08/01/2019 - Legge di Bilancio 2019: nuove semplificazioni - ma "a tempo" - per gli affidamenti di lavori pubblici di rango intracomunitario
Legge di Bilancio 2019: nuove semplificazioni - ma "a tempo" - per gli affidamenti di lavori pubblici di rango intracomunitario
di Domenico Irollo - Commercialista/revisore contabile/pubblicista
Per effetto dell'ultima manovra finanziaria, "licenziata" in extremis dalla Camera dei Deputati in via definitiva lo scorso 30 dicembre (L. n. 145 del 2018, pubblicata nella G.U. 31 dicembre 2018, n. 302), nelle more dell'annunciata rivisitazione complessiva del vigente Codice dei contratti pubblici, sono state innalzate in via temporanea, ossia limitatamente alla corrente annualità, le soglie al di sotto delle quali è consentito alle Stazioni appaltanti ricorrere agli affidamenti diretti e alle procedure negoziate (in specie quelle con consultazione di un minimo di 10 operatori economici) per l'aggiudicazione di lavori pubblici di rilievo intracomunitario. Nel segno della semplificazione va anche l'elevazione, in via stavolta "permanente", della soglia al di sopra della quale diviene obbligatorio per le PP.AA. approvvigionarsi di beni e servizi per il tramite del "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione" (MEPA) o di altri similari sistemi telematici di negoziazione gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.
Più nel dettaglio, stante quanto prescritto sub art. 1, comma 912, L. n. 145 del 2018, per tutto il 2019 sarà possibile appaltare in affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 50 del 2016, lavori pubblici di importo inferiore a 150mila euro, mentre sinora questa facoltà era esercitabile solo in relazione a quelli di valore infra 40mila euro; in detta evenienza, fa tuttavia da contraltare l'introduzione dell'obbligo di consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici, quando invece, in virtù di quanto espressamente previsto sub lett. a), cit., gli affidamenti diretti fino a 40mila euro sono consentiti "anche senza previa consultazione di due o più operatori economici". Parallelamente, sempre con riguardo all'esercizio in corso, passa da 150mila a 350mila il tetto entro il quale, ai sensi della successiva lett. b) dello stesso art. dell'art. 36, comma 2, CCP, è permesso, per la scelta dell'affidatario di lavori pubblici, attivare procedure negoziate previo "sondaggio", ove esistenti, di sole dieci ditte: sinora invece per i lavori di importo pari o superiore a 150mila euro (e inferiore al milione di euro) era indispensabile la consultazione di almeno 15 operatori economici.
Restano al contrario invariati con riguardo alle forniture di beni e servizi i limiti entro i quali sono permessi affidamenti diretti (importo inferiore a 40mila) e procedure negoziate (previa consultazione di un minimo di cinque operatori, consentite con riferimento ad approvvigionamenti di importo compreso tra 40mila euro e le soglie UE).
Ne consegue, in definitiva, che fino al 31 dicembre 2019 le Stazioni Appaltanti possono procedere all'affidamento di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria con modalità "semplificate", come appresso schematicamente indicato:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto "anche senza previa consultazione di due o più operatori economici";
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, mediante affidamento diretto "previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici";
c) per affidamenti di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante procedura negoziata previa consultazione, se ve ne sono, di almeno dieci operatori economici;
d) per affidamenti di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici.
Resta fermo il principio per cui le imprese invitate al confronto competitivo vanno selezionate sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione; criterio di rotazione che deve essere rispettato anche nel caso degli "affidamenti diretti", con riferimento in questo caso però agli aggiudicatari piuttosto che ai soggetti invitati (sul punto, si vedano le Linee Guida ANAC n. 4, nella versione post "Correttivo", di cui alla delibera dell'Authority n. 206 dello scorso marzo ed il relativo commento dello scrivente: Via libera definitivo alla nuova versione delle Linee guida n. 4; sui profili applicativi del principio di rotazione si rinvia altresì ai seguenti contributi dello scrivente: Principio di rotazione, avanti piano: stop agli eccessi nell'applicazione; Principio di rotazione: la RdO rivolta a tutti gli operatori iscritti a MEPA non basta a legittimare il reinvito al contraente uscente; Ulteriori chiarimenti ANAC sul sotto-soglia; L'obbligo di ricorrere al MEPA non esonera la Stazione Appaltante dall'esplicitare i criteri di selezione degli operatori economici invitati; Gli ultimi approdi giurisprudenziali sull'applicazione del principio di rotazione, tra divieti confermati e nuovi spazi derogatori). Giova in proposito sottolineare che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti dall'acquisizione di preventivi da più operatori concorrenti (allo stato, l'acquisizione di almeno tre preventivi, come si è visto, è vincolante allorché si verta in ipotesi di lavori pubblici di importo compreso fra 40mila e 150mila euro), non sono mai assimilabili a (mini)gare, dal momento che ciascuna ditta presenta indipendentemente la sua offerta e l'Amministrazione conserva piena libertà di scegliere secondo criteri di convenienza e opportunità propri della contrattazione privata, fermo restando l'obbligo per la Stazione Appaltante di dare conto nella determina a contrarre o atto equivalente, ancorché in modo semplificato, delle ragioni della scelta del fornitore, ai sensi dell'art. 32, comma 2, secondo periodo, CCP. Diversamente, le procedure negoziate contemplano una competizione, sia pure informale, da svolgersi secondo precisi criteri selettivi predeterminati, previa consultazione di un numero minimo di operatori economici.
Passando all'obbligo di utilizzo del MEPA per gli acquisti di beni e servizi sancito dall'art. 1, comma 450, L. 27 dicembre 2006, n. 296, in forza della modifica a tale ultima norma recata dall'art. 1, commi 130, della stessa Legge di Bilancio 2019, la soglia che fa scattare detto obbligo viene incrementata da mille a 5mila euro. In proposito, appare opportuno richiamare il comunicato del Presidente di ANAC del 30 ottobre scorso con il quale è stato chiarito che per gli acquisti fuori MEPA effettuati dalle Stazioni Appaltanti a mente del citato art. 1, comma 450, L. n. 296 del 2006 permane la possibilità di procedere senza l'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica, il cui uso per converso è divenuto in linea generale obbligatorio dal 18 ottobre u.s. per effetto del disposto dell'art. 40, comma 2, CCP.
Si rammenta infine che l'obbligo di utilizzare il MEPA per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore adesso a 5mila euro ed inferiore alle soglie di rilievo comunitario è reso altresì cogente e sanzionato dall'art. 1, comma 1, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 secondo cui i contratti stipulati in violazione dell'art. 26, comma 3, L. 23 dicembre 1999, n. 488 (utilizzo delle convenzioni Consip) ed i contratti appunto stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa innanzi la Corte dei Conti. La possibilità di ricorrere a strumenti alternativi al MEPA è ancora possibile solo qualora il bene o servizio ricercato non risulti ivi presente ovvero, pur disponibile, si appalesi - per mancanza di qualità essenziali - inidoneo rispetto alle necessità della amministrazione procedente. Tale specifica evenienza dovrà essere, peraltro, prudentemente valutata e dovrà trovare compiuta evidenza nella motivazione della determinazione a contrattare i cui contenuti, per l'effetto, si arricchiscono. In difetto di siffatta rigorosa verifica l'avvenuta acquisizione di beni e servizi, secondo modalità diverse da quelle previste dal novellato art. 1, comma 450, varranno, nella ricorrenza dei presupposti per il ricorso al MEPA, ad inficiare il contratto stipulato ai sensi del disposto di cui all'art. 1, comma 1, D.L. n. 95 del 2012 ed a fondare le connesse responsabilità non potendo revocarsi in dubbio che, il MEPA, sia ascrivibile al genus degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip Spa (in questi termini, il parere n. 169/2012/PAR della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per le Marche del 19 novembre 2012).
Art. 1, commi 130 e 912, L. 30 dicembre 2018, n. 145 (G.U. 31 dicembre 2018, n. 302)
Art. 36, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (G.U. 19 aprile 2016, n. 91, S.O.)
Art. 1, comma 450, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (G.U. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.)