21/01/2019 - Legittimo il ricalcolo del contributo di costruzione in applicazione della rivalutazione ISTAT intervenuta in un periodo antecedente al rilascio del titolo edilizio
tratto da jonius.it
Legittimo il ricalcolo del contributo di costruzione in applicazione della rivalutazione ISTAT intervenuta in un periodo antecedente al rilascio del titolo edilizio
"L’art. 16 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 afferma l’onerosità del permesso di costruire mediante versamento di un contributo articolato su due componenti (incidenza dell’intervento edilizio sugli oneri relativi all’urbanizzazione della zona e costo di costruzione).
La prima, riferita agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, ai sensi del comma 4, “…è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni” in funzione di una serie di indicatori tipizzati (a) ampiezza e andamento demografico dei comuni; b) caratteristiche geografiche dei comuni; c) destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti; d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dall'articolo 41-quinquies, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e delle leggi regionali; e a seguito delle modifiche introdotte dall’art- 17, comma 1, lettera g), numero 3), del d.l. 12 settembre 2014, n. 133 , convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 2014 n. 164 -che non rilevano nel caso di specie ratione temporis- d-bis) differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di ristrutturazione anziche' quelli di nuova costruzione; d-ter) valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d’uso)
In mancanza di definizione delle tabelle parametriche regionali, ai sensi del successivo comma 5, provvedono le stesse amministrazioni comunali “…in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale, secondo i parametri di cui al comma 4”; come del pari “ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale” (comma 6)..."