11/01/2019 - UN INCARICO DIRIGENZIALE EX 110 TUEL DEVE AVERE DURATA MINIMA TRIENNALE E NON CESSA AUTOMATICAMENTE ALLA SCADENZA DEL MANDATO ELETTIVO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA - TAR LECCE SEZ. III 09.01.2019
UN INCARICO DIRIGENZIALE EX 110 TUEL DEVE AVERE DURATA MINIMA TRIENNALE E NON CESSA AUTOMATICAMENTE ALLA SCADENZA DEL MANDATO ELETTIVO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA - TAR LECCE SEZ. III 09.01.2019
Un incarico dirigenziale ex 110 TUEL deve avere durata minima triennale e non cessa automaticamente alla scadenza del mandato elettivo del Presidente della Provincia
vds. ordinanza Tar Lecce sez. III 09.01.2019
“In tema di affidamento, negli enti locali, di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all’amministrazione si applica il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, nel testo modificato dal D.L. n. 155 del 2005, art. 14 sexies, convertito con modificazioni nella L. n. 168 del 2005, secondo cui la durata di tali incarichi non può essere inferiore a tre anni nè eccedere il termine di cinque, e non già il D.Lgs. n. 257 del 2000, art. 110, comma 3, (T.U. Enti locali), il quale stabilisce che la incarichi a contratto non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. La disciplina statale integra quella degli enti locali: la prima, con la predeterminazione della durata minima dell'incarico, è volta ad evitare il conferimento di incarichi troppo brevi ed a consentire al dirigente di esercitare il mandato per un tempo sufficiente ad esprimere le sue capacità ed a conseguire i risultati per i quali l’incarico gli è stato affidato; la seconda ha la funzione di fornire al Sindaco uno strumento per affidare incarichi di rilievo sulla base dell’intuitus personae, anche al di fuori di un rapporto di dipendenza stabile e oltre le dotazioni organiche, e di garantire la collaborazione del funzionario incaricato per tutto il periodo del mandato del Sindaco, fermo restando il rispetto del suddetto termine minimo nell’ipotesi di cessazione di tale mandato” (Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 13 gennaio 2014, n. 478, tuttora e vieppiù condivisibile alla luce delle modifiche introdotte al testo del citato art. 110 T.U.E.L. dall’art. 11, comma 1, lett. a), del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 - obbligo di previa selezione pubblica; si veda, anche, per analoghe considerazioni, Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 5 maggio 2017, n. 11015);
L’incarico dirigenziale del ricorrente (dirigente del Settore Pianificazione e Ambiente, incarico non apicale, ma di tipo tecnico - professionale, involgente lo svolgimento di funzioni gestionali e di esecuzione rispetto agli indirizzi politici deliberati dagli Organi di governo degli Enti di riferimento, pure attribuito all’esito di selezione pubblica) deve avere durata minima triennale (e, pertanto, con scadenza il 20 novembre 2020), anziché (automaticamente) alla scadenza del mandato elettivo del Presidente della Provincia, ai sensi dell’art. 19 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, applicabile agli Enti Locali anche nel caso degli incarichi dirigenziali a soggetti esterni ex art. 110 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
Sussistono, pertanto, i presupposti per la invocata sospensione dell’efficacia della determinazione dirigenziale ...... della Provincia di Taranto e del relativo avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico a tempo determinato di Dirigente, ex art. 110, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000