16/01/2019 - Nuove disposizioni in materia di amministrazione digitale nel decreto "semplificazioni"
Nuove disposizioni in materia di amministrazione digitale nel decreto "semplificazioni"
di Michele Iaselli - Funzionario Ministero della Difesa, docente di informatica giuridica all'Università di Cassino, LUISS - Roma e Federico II - Napoli
IL D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), meglio noto come "decreto semplificazioni" introduce rilevanti disposizioni anche in materia di amministrazione digitale che intervengono in parte anche sulla recente riforma del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).
In effetti l'art. 8 del decreto con riferimento alle piattaforme digitali prevede che al fine di realizzare gli obiettivi dell'Agenda digitale la gestione della piattaforma di cui all'art. 5, comma 2, del CAD, nonché i compiti, relativi a tale piattaforma vengono trasferiti dall'Agenzia per l'Italia digitale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che a tal fine può anche avvalersi del Commissario straordinario dott. Luca Attias.
In realtà, come noto, l'art. 6, D.Lgs. n. 217 del 2017 ha modificato l'art. 5, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, aggiungendo i commi 1-ter, 2-quater e 2-quinques. In particolare il comma 2-ter prevede che le pubbliche amministrazioni, i gestori di servizi pubblici e le società a controllo pubblico consentono ai cittadini di effettuare pagamenti elettronici tramite una piattaforma elettronica; il comma 2-quater, invece prevede che i prestatori di servizi di pagamento abilitati possano (dal 1 gennaio 2019 hanno l'obbligo) eseguire pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni attraverso l'utilizzo di una piattaforma tecnologica messa a disposizione da AgiD. Ovviamente tutte le informazioni sui pagamenti, già disponibili in capo alle singole amministrazioni interessate alle relative operazioni, vengono messe a disposizione in via generale anche dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato (comma 2-quinquies).
Lo stesso legislatore del decreto semplificazioni ben consapevole delle difficoltà di carattere operativo che potrebbe incontrare la Presidenza del Consiglio prevede nello stesso art. 8 la costituzione di una società per azioni interamente partecipata dallo Stato, secondo criteri e modalità individuati con apposito DPCM, che dovrà in concreto provvedere alla gestione della piattaforma utilizzando ai fini della sottoscrizione del capitale sociale iniziale quota parte delle risorse finanziarie già assegnate all'Agenzia per l'Italia digitale per la specifica esigenza.
In effetti come chiarito al terzo comma dell'art. 8 alla Presidenza del Consiglio rimarranno funzioni di indirizzo, coordinamento e supporto tecnico delle pubbliche amministrazioni, mentre la società per azioni garantirà attraverso la propria struttura e competenze tecniche la capillare diffusione del sistema di pagamento elettronico attraverso la piattaforma di cui sopra nonché lo sviluppo e l'implementazione del punto di accesso telematico di cui all'art. 64-bis del CAD al fine di soddisfare il diritto della cittadinanza di fruire dei servizi offerti dai soggetti pubblici "in forma digitale e in modo integrato" (art. 7, comma 01 CAD) nonché della piattaforma di cui all'art. 50-ter del CAD.
Ovviamente la previsione di piattaforme digitali che possano consentire la migliore gestione dei dati pubblici e la fornitura efficiente di servizi per la cittadinanza comporta la necessità di promuovere integrazione e interoperabilità tra i servizi pubblici erogati dalle diverse amministrazioni in modo da garantire a cittadini e imprese il diritto a fruirne in maniera semplice e moderna anche grazie all'opportunità di gestire i diversi strumenti informatico-giuridici di dialogo con le amministrazioni attraverso un'unica interfaccia, una dashboard di cittadinanza digitale. In particolare, il CAD dispone che le pubbliche amministrazioni debbano, "in sede di evoluzione", progettare e sviluppare i loro servizi e sistemi "in modo da garantirne l'integrazione e l'interoperabilità".
Questo aspetto rappresenta uno dei punti di maggiore criticità della riforma in quanto l'effettivo raggiungimento dell'obiettivo dell'interoperabilità dei sistemi e della loro integrazione dipenderà dalle concrete modalità tecniche con cui si procederà a sviluppare i servizi telematici della pubblica amministrazione tramite le linee guida di cui all'art. 71 del CAD, e sappiamo bene che su questo fronte ci sono state sempre insormontabili difficoltà.
Altra importante disposizione in materia di amministrazione digitale è quella contenuta nel 5° comma dell'art. 8 del decreto che prevede l'abrogazione dell'art. 48 del CAD norma di riferimento della PEC, in quanto è necessario che venga garantito al più presto tramite specifico DPCM la conformità dei servizi di posta elettronica certificata al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche, meglio noto come regolamento eiDAS.
Come noto per e-IDAS si intende electronic IDentification Authentication and Signature (eTS electronic Trust Services), ed il regolamento stabilisce le condizioni per il riconoscimento reciproco in ambito di identificazione elettronica e le regole comuni per le firme elettroniche, l'autenticazione web ed i relativi servizi fiduciari per le transazioni elettroniche.
L'obiettivo fondamentale di questo provvedimento comunitario è quello dell'eliminazione delle barriere esistenti all'impiego transfrontaliero dei mezzi di identificazione elettronica utilizzati negli Stati membri almeno per l'autenticazione nei servizi pubblici. Il Regolamento, difatti, non intende intervenire riguardo ai sistemi di gestione dell'identità elettronica e relative infrastrutture istituiti negli Stati membri, ma intende garantire che per accedere ai servizi online transfrontalieri offerti dagli Stati membri si possa disporre di un'identificazione e un'autenticazione elettronica sicura.
In particolare la Sezione 7 del regolamento parla dei servizi elettronici di recapito certificato da intendersi come servizi che consentono la trasmissione di dati fra terzi per via elettronica e forniscono prove relative al trattamento dei dati trasmessi, fra cui prove dell'avvenuto invio e dell'avvenuta ricezione dei dati, e proteggono i dati trasmessi dal rischio di perdita, furto, danni o di modifiche non autorizzate. In altri termini si tratta della "versione europea" della nostra posta elettronica certificata che non ha mai avuto un riconoscimento comunitario.
Il Regolamento, però, prevede e disciplina anche i requisiti dei servizi elettronici di recapito certificato qualificati ed adesso è divenuto necessario che la nostra PEC si adegui a tali requisiti.
Art. 8, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 (G.U. 14 dicembre 2018, n. 290)