14/01/2019 - Sanatoria delle cartelle estesa all'ultimo trimestre del 2017
Sanatoria delle cartelle estesa all'ultimo trimestre del 2017
14/01/2019 Finanza Locale
L'attuale articolo (il 3 del DL 119/2018) che si occupa della rottamazione degli affidamenti all'agenzia della riscossione include tutte la partite affidate dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Si è verificata quindi un'aggiunta importante, che comprende l'ultimo trimestre del 2017, non compreso nella precedente rottamazione, stabilita con l'articolo 1 DL 148/2017.
Per controllare se un carico è rottamabile si deve considerare la data di trasmissione all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) dello stesso e non la notifica della cartella. Come specificato dall'Agenzia dell'Entrate (con la circolare 2 del 2017) che sarò rilevata la data in cui il flusso del credito erariale è uscito dalla disponibilità dell'ente creditore e non quella di presa in consegna della partita da parte dell'Ader. Poiché le trasmissioni avvenute nelle ultime due settimane di dicembre 2017 sono state prese in carico il 10 gennaio 2018 dall'Ader, ne consegue che gli affidamenti che potranno essere rottamati non dovranno superare quest'ultima data. Consultando gli estratti di ruolo messi a disposizione del debitore dall'Ader (attraverso i dovuti canali informatici) si può scoprire la data precisa della presa di carico.
Anche le partite che non transitano dai ruoli di riscossione possono essere incluse nella definizione come si evince dal riferimento all'affidamento. Ad esempio, questo discorso è valido riguardo gli accertamenti esecutivi emessi ai fini delle imposte sui redditi, Iva e Irap, che prevedono che decorsi 90 giorni dalla notifica ed in cui l'agente della riscossione si muova per il recupero coattivo del credito tributario senza altro preavviso. Il contribuente sarà avvisato con una semplice raccomandata informativa dell'avvenuta presa in carico delle somme accertate da parte dell'agente.
Le entrate sono tutte definibili tranne quelle elencate nella legge. E si parla quindi di: risorse proprie dell'Ue e Iva all'importazione (che segue una specifica procedura); recuperi di aiuti statali illegittimi; somme derivanti da sentenze di condanna della Corte dei conti; sanzioni di autorità penali; sanzioni diverse da quelle contributive e tributarie. Riguardano anche le sanzioni comminate agli intermediari a causa di una ritardata o errata trasmissione delle dichiarazioni fiscali, mentre non ne fanno parte le sanzioni definibili, come ad esempio quella per l'utilizzo irregolare o in nero dei lavoratori dipendenti oppure le sanzioni derivate dal ritardato deposito di atti presso la Camera di commercio. Anche le partite affidate ad autorità estere in ambito di convenzioni internazionali di cooperazione riguardanti attività di recupero coattivo non beneficiano della definizione.
Articolo di Gianluca Galli