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09/01/2019 - Esecuzione forzata promossa nei confronti degli enti locali

tratto da self-entilocali.it

Campania, del. n. 157 – Esecuzione forzata promossa nei confronti degli enti locali

Pubblicato il 8 gennaio 2019


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla disciplina dell’esecuzione forzata promossa nei confronti degli enti locali ex articolo 159 del Tuel.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 157/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 3 gennaio 2019, hanno ricordato che l’articolo 159 del Tuel prevede, per determinate somme aventi specifica destinazione, il “beneficio” dell’impignorabilità delle somme giacenti presso il tesoriere dell’ente locale.

A tal proposito è necessario che sussistano tre condizioni (due positive ed una negativa):

  1. che sia stata emessa la delibera semestrale di vincolo, che quantifichi gli importi non soggetti ad esecuzione forzata e che il credito vantato dal terzo sia estraneo alle finalità per le quali il vincolo è posto;
  2. che tale provvedimento sia stato notificato al tesoriere, che rappresenta il soggetto destinatario delle eventuali azioni esecutive e, quindi, per rendere l’atto opponibile ali terzi;
  3. che l’ente non abbia eseguito pagamenti non “preferenziali” cioè estranei alle finalità per le quali il vincolo è posto oppure, se li ha eseguiti, abbia seguito l’ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento.

Di conseguenza, il Comune decade dal beneficio dell’impignorabilità delle somme ex articolo 159 del Tuel nel caso in cui siano emessi dei mandati diversi da quelli “a titolo vincolato” e non abbia rispettato la regola prior in tempore, cioè l’ordine cronologico delle fatture così come pervenute.

In altri termini, se il Comune esegue pagamenti “preferenziali” (cioè senza seguire l’ordine cronologico delle fatture) per mandati non vincolati, secondo l’orientamento del Giudice costituzionale, perde, quasi in un’ottica sanzionatoria, il previsto beneficio.

In base a questa regola, assentita dalla Corte Costituzionale, solo per i mandati diversi da quelli vincolati rileva il rispetto della priorità delle fatture.

Viceversa, i mandati per somme vincolate possono essere emessi anche senza seguire l’ordine cronologico delle fatture; in tal caso non si determina la decadenza dal beneficio, in quanto, non v’è la necessità di garantire la concorrenza fra i creditori, dovendo (in teoria) essere già accantonate in bilancio le somme vincolate al pagamento.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Campania del. n. 157 -18

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