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14/01/2019 - Rimborso forfettario spese sostenute da associazioni di volontariato concorrenti a gara pubblica per affidamento servizio 118

tratto da giustizia-amministrativa.it

Rimborso forfettario spese sostenute da associazioni di volontariato concorrenti a gara pubblica per affidamento servizio 118

 

Contratti della Pubblica amministrazione – Appalto servizi – Servizio emergenza 118 – Riservato ad associazioni di volontariato – Rimborso forfettario spese sostenute – Illegittimità.

E’ illegittima la lex specialis della gara, riservata ad associazioni di volontariato, bandita per l’affidamento del servizio di emergenza 118, che in più punti contempla un rimborso forfettario mensile fisso in misura massima, in violazione delle innovative disposizioni del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, che viceversa impongono in via esclusiva il rimborso sulla base delle spese effettivamente sostenute dagli enti no profit (1).

 

(1) Ha chiarito il Tar che l’art. 17, comma 3, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117  prevede che “L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’ente del Terzo settore tramite il quale svolge l’attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario”. L’art. 33, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017 dispone “Per l’attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all’articolo 6”. Infine, l’art. 56, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017  statuisce che “Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate”.

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