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21/01/2019 - Se motivato, un ritardo di pochi minuti non esclude dalla gara

tratto da lapostadelsindaco.it

Se motivato, un ritardo di pochi minuti non esclude dalla gara

 21/01/2019 Approfondimenti

Il Tar della Lombardia - Milano, Sez IV si è visto sottoporre un caso in cui una ditta era stata esclusa da una gara a causa dell'invio in ritardo, di 3 minuti, rispetto al previsto orario di scadenza, sentenziando poi per l'illegittimità dell'esclusione.

La sentenza n 2737 risale al 5 dicembre 2018 e prendo in oggetto il caso sottoposto da una ditta, il cui rappresentante legale, giunto nei tempi consentiti nei locali comunali, allo scopo di presentare la domanda di partecipazione ad un bando di gara è riuscito a sottoporre la domanda solo con 3 minuti di ritardo. Il rappresentantedella ditta era rimasto in loco fino all'emissione di un invito a lasciare l'edificio comunale, diffuso via radio, a quel punto aveva lasciato l'edificio, per poi farvi ritorno prima del termine della scadenza fissata. Il termine indicato dal bando era fissato alle 12:00, ma il breve ritardo ottenuto fece si che la domanda di partecipazione fosse protocollata tra le 12:02 e le 12:03. Data la motivazione del ritardo, il provvedimento di esclusione è stato impugnato dalla ditta e, in prima fase, il Tar accolse il ricorso.

Se è vero che un termine fissato per la presentazione delle offerte stabilisce un termine legale ultimo per parteciparvi, tanto da venire espresso con largo anticipo in modo da permettere ai partecipanti di organizzarsi e ottemperare nei tempi alla richiesta, questo non significa che un partecipante debba essere costretto ad agire in largo anticipo su questo. Il termine ultimo della gara è proprio ciò che è letteralmente: il momento fino al quale la domanda può essere presentata.

Nel caso in oggetto, una piccola dilazione del tempo (stando ai giudici) doveva essere consentita, perché il Comunestesso aveva creato una situazione di confusione e disorientamento in prossimità del termine della scadenza proprio nei locali adibiti al deposito delle domande. Questo fatto non poteva essere imputato in alcun modo alla ditta esclusa, priva di colpe su questo disagio. Il Comune di Milano, escludendo la ditta si è quindi ritrovato in posizione fallace, perché il rappresentante si era presentato in tempo utile a sbrigare tutte le pratiche e il suo ritardo è stato poi dovuto ad una causa imputabile soltanto al comune stesso. Da questo la decisione del Tar di considerare legittimi i 3 minuti di ritardo e illegittima l'esclusione dettata dal Comune.

Articolo di Laura Egidi

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