Salta ai contenuti. | Salta alla navigazione

Strumenti personali

Associazione Nazionale Professionale Segretari Comunali e Provinciali
Tu sei qui: Home / Archivio News / Anno 2019 / Gennaio / 17/01/2019 - Nessun compenso per la riscossione dell'imposta di soggiorno

17/01/2019 - Nessun compenso per la riscossione dell'imposta di soggiorno

tratto da quotidianopa.leggiditalia.it

Nessun compenso per la riscossione dell'imposta di soggiorno

di Cristina Montanari - Responsabile dell'Area Finanziaria-Tributi del Comune di Serramazzoni e Vicesegretario Comunale

La sentenza che si presenta (T.A.R. Lazio, Sez. II-bis, sentenza 10 dicembre 2018, n. 11950), riguarda una controversia instaurata per l'annullamento di una delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto l'approvazione del regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno.

Tra le varie questioni sottoposte al vaglio del giudice, una riguarda l'omessa previsione di un compenso correlato all'assunzione della qualifica di agenti contabili che i gestori delle strutture ricettive rivestono, con relativa responsabilità consistente nell'omessa rendicontazione o versamento del denaro ricevuto a titolo d'imposta di soggiorno, oltre che nella violazione degli obblighi informativi nei confronti dei clienti.

Al riguardo, il TAR evidenzia che, nella fattispecie, non viene in rilievo un affidamento soggetto a remunerazione in quanto nessun aggio è previsto dalla legge e rimarca, al contrario, le radicali differenze che sussistono rispetto all'espletamento del servizio di riscossione (non demandato ai gestori delle strutture recettive) e le attività meramente strumentali di cui sono onerate le strutture recettive, che non possono ritenersi né particolarmente difficoltose, né gravose per operatori professionali e ciò, in primis, per quanto attiene proprio agli obblighi informativi che già sul piano generale costituiscono adempimento doveroso nei rapporti con i clienti per qualunque operatore.

Pronunciamento, questo, che ricalca altri precedenti, ove si afferma che "i gestori delle strutture ricettive quali titolari di obblighi ausiliari ai fini della riscossione dell'imposta di soggiorno è semplice, logico e non censurabile. Tale logicità si ricava anche dalla circostanza che tali compiti ausiliari dei gestori delle strutture ricettive sono di supporto agli ospiti alloggiati in relazione ad un necessario adempimento connesso all'alloggio nella struttura (e quindi strumentali)".

A ben vedere, i compiti che fanno capo ai gestori delle strutture ricettive inerenti all'incasso dell'imposta sono molteplici, tenuto conto delle modalità e delle scadenze previste nel regolamento comunale che la disciplina, senza che la legge lo preveda: i) verificare le caratteristiche del cliente (es. residenza, età, motivazione del soggiorno, etc.), accertando conseguentemente la sussistenza dell'obbligo; ii) calcolare la misura dell'imposta dovuta, sulla base delle suddette caratteristiche e degli ulteriori parametri dettati dal comune (es. categoria della struttura e sua ubicazione, periodo in cui si svolge il soggiorno e sua durata, etc.); iii) chiedere e ricevere il pagamento; iv) rilasciare quietanza al cliente; v) rendicontare e versare al comune le somme riscosse; vi) fornire ai clienti informazioni inerenti l'applicazione dell'imposta.

Occorre, inoltre, tener conto delle spese che il gestore sostiene per l'incasso, calcolato sul totale del costo del soggiorno, in caso di pagamento con carta di credito o bancomat, a causa dell'applicazione delle commissioni dovute al gestore della carta o all'istituto bancario, o in caso di vendita on line del servizio mediante un portale gestito da terzi: le commissioni dovute sono calcolate, infatti, sul prezzo pagato dal cliente.

Per queste ragioni, alcuni Comuni hanno previsto, nei loro regolamenti disciplinanti l'imposta in questione, la possibilità di riconoscere, in favore delle strutture ricettive che svolgono di fatto, per conto dell'Ente, il ruolo di agente contabile per la riscossione dell'imposta di soggiorno dovuta ai sensi dell'art. 4D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, una compartecipazione a parziale copertura delle spese effettivamente sostenute per le commissioni bancarie d'incasso e, in generale, per le spese gestionali connesse alla riscossione e rendicontazione dell'imposta di soggiorno.

Ciò, in buona sostanza, è l'auspicio delle associazioni di categoria attive nel settore turismo, ovvero che quota percentuale del gettito dell'imposta sia dedicata ai gestori delle strutture ricettive che riscuotono denaro pubblico ed hanno la responsabilità di quanto introitato e della sua rendicontazione al Comune.

T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II-bis, 10 dicembre 2018, n. 11950

archiviato sotto:
« gennaio 2025 »
gennaio
lumamegivesado
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Una frase per noi

Vi hanno detto che è bene vincere le battaglie? | Io vi assicuro che è anche bene soccombere, che le battaglie sono perdute nello stesso spirito in cui vengono vinte. || Io batto i tamburi per i morti, | per loro imbocco le trombe, suono la marcia più sonora e più gaia. || Gloria a quelli che sono caduti! | A quelli che persero in mare le navi di guerra! | A quelli che scomparvero in mare! A tutti i generali che persero battaglie, e a tutti gli eroi che furono vinti! | A gli infiniti eroi ignoti, eguali ai più sublimi eroi famosi.

Walt Whitman