16/01/2019 - Accesso civico: costituisce regola generale e si applica agli appalti pubblici - TAR Milano Sez. IV n. 45/2019
Accesso civico: costituisce regola generale e si applica agli appalti pubblici - TAR Milano Sez. IV n. 45/2019
Il Decreto legislativo n. 33 del 2013 disciplinante l’accesso civico generalizzato costituisce la regola generale e si applica ai procedimenti di appalto delle pubbliche amministrazioni.
In applicazione dell’art. 5 commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013, come modificato nel 2016, relativo al c.d. accesso civico generalizzato, è consentito a “chiunque” – senza la prova di una particolare legittimazione e senza onere di motivare la relativa istanza – l’accesso a dati e documenti della pubblica amministrazione, anche ulteriori rispetto a quelli per i quali sussiste un obbligo giuridico di pubblicazione. Pertanto, non può certamente affermarsi che il c.d. accesso civico non possa applicarsi ai procedimenti di appalto delle pubbliche amministrazioni di cui al vigente D.Lgs. 50/2016, in quanto la disciplina di cui al citato D.Lgs. 33/2013 costituisce la regola generale e le eccezioni alla medesima devono essere interpretate restrittivamente, per evitare la sostanziale vanificazione dell’intendimento del legislatore di garantire l’accesso civico. In buona sostanza, la disciplina dell’accesso agli atti in materia di appalti di cui all’art. 53 del codice dei contratti pubblici (che al primo comma richiama espressamente la legge n. 241/1990), non si configura come una speciale disciplina, realmente derogatoria di quella di ordine generale e tale da escludere definitivamente l’accesso civico