'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche a favore dei dipendenti dell'amministrazione comunale, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti: i) l'ente deve avere adottato idoneo regolamento il quale dovrà prevedere tra l'altro la delimitazione del concetto di "collaboratore" in stretto collegamento funzionale alle attività da svolgere nell'ambito dei singoli procedimenti; ii) le risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi dell'art. 113, comma 2, dovranno essere ripartiti, per ciascuna opera/lavoro, servizio, e fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale; iii) la disposizione di cui all'art. 113, comma 2, si applica agli appalti relativi a servizi o forniture esclusivamente nel caso in cui sia stato nominato il direttore dell'esecuzione.
Corte dei conti-Veneto, delibera 7 gennaio 2019, n. 1
- Gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall'art. 113, D.Lgs. n. 50 del 2016, possono essere riconosciuti, nei limiti previsti dalla norma, anche in relazione agli appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità.
Corte dei conti-sez. Autonomie, delibera 9 gennaio 2019, n. 2
TRIBUTI LOCALI
- La Sezione ritiene che al quesito se con disposizione regolamentare comunale possa prevedersi il ristoro delle spese sostenute dai titolari delle strutture ricettive per la gestione e la riscossione dell'imposta di soggiorno - da calcolarsi in misura percentuale sull'importo totale annuo incassato e da incamerarsi direttamente mediante detrazione dall'ultimo riversamento mensile - debba darsi risposta negativa, elencandone le rilevate ragioni. La Sezione ritiene, inoltre, che ove il comune intenda comunque prevedere un "ristoro" delle spese menzionate nel quesito, ciò non potrà avvenire se non a carico del bilancio dello stesso Ente -e ovviamente di un capitolo non interferente con quello in cui confluisce il gettito dell'imposta di soggiorno al quale afferiscono i suindicati vincoli di destinazione- nonché a fronte di adeguata documentazione a riprova di tali spese e certamente non sulla base di una loro quantificazione effettuata in via del tutto presuntiva.
Corte dei conti-Campania, delibera 19 dicembre 2018, n. 159
Gli atti di indirizzo-programmazione e verifica delle Sezioni Regionali
CONTABILITA' E CONTROLLI
- Relazione annuale 2018 su "I rapporti finanziari con l'Unione europea e l'utilizzazione dei Fondi comunitari"
Dalla Relazione annuale sui rapporti finanziari tra Italia e Unione europea emergono debolezze e inefficienze nella fase intermedia della programmazione. L'analisi dei flussi finanziari in entrata e in uscita, intercorsi tra Italia e Ue nell'esercizio 2017, con le diverse tipologie di risorse del bilancio comunitario e l'utilizzo dei fondi comunitari, ha confermato la tradizionale posizione di contributore netto dell'Italia con 4,4 miliardi di euro. L'esame è riferito alla programmazione 2014-2020 e tiene conto delle significative modifiche della regolamentazione nel frattempo intervenute. Per questo motivo, è opportuno distinguere le analisi, dedicando una relazione speciale alle "chiusure" della programmazione 2007-2013 una volta che si disporrà di dati completi e definitivi, comprensivi delle valutazioni dell'Unione. Un profilo che merita particolare attenzione è quello delle "seconde condanne" da parte della Corte di giustizia europea, ai sensi dell'art. 260, par. 2, del TFUE (quando lo Stato membro non si è conformato agli obblighi derivanti da una prima sentenza di condanna per inadempimento, ex art. 258 del TFUE). Ad oggi risultano pagamenti per "seconde condanne" per oltre 547 milioni di euro. Per i Paesi per i quali gli esiti della programmazione 2007-2013 sono ormai definiti, inizia poi ad emergere il peso delle "restituzioni" dovute alle rettifiche operate in sede europea. In attesa dei dati dei singoli Stati, a un primo esame globale sul sistema europeo si riscontra un'incidenza del 12% di questo fenomeno sul totale delle entrate pari a 139 miliardi di euro nel 2017, a cui consegue la diminuzione del peso delle risorse proprie che si attestano all'83% (l'anno precedente erano al 91,7%). La particolare situazione correlata al 2018, esercizio al cui termine è prevista non solo la verifica intermedia del periodo di programmazione ma anche la possibile prima applicazione del disimpegno automatico dei fondi non spesi in base alla regola "n+3", ha imposto di seguire con particolare attenzione l'evolversi dell'attuazione finanziaria, non limitandosi alle ormai consuete scadenze del 31/12 dell'anno precedente (unico dato ufficiale) e del 30/6 dell'anno in corso, come dato illustrativo del trend semestrale presentando, quindi, il quadro dell'attuazione finanziaria aggiornata alla fine del quinto bimestre 2018. Peraltro, tale dato, riferito al 2018, non può che essere considerato come tendenziale, non presentando i caratteri di definitività. Obiettivo della Corte, inoltre, è analizzare e riferire, con una relazione ad hoc, sui risultati della verifica intermedia e sull'eventuale, possibile, perdita di finanziamenti europei da parte dell'Italia. Una certa accelerazione, per l'attuale programmazione finanziaria, si registra nel corso del 2018, in termini sia di impegno che di spesa, che presenta, nella maggioranza dei casi, un discreto incremento percentuale rispetto all'anno precedente. Tuttavia, il dato numerico complessivo al 31/10/2018 presenta una situazione per cui, su una programmazione totale di 54,2 miliardi per l'Obiettivo "Investimenti per la crescita e l'occupazione", sono stati impegnati fondi per circa 17,6 miliardi (32,42%) ed effettuati pagamenti per poco meno di 7 miliardi (12,85%), riscontrando, peraltro, le consuete differenze realizzative tra le regioni più sviluppate (più efficienti), e quelle meno sviluppate.
FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E DI GARANZIA (FEAGA): nella Relazione emergono debolezze e inefficienze nella gestione degli aiuti diretti a valere sul FEAGA; le irregolarità riscontrate anche nel 2017 producono mancati rimborsi agli organismi pagatori per importi rilevanti. Il problema delle asimmetrie organizzative e dell'incompleta regionalizzazione degli Organismi pagatori rappresenta tuttora un elemento di rilievo.
FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE (FEASR): in riferimento alla fase intermedia della programmazione del Fondo per lo Sviluppo rurale 2014-2020, si conferma la lentezza dell'avanzamento finanziario: infatti, dal 2014 al 2017 si è raggiunta una media del solo 13,40% di pagamenti effettuati sul complesso dei programmi.
FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E PER LA PESCA (FEAMP): l'aspetto più problematico rilevato concerne la lentezza dell'avvio della programmazione, connessa a ritardi e inefficienze sia a livello centrale sia a livello di raccordo con gli organismi intermedi.
Il trend rilevato non è positivo perché si registra nel 2017 un incremento complessivo delle irregolarità, con un totale di segnalazioni dall'OLAF che passa da 927 a 1227. Il dato parziale del 2018 (696) non può tuttavia ritenersi ancora significativo. Riguardo alle Autorità di gestione maggiormente interessate da irregolarità, il dato dello scorso anno, che vedeva 86 milioni di euro riferiti alle Amministrazioni regionali e 46 milioni di euro alle Amministrazioni centrali, si è leggermente riequilibrato con valori pari rispettivamente a 72,4 e 56,4 milioni di euro.
Corte dei conti-sez. Contr. Affari Comunitari e Internazionali, delibera 9 gennaio 2019, n. 1
Le principali sentenze in materia di danno erariale
- Un assessore ed alcuni funzionari comunali sono responsabili, a titolo di colpa grave e ciascuno per la parte di propria competenza, della corresponsione di indebiti emolumenti al personale (assegni ad personam, progetti finalizzati), determinando così un depauperamento del patrimonio comunale a danno dei servizi da rendere alla comunità di riferimento.
Corte dei conti-Lazio, sentenza 12 dicembre 2018, n. 565
- Il Collegio ha pronunciato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in una fattispecie di asserito danno erariale derivante da attività illecite poste in essere da amministratori e dipendenti di una società partecipata in misura maggioritaria da un comune ed esercente attività di raccolta rifiuti non pericolosi e di gestione del verde pubblico. Sono stati confermati gli ultimi approdi legislativi (D.Lgs. n. 175 del 2016) e giurisprudenziali (Cass. S.U. n. 2584 del 2018) in materia di società partecipate da socio pubblico che non presentino i requisiti dell'in house providing, il cui patrimonio privato sia stato leso da attività di mala gestio degli organi sociali. Nella fattispecie in esame, il Collegio ha ritenuto che non è stata prodotta alcuna prova di danno erariale direttamente inferto al patrimonio dell'ente pubblico partecipante ad opera dei convenuti, non titolari dei poteri né rappresentativi e gestionali dell'oggetto sociale né di controllo sulla società partecipata.
Corte dei conti-Lazio, sentenza 18 dicembre 2018, n. 571
- Tre responsabili di un mattatoio comunale sono responsabili del danno arrecato al patrimonio comunale dall'omessa riscossione delle tariffe di macellazione, mediante sottofatturazione dei capi di bestiame macellati.
Corte dei conti-Lazio, sentenza 18 dicembre 2018, n. 568
- La Sezione, sia pur in presenza di giudicato penale assolutorio dal reato di appropriazione indebita, ha affermato la responsabilità amministrativo contabile a titolo di colpa grave, del responsabile del servizio anagrafe che, in qualità di agente contabile, non ha riversato nelle casse comunali i diritti di segreteria in relazione all'emissione di carte d'identità.