10/01/2019 - Legge bilancio 2019: le novità finanziarie per gli enti territoriali (I parte)
Legge bilancio 2019: le novità finanziarie per gli enti territoriali (I parte)
di Girolamo Ielo - Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale
La legge di bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145 - G.U. n. 302 del 31 dicembre 2018 - S.O. n. 62) contiene diverse disposizioni di interesse per la finanza e i tributi degli enti territoriali. Vediamo, qui di seguito, le novità in materia finanziaria.
Fondo rilancio investimenti Stato e sviluppo Paese
Nello stato di previsione del MEF è istituito un fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Una quota del fondo è destinata alla realizzazione, allo sviluppo e alla sicurezza di sistemi di trasporto pubblico di massa su sede propria. A valere sul fondo sono destinate risorse al prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza .Il fondo è ripartito con uno o più decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri. Nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati appositi decreti previa intesa con gli enti territoriali interessati ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (art. 1, commi 95, 96, 97, 98).
Mobilità a propulsione elettrica
Nelle città è autorizzata la sperimentazione della circolazione su strada di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard e monopattini. A tale fine, entro trenta giorni dalla data del 1° gennaio 2019, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti le modalità di attuazione e gli strumenti operativi della sperimentazione (art. 1, comma 102).
Autostrade ciclabili
E' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allo scopo di finanziare interventi finalizzati alla progettazione delle autostrade ciclabili, il Fondo per le autostrade ciclabili con uno stanziamento di 2 milioni di euro per l'anno 2019. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data del 1° gennaio 2019, sono definite le modalità di erogazione delle risorse del predetto Fondo, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo da parte degli enti territoriali delle risorse erogate (art. 1, comma 104).
Contributi ai comuni per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale
Per l'anno 2019, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro. I contributi sono assegnati, entro il 10 gennaio 2019, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno. Entro il 15 gennaio 2019, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.
Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali.
Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019.
Per quanto riguarda l'erogazione è stabilito che i contributi sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.
Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno 2019, con decreto del Ministero dell'interno.
E' previsto il monitoraggio delle opere. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo.
Infine, i comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione Opere pubbliche. Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile (art. 1, commi da 107 a 114).
Assegnazione somma Regione Liguria
E' assegnata per l'anno 2019, a fronte degli effetti derivati sul territorio della Regione Liguria a causa degli eccezionali eventi meteorologici marini verificatisi nelle giornate del 29 e 30 ottobre 2018, al Presidente della Regione Liguria la somma di 8.000.000 di euro per la realizzazione di interventi di progettazione e ripristino di opere a mare, danneggiate dagli eventi meteorologici (art. 1, comma 125).
Fondo sicurezza territorio e strade
Nello stato di previsione del MEF è istituito un fondo finalizzato, nell'ambito degli accordi tra lo Stato e le regioni a statuto speciale, a investimenti per la messa in sicurezza del territorio e delle strade (art. 1, comma 126).
Contributi alle Regioni per messa in sicurezza edifici e territorio
Sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 135 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025, di 270 milioni di euro per l'anno 2026, di 315 milioni di euro annui per gli anni dal 2027 al 2032 e di 360 milioni di euro per l'anno 2033.
I contributi sono assegnati per almeno il 70 per cento, per ciascun anno, dalle regioni a statuto ordinario ai comuni del proprio territorio entro il 30 ottobre dell'anno precedente al periodo di riferimento. Il contributo assegnato a ciascun comune e' finalizzato a investimenti per: a) la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; c) la messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dei comuni.
Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse.
E' stabilito che le regioni a statuto ordinario pongono in essere le azioni necessarie per un costante monitoraggio degli investimenti dei comuni beneficiari dei contributi ed effettuano un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto dei medesimi contributi (art. 1, commi 134 a 138).
Contributi ai comuni per messa in sicurezza edifici e territorio
Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025, di 400 milioni di euro per l'anno 2026, di 450 milioni di euro annui per gli anni dal 2027 al 2031 e di 500 milioni di euro annui per gli anni 2032 e 2033. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti. I comuni comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale viene chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura. Per ciascun anno: a) la richiesta di contributo deve riferirsi a opere inserite in uno strumento programmatorio; b) ciascun comune può inviare una richiesta, nel limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti; c) il contributo può essere richiesto per tipologie di investimenti che sono specificatamente individuate nel decreto del Ministero dell'interno con cui sono stabilite le modalità per la trasmissione delle domande.
L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, entro il 15 novembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno.
Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto.
I contributi assegnati con il decreto sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari per il 20 per cento entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento del contributo, per il 60 per cento entro il 31 luglio dell'anno di riferimento del contributo, previa verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori, e per il restante 20 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori.
Il monitoraggio delle opere pubbliche è effettuato dai comuni beneficiari. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo.
Il Ministero dell'interno può stipulare un'apposita convenzione con la Cassa depositi e prestiti Spa per disciplinare le attività di supporto e assistenza tecnica connesse all'utilizzo delle risorse del fondo (art. 1, commi 139 a 148).
Credito d'imposta per erogazioni liberali per interventi su edifici e terreni pubblici
Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate.
I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali, ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto degli interventi, comunicano mensilmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse.
Con decreto DPCM, da adottare entro novanta giorni dalla data del 1° gennaio 2019, sono individuate le disposizioni di attuazione, nei limiti delle risorse disponibili pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 (art. 1, commi da 156 a 161).
Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici
Al fine di favorire gli investimenti pubblici, con DPCM, da adottare entro trenta giorni dalla data del 1° gennaio 2019, è individuata un'apposita Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di seguito denominata Struttura. Il DPCM provvede, altresì, a indicarne la denominazione, l'allocazione, le modalità di organizzazione e le funzioni, al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici, di contribuire alla valorizzazione, all'innovazione tecnologica, all'efficientamento energetico e ambientale nella progettazione e nella realizzazione di edifici e beni pubblici, alla progettazione degli interventi di realizzazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di edifici e beni pubblici, anche in relazione all'edilizia statale, scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, nonché alla predisposizione di modelli innovativi progettuali ed esecutivi per edifici pubblici e opere similari e connesse o con elevato grado di uniformità e ripetitività.
La Struttura, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati, che ad essa possono rivolgersi previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti, svolge le proprie funzioni, nei termini indicati dal DPCM.
Il personale tecnico della Struttura svolge le attività di propria competenza in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche.
La Struttura può operare in supporto e in raccordo con altre amministrazioni, nelle materie di propria competenza.
Con decreto DPCM da adottare entro novanta giorni dalla data del 1° gennaio 2019, sono introdotte, in relazione alle funzioni e attività della Struttura, norme di coordinamento con la legislazione vigente.
Tutti gli atti connessi con l'istituzione della Struttura sono esenti da imposte e tasse (art. 1, commi 162 a 170).
Dismissione immobili: quote ai comuni
Nel periodo 2019-2021 il Governo si impegna ad attuare, con la cooperazione dei soggetti istituzionali competenti e utilizzando tutti gli strumenti previsti dalla normativa di settore, un programma di dismissioni immobiliari volto a conseguire introiti per un importo non inferiore a 950 milioni di euro per l'anno 2019 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, al netto delle quote non destinate al Fondo per ammortamento dei titoli di Stato o alla riduzione del debito degli enti. Con DPCM, da adottare entro il 30 aprile 2019, su proposta del MEF, è approvato un piano di cessione di immobili pubblici e sono disciplinati i criteri e le modalità di dismissione degli immobili da attuare negli anni 2019, 2020 e 2021. Con la medesima procedura si provvede almeno annualmente all'aggiornamento del piano, nell'arco del triennio.
Si stabilisce che ,al fine di incentivare la realizzazione del piano di dismissione, il piano può individuare modalità per la valorizzazione dei beni medesimi, ivi compreso l'adeguamento della loro destinazione, nonché per l'attribuzione agli enti territoriali di una quota non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento del ricavato della vendita degli immobili alla cui valorizzazione i predetti enti abbiano contribuito. La predetta quota è definita secondo i criteri previsti dal decreto del MEF.
Gli enti territoriali destinano le somme ricevute alla riduzione del debito degli stessi e, in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento (art. 1, commi 422 a 426).
Finanziamento sanità
Per l'anno 2019, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è determinato in 114.439 milioni di euro. Tale livello è incrementato di 2.000 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 1.500 milioni di euro per l'anno 2021 (art. 1, comma 514).
Credito d'imposta per erogazioni liberali per interventi su impianti sportivi
Per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso dell'anno solare 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche spetta un credito d'imposta in misura pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi.
I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali comunicano immediatamente all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicità attraverso l'utilizzo di mezzi informatici. Entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell'erogazione e fino all'ultimazione dei lavori di manutenzione, restauro o realizzazione di nuove strutture, i soggetti beneficiari delle erogazioni comunicano altresì all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate.
Con DPCM, da adottare entro novanta giorni dalla data del 1° gennaio 2019 ,sono individuate le disposizioni necessarie di l'attuazione (art. 1, commi da 621 a 627).
Fondo "Sport e periferie"
E' stabilito che le risorse previste per le opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei ministri dal 2 al 15 giugno 2014 (c.d. Cantieri in comune), non assegnate o non utilizzate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, con delibera CIPE, allo stato di previsione del MEF, al Fondo "Sport e Periferie".
Le risorse riassegnate sono quelle concernenti il finanziamento delle opere segnalate dai comuni (Cantieri in comune) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014 (ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. c), D.L. n. 133 del 2014) e, in particolare, quelle:
- non assegnate dalla delibera CIPE n. 38 del 10 aprile 2015, che ha approvato l'elenco degli interventi eleggibili e assegnato le relative risorse;
- nonché revocate in applicazione del comma 5 dell'art. 3, D.L. n. 133 del 2014, oggetto di definanziamento o rimodulazione, totale o parziale, oppure costituenti economie maturate a conclusione degli interventi.
In sede di approvazione della legge di bilancio 2019 è stato fatto presente che "L'art. 3, comma 2, lettera c), ultimo capoverso del D.L. n. 133 del 2014 prevede tra gli interventi da finanziare con D.M. delle infrastrutture, a valere sulle risorse del Fondo sblocca cantieri, istituito dall'art. 18, comma 1, D.L. n. 69 del 2013 e successivamente incrementato dall'art. 3, commi 1 e 1-bis, D.L. n. 133 del 2014, le opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei ministri dal 2 al 15 giugno 2014 o le richieste inviate dai comuni al MIT, ai sensi dell'art. 18, comma 9, del citato D.L. n. 69 del 2013, sul primo Programma "6000 Campanili". Successivamente, il decreto del MIT del 28 gennaio 2015 ha assegnato alle opere di completamento segnalate dai Comuni, 200 milioni di euro, articolati in 20 milioni per il 2015, 15 milioni per il 2016, 100 milioni per il 2017 e 65 milioni per il 2018, che la delibera CIPE n. 38 del 10 aprile 2105 ha erogato per complessivi 198,6 milioni euro in base alle richiese degli enti locali pervenute elencati negli allegati alle medesima delibera (art. 1, comma 640).
Fondo mutui sport
Le risorse del fondo mutui sport, di cui all'art. 5, L. 24 dicembre 1957, n. 1295, sono incrementate, per la concessione di contributi in conto interessi sui mutui per finalità sportive, nella misura di euro 12.829.176,71 nell'anno 2019 (art. 1, comma 653).
Contributo al Comune di Torino
Nell'ambito della dotazione del Fondo contenzioso enti locali, in attuazione della sentenza della seconda sezione del T.A.R. Lazio n. 4878 del 12 maggio 2014 e della sentenza della quarta sezione del Cons. di Stato n. 5013 del 3 novembre 2015, è finalizzata la spesa di 7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Le risorse sono erogate dal Ministero dell'interno subordinatamente alla rinuncia a ogni ricorso pendente da parte del Comune di Torino nei confronti dello Stato.
La disposizione vuole evitare la prosecuzione del giudizio di ottemperanza su una sentenza del TAR e una del Consiglio di Stato riguardante, da un lato, il Comune di Torino e, dall'altro, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'interno e il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Nella relazione tecnica del disegno di legge del bilancio 2019 è chiarito che la norma è resa necessaria dal fatto che, all'esito della verifica contabile effettuata, non è stato possibile raggiungere un accordo sul piano meramente tecnico (art. 1, comma 765).
Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati
E' soppressa la previsione, introdotta dalla legge di conversione del D.L. n. 113 del 2018 (art. 12, comma 2, lett. h-bis), in materia di sicurezza ed immigrazione, in base alla quale è «comunque senza alcuna spesa o onere a carico del comune interessato all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati» l'accesso al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MNSA), nel limite delle risorse del medesimo Fondo, da parte dei Comuni che assicurano accoglienza ai MNSA per i quali vi sia una temporanea indisponibilità nelle strutture di prima accoglienza loro destinate o nello SPRAR.
I Comuni che assicurano l'attività di accoglienza accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo (art. 1, comma 769).
Semplificazione delle regole per la finanza degli enti territoriali
E' innovata la disciplina vigente sulle regole di finanza pubblica relative all'equilibrio di bilancio degli enti territoriali, contenuta nella legge di bilancio per il 2017 ai commi 463 e seguenti (la maggior parte dei quali è conseguentemente abrogata). Le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni ordinarie, dal 2021, potranno utilizzare in modo pieno il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa ai fini dell'equilibrio di bilancio, in ossequio a quanto disposto dal Giudice costituzionale.
Dal 2019, ai fini del conseguimento dell'equilibrio di bilancio per le autonomie speciali e gli enti locali concorreranno sia il risultato di amministrazione, sia il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, nel rispetto del D.Lgs. n. 118 del 2011. La nuova disciplina viene dichiaratamente introdotta in attuazione di due sentenze della Corte costituzionale (la n. 247 del 2017 e la n. 101 del 2018).
Le autonomie speciali e gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Il rispetto di tale equilibrio viene desunto, per ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione.
Viene operato un esplicito richiamo alla clausola di salvaguardia (di cui all'art. 17, comma 13, L. n. 196 del 2009) che demanda al Ministro dell'economia, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'adozione delle conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'art. 81 della Costituzione. Nell'operare tale rinvio, il comma circoscrive la facoltà di assumere iniziative al verificarsi di andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea. Tale disposizione va necessariamente interpretata alla luce dell'ordinamento costituzionale che riserva alle autonomie speciali un grado di autonomia particolarmente ampio, che trova fondamento nei rispettivi statuti, approvati con legge costituzionale.
In conseguenza dell'introduzione di nuove regole di finanza pubblica, cessino di avere applicazione dall'anno 2019:
1) le disposizioni della L. n. 232 del 2016 relative:
- all'obbligo in capo agli enti territoriali di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
- alle modalità con cui è assicurato il pareggio di bilancio;
- agli adempimenti cui sono tenuti gli enti territoriali al fine del monitoraggio del rispetto dell'obiettivo del pareggio di bilancio;
- alle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo di bilancio e alle modalità con cui viene effettuato tale accertamento;
- al sistema premiale in favore degli enti territoriali;
- alle iniziative attribuite al Ministro dell'economia qualora gli andamenti di spesa dei medesimi enti non siano coerenti con gli impegni assunti con l'unione europea;
- all'assegnazione di spazi finanziari agli enti locali e alle regioni per investimenti, incluse le sanzioni per la mancata sottoscrizione di intese regionali, il non utilizzo degli spazi medesimi o il mancato rispetto di obblighi informativi;
- al contributo chiesto alla regione Sicilia per gli anni 2017 e 2018 ai sensi dell'Accordo in materia di finanza pubblica del 2016
2) le disposizioni del D.L. n. 91 del 2017 volte ad agevolare il ricorso alle intese regionali a favore di spese per investimento.
Restano comunque fermi: 1) gli obblighi (e la relativa disciplina), per gli enti locali, di monitoraggio e di certificazione dell'equilibrio di bilancio (inteso come saldo non negativo) per l'anno 2018; 2) l'applicazione delle eventuali sanzioni in caso di mancato conseguimento dell'equilibrio per l'anno 2017.
Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo dell'anno 2017.
In ordine all'applicazione della nuova disciplina nei confronti delle Regioni a statuto ordinario, che avverrà a partire dall'anno 2021.
Infine, nel disporre l'abrogazione dell'art. 43-bis, D.L. n. 50 del 2017, con cui sono attribuiti spazi finanziari ai comuni colpiti da recenti eventi sismici, si stabilisce contestualmente che - con riferimento al saldo non negativo degli anni 2017 e 2018 - rimangono fermi per gli enti locali gli obblighi di certificazione degli investimenti realizzati dagli stessi (art. 1, commi da 819 a 826).
Non applicazione sanzione per Comuni con elezioni giugno 2018
E' prevista la non applicazione della sanzione per mancato rispetto del saldo di competenza, relativa al divieto di assunzione di personale ai Comuni che hanno rinnovato i propri organismi nella tornata elettorale del giugno 2018 (art. 1, comma 827).
Art. 1, commi 95 a 98, 102, 104, 107 a 114, 125, 126, 134 a 148, 156 a 170, 422 a 426, 514, 621 a 627, 640, 653, 765, 769, 819 a 827, L. 30 dicembre 2018, n. 145 (G.U. 31 dicembre 2018, n. 302, S.O.)