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16/01/2019 - Legge bilancio 2019: le novità finanziarie per gli enti territoriali (IV parte)

tratto da quotidianopa.leggiditalia.it

Legge bilancio 2019: le novità finanziarie per gli enti territoriali (IV parte)

di Girolamo Ielo - Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale

La legge di bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145 - G.U. 31 dicembre 2018, n. 302 - S.O. n. 62) contiene diverse disposizioni di interesse per la finanza e i tributi degli enti territoriali. Completiamo le disposizioni in materia finanziaria.

Enti in disavanzo: utilizzo del risultato di amministrazione

Anche agli enti in disavanzo oltre che a quelli in avanzo, è consentita l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del risultato di amministrazione complessivo come risultante dal relativo prospetto (in particolare dalla lettera A) al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione. In caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo. Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione fino all'avvenuta approvazione.

Nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Per gli anni 2019 e 2020 le regioni a statuto ordinario utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione di liquidità. Infine, perle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano la disposizione sanzionatoria, innanzi vista, si applica in caso di ritardo nell'approvazione del rendiconto da parte della Giunta per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti; resta ferma l'applicazione al bilancio della quota accantonata del risultato di amministrazione (art. 1, commi 897 a 900).

Spese per lavori pubblici urgenti degli enti locali

La Giunta di un ente locale può sottoporre alla deliberazione consiliare il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalle delle spese per lavori pubblici urgenti cagionati da eventi eccezionali e imprevedibili anche nell'ipotesi in cui non ricorra la circostanza della dimostrata insufficienza dei fondi specificamente previsti in bilancio per tali finalità (art. 1, comma 901).

Invio bilanci e rendiconti: semplificazione adempimenti

Sono semplificati gli adempimenti contabili degli enti locali. Viene previsto che, a decorrere dal bilancio di previsione per il 2019, unicamente l'invio dei bilanci di previsione e dei rendiconti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. La nuova disposizione prevede che l'invio dei bilanci alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche(BDAP) sostituisce la redazione e la trasmissione al Ministero dell'interno delle certificazioni sui principali dati del bilancio e del rendiconto, attualmente richieste dall'art. 161D.Lgs. n. 267 del 2000, che viene conseguentemente sostituito a decorrere dal 1° novembre 2019.

Specifiche certificazioni sui principali dati finanziari potranno tuttavia essere sempre richieste, in relazione a dati non presenti nella BDAP, dal Ministero dell'interno, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell'interno, previo parere dell'ANCI e dell'UPI. In ogni caso le certificazioni sono firmate dal solo responsabile del servizio finanziario. In caso di mancato invio dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato alla BDAP entro 30 giorni dal termine stabilito per la loro approvazione(e non più "dalla loro approvazione"),è prevista la sanzione consistente nella sospensione dei pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute agli enti locali dal Ministero dell'interno (Dipartimento per gli affari interni e territoriali), ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale e il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo.

In sede di prima applicazione, con riferimento al bilancio di previsione per il 2019, la sanzione si applica a decorrere dal 1° novembre 2019 (art. 1, commi 902 a 904).

Comuni che approvano i bilanci entro i termini di legge: disapplicazione norme

E' previsto un trattamento normativo più favorevole per i comuni (e le loro forme associative) che approvano i bilanci entro i termini previsti dal D.Lgs. n. 267 del 2000, ossia il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo e il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento.

A decorrere dall'esercizio 2019, a tali enti non si applicano una serie di disposizioni che prevedono:

- l'obbligo di comunicazione al Garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di riepilogo analitico (di cui all'art. 5, commi 4 e 5, L. n. 67 del 1987);

- l'obbligo di adozione, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento, di piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio (art. 2, comma 594L. n. 244 del 2007);

- l'obbligo di contenere le spese di missione (che non possono superare il 50% della spesa sostenuta nel 2009 e il 30% della spesa sostenuta nel 2011) e le spese per acquisto, manutenzione e noleggio di autovetture (che non possono superare l'80% della spesa sostenuta nel 2009 ) (art. 6, commi 12 e 14, D.L. n. 78 del 2010 e art. 5, comma 2, D.L. n. 95 del 2012);

- l'obbligo di attestare con idonea documentazione, da parte del responsabile del procedimento, che gli acquisti di immobili siano indispensabili e non dilazionabili (art. 12, comma 1-ter, D.L. n. 98 del 2011);

- specifici obblighi volti a ridurre, anche attraverso il recesso contrattuale, le spese per locazione e manutenzione di immobili (art. 24D.L. n. 66 del 2014) (art. 1, comma 905).

Anticipazioni di tesoreria

E' aumentato il limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria, da parte degli enti locali, da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti fino al 31 dicembre 2019, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali (art. 1, comma 906).

Comuni in dissesto: anticipazione di somme per pagamenti in sofferenza

I comuni che, nel secondo semestre del 2016, hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario, possono motivatamente chiedere al Ministero dell'interno, entro il 31 gennaio 2019, l'anticipazione di somme da destinare ai pagamenti in sofferenza. L'assegnazione, nella misura massima complessiva di 20 milioni di euro e di 300 euro per abitante, è restituita, in parti uguali, nei tre esercizi successivi, entro il 30 settembre di ciascun anno. In caso di mancato versamento entro il termine previsto, è disposto da parte dell'Agenzia delle entrate il recupero delle somme nei confronti del comune inadempiente, all'atto del pagamento allo stesso dell'IMU.

Gli enti in disavanzo possono applicare al bilancio la quota del risultato di amministrazione accantonato nel fondo anticipazioni per il rimborso triennale dell'anticipazione (art. 1, comma 907).

Fondo pluriennale vincolato per i lavori pubblici

Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del Fondo pluriennale vincolato, secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e finanze (Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato) e del Ministero dell'interno (Dipartimento per gli affari interni e territoriali) da adottare entro il 30 aprile 2019 (art. 1, commi 909 a 911).

Periferie urbane: programma straordinario

Le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione o comunque realizzate in fase di appalto, o in corso d'opera, nonché quelle costituite dagli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia sono revocate e rimangono acquisite al fondo a tale scopo istituito nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri o, se finanziate, al Fondo per lo sviluppo e la coesione, per essere destinate, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, al finanziamento di spese di investimento dei comuni e delle città metropolitane.

Le convenzioni stipulate nell'ambito del Programma producono effetti nel corso dell'anno 2019, ma unicamente con riguardo al rimborso delle spese sostenute e certificate dagli enti beneficiari in base al cronoprogramma.

Al rimborso delle spese sostenute e certificate si provvede mediante utilizzo dei residui iscritti sul Fondo di sviluppo e coesione per le medesime finalità. Nella relazione tecnica che accompgna il ddl del bilancio 2019, sulla base dei cronoprogrammi trasmessi dagli enti, si stima le spese da rimborsare in 450 milioniper il 2019, a fronte di residui nel FSC, per la medesima finalità, pari a 530 milioni di euro) (art. 1, commi da 913 a 916).

Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana

Per incrementare le risorse destinate al finanziamento di iniziative urgenti dei comuni in materia di sicurezza urbana, anche attraverso l'assunzione a tempo determinato di personale della polizia municipale, il Fondo per la sicurezza urbana istituito dall'art. 35-quaterD.L. n. 113 del 2018 è incrementato di 25 milioni di euro per l'anno 2019, di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 (art. 1, comma 920).

Fondo di solidarietà comunale

Il Fondo di solidarietà comunale è confermato per l'anno 2019 sulla base degli importi indicati per ciascun ente negli allegati al D.P.C.M. 7 marzo 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018, s.o. n.17), salve le operazioni aritmetiche relative ai nuovi comuni risultanti da procedure di fusione. Rimangono confermate le modalità di erogazione degli importi da parte del Ministero dell'interno e le modalità di recupero da parte dell'Agenzia delle entrate degli importi dovuti a titolo di alimentazione del Fondo. Rimane inoltre confermato l'accantonamento di 15 milioni di euro di cui all'art. 7 del predetto DPCM e il prioritario utilizzo dello stesso per le medesime finalità dell'anno 2018. Il riparto del predetto accantonamento è effettuato con uno o più decreti del Ministro dell'interno (art. 1, comma 921).

Somme al Comune di Roma per la viabilità

E' assegnata a Roma Capitale una dotazione finanziaria pari a 40 milioni di euro per l'anno 2019 e a 20 milioni di euro per l'anno 2020 per interventi di ripristino straordinario della piattaforma stradale della grande viabilità da eseguire anche, nei casi emergenziali, con il Ministero della difesa. 934. Ai fini di cui al comma 933 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, per l'acquisto di mezzi strumentali al ripristino delle piattaforme stradali (art. 1, commi 933934).

Finanza regionale

a) Disposizioni per il finanziamento degli investimenti regionali. Sono apportate modifiche all'ordinamento contabile delle regioni al fine di favorire gli investimenti pubblici. E' consentito consentito alle regioni di finanziare gli investimenti con debiti da contrarre solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa. Inoltre è consentito ; alle regioni, nel caso di maggiori entrate tributarie che non rendono necessario il ricorso al debito previsto in bilancio per finanziare gli investimenti, di modificare la distribuzione delle coperture al fine di non contrarre il debito (art. 1, commi 937938 e 952).

b) Riduzione debito Regioni. Al fine di favorire la riduzione del debito, per le regioni che effettuano operazioni di estinzione anticipata, per gli anni 2019 e 2020, è autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti dallo Stato, nel limite delle stesse operazioni di estinzione anticipata, purche' non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero purchè le suddette somme non siano relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte. Le risorse svincolate sono destinate dalle regioni alla riduzione del debito e agli investimenti (art. 1, comma 939).

c) Tavolo di lavoro in materia di autonomia di entrata delle Regioni. E' istituito, con decreto del MEF, un tavolo tecnico composto da rappresentanti del Governo e delle regioni, finalizzato alla completa attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario, concernente: la fiscalizzazione dei trasferimenti statali,che saranno soppressi a partire dal 2020; l''attribuzione di una quota del gettito riferibile al concorsodi ciascuna regione nell'attività di recupero fiscale in materia di IVA (art. 1, commi 958959).

d) Riduzione vitalizi amministratori regionali. A decorrere dall'anno 2019, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro quattro mesi dal 1° gennaio 2019, ovvero entro sei mesi dalla medesima data qualora occorra procedere a modifiche statutarie, provvedono a rideterminare la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale. Qualora gli enti non vi provvedano entro i termini previsti, ad essi non è erogata una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali a loro favore diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale. I criteri e i parametri per la rideterminazione dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi sono deliberati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo 2019. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il 31 marzo 2019 le regioni e le province autonome provvedono in ogni caso a rideterminare i trattamenti previdenziali e i vitalizi entro i termini secondo il metodo di calcolo contributivo (art. 1, comma 965 a 967).

e) Risorse per dissesto idrogeologico. Le regioni, per far fronte alle esigenze di contrasto al dissesto idrogeologico ed ai rischi ambientali, utilizzano prioritariamente le risorse allo scopo disponibili nell'ambito dei programmi cofinanziati dai fondi europei della programmazione 2014/2020 e dei programmi complementari di azione e coesione, nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa europea e nazionale, fino a complessivi 700 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 (art. 1, comma 1030).

Proventi impianti alimentati da fonti rinnovabili

I proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali, nel cui territorio insistono impianti alimentati da fonti rinnovabili, sulla base di accordi bilaterali sottoscritti prima del 3 ottobre 2010 restano acquisiti nei bilanci degli enti locali, mantenendo detti accordi piena efficacia. Dalla data del 1° gennaio 2019, fatta salva la libertà negoziale delle parti, gli accordi medesimi sono rivisti alla luce del decreto del MISE 10 settembre 2010 (G.U. n. 219 del 18 settembre 2010), e segnatamente dei criteri contenuti nell'Allegato 2 al medesimo decreto. Gli importi già erogati e da erogare in favore degli enti locali concorrono alla formazione del reddito d'impresa del titolare dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili (art. 1, comma 953).

Piano di riequilibrio finanziario pluriennale

Gli enti che chiedono di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario possono richiedere al Ministro dell'interno un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione, nella misura massima del 50 per cento dell'anticipazione massima concedibile, da riassorbire in sede di concessione dell'anticipazione stessa a seguito dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Le somme anticipate devono essere destinate al pagamento dei debiti fuori bilancio nei confronti delle imprese per beni, servizi e forniture, previo formale riconoscimento degli stessi, nonche' a effettuare transazioni e accordi con i creditori. In caso di diniego del piano di riequilibrio finanziario da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ovvero di mancata previsione nel predetto piano delle prescrizioni per l'accesso al Fondo di rotazione, le somme anticipate sono recuperate dal Ministero dell'interno. . Le somme recuperate sono versate alla contabilità speciale relativa al citato Fondo di rotazione (art. 1, comma 960).

Rinegoziazione mutui gestiti da Cassa depositi e prestiti S.p.a. per conto del MEF

I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa (CDP) a comuni, province e città metropolitane, trasferiti al MEF possono essere oggetto di operazioni di rinegoziazione che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento. La gestione delle attività strumentali al perfezionamento delle operazioni di rinegoziazione è effettuata dalla CDP.

Possono essere oggetto di rinegoziazione i mutui che, alla data del 1° gennaio 2019, presentino le seguenti caratteristiche:

a) interessi calcolati sulla base di un tasso fisso;

b) oneri di rimborso a diretto carico dell'ente locale beneficiario dei mutui;

c) scadenza dei prestiti successiva al 31 dicembre 2022;

d) debito residuo da ammortizzare superiore a 10.000 euro;

e) mancanza di rinegoziazione ai sensi del decreto del MEF (G.U. n. 144 del 24 giugno 2003);

f) senza diritto di estinzione parziale anticipata alla pari; g) non oggetto di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento au torizzati dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici.

Si rinvia a un decreto di natura non regolamentare del MEF, da emanarsi entro il 28 febbraio 2019, l'individuazione dei mutui che possono essere oggetto delle operazioni di rinegoziazione, nonché la definizione dei criteri e delle modalità di perfezionamento di tali operazioni (art. 1, commi 961 a 964).

Fondo aree di confine

Novità per il Fondo per le aree confinanti. Le modifiche: a) incrementano la dotazione del Fondo di 15 milioni di euro per l'anno 2019, di 16 milioni di euro per l'anno 2020, e di 20 milioni di euro per l'anno 2021; b) ridefiniscono i destinatari delle risorse del Fondo, che vengono ora a ricomprendere tutte le aree "confinanti" con le regioni a statuto speciale e le province autonome (art. 1, comma 969).

Il Fondo nazionale per la montagna

Il Fondo nazionale per la montagna è finanziato per un importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 (art. 1, comma 970).

Contributo per i comuni colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009 diversi dal Comune dell'Aquila

E' assegnato un contributo di 2 milioni di euro, per l'anno 2019, in favore dei comuni colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009 diversi dal Comune dell'Aquila (art. 1, comma 996).

Proroga sospensione pagamento ratei mutui - sisma 2012

Per gli enti locali dell'Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 è prorogata all'anno 2020 la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al MEF da corrispondere nell'anno 2019, comprese quelle il cui pagamento è stato differito per gli anni 2013, 2014 e 2015 (art. 1, commi 1006 a 1009).

Tasse automobilistiche: auto storiche

Gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento. L'onere derivante è valutato in 2,05 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 (art. 1, comma 1048).

Riduzione Fondo crediti di dubbia esigibilità enti locali

Gli enti locali, nel corso del 2019, possono variare il bilancio di previsione 2019-2021 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2019 nella missione « Fondi e Accantonamenti » ad un valore pari all'80 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se sono verificate entrambe le seguenti condizioni: a) con riferimento all'esercizio 2018 l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali e le fatture ricevute e scadute nell'esercizio 2018 sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto; b) se il debito commerciale residuo rilevato alla fine del 2018 si è ridotto del 10 per cento rispetto a quello del 2017, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.

La facoltà può essere esercitata anche dagli enti locali che, pur non soddisfacendo i criteri innanzi visti, rispettano entrambe le seguenti condizioni: a) l'indicatore di tempestività dei pagamenti, al 30 giugno 2019 è' rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali e le fatture ricevute e scadute nel semestre sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto; b) se il debito commerciale residuo si è ridotto del 5 per cento rispetto a quello al 31 dicembre 2018, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.

Queste disposizioni non si applicano agli enti che, con riferimento agli esercizi 2017 e 2018, non hanno pubblicato nel proprio sito internet, entro i termini previsti dalla legge, gli indicatori concernenti i tempi di pagamento ed il debito commerciale residuo e che, con riferimento ai mesi precedenti all'avvio di SIOPE+ non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica dei crediti commerciali le comunicazioni relative al pagamento delle fatture.

Gli oneri recati da quanto sopra sono pari a 30 milioni di euro per l'anno 2019 in termini di indebitamento netto (art. 1, commi 1015 a 1018).

Poteri sostitutivi del Prefetto in caso di mancata approvazione del bilancio degli enti locali

E' resa permanente l'applicazione della procedura che attribuisce al prefetto i poteridi impulso e sostitutivi relativi alla nomina del commissario ad acta incaricato di predisporre lo schema del bilancio di previsione degli enti locali, ovvero di provvedere all'approvazione del bilancio stesso,in caso di inadempimento dell'ente locale all'obbligo di approvazione del bilancio di previsione e dei provvedimenti necessari alriequilibrio di bilancio (art. 1, comma 1132, lett. c).

Proroga termini in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico

Si estende all'anno 2019 il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, e utilizzati a fini istituzionali (art. 1, comma 1133, lett. c).

Proroga di termini in materia di edilizia scolastica

E' prorogato (dal 31 dicembre 2018) al 31 dicembre 2019 il termine per i pagamenti da parte degli enti locali, secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati, relativi alla riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali (art. 1, comma 1138, lett. a)

Art. 1, commi 897 a 907909911913 a 916920921933934937 a 939952953958959961 a 9679699709961006 a 10091015 a 101810301048113211331138L. 30 dicembre 2018, n. 145 (G.U. 31 dicembre 2018, n. 302, S.O.)

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Una frase per noi

Vi hanno detto che è bene vincere le battaglie? | Io vi assicuro che è anche bene soccombere, che le battaglie sono perdute nello stesso spirito in cui vengono vinte. || Io batto i tamburi per i morti, | per loro imbocco le trombe, suono la marcia più sonora e più gaia. || Gloria a quelli che sono caduti! | A quelli che persero in mare le navi di guerra! | A quelli che scomparvero in mare! A tutti i generali che persero battaglie, e a tutti gli eroi che furono vinti! | A gli infiniti eroi ignoti, eguali ai più sublimi eroi famosi.

Walt Whitman