08/01/2019 - A discrezione del Comune, Tari e Tarsu ridotte per alcune attività stagionali
A discrezione del Comune, Tari e Tarsu ridotte per alcune attività stagionali
08/01/2019 Finanza Locale
Con l'ordinanza 31749 del 7/12/2018 la Corte di Cassazione ha stabilito che l'amministrazione comunale può liberamente decidere di concedere una riduzione sul pagamento della tassa sui rifiuti per alcune attività stagionali come ad esempio quelle alberghiere o di ristorazione. Un'agevolazione tributaria che, al contrario di altre, non vede nessun obbligo per l'amministrazione. In caso di una simile scelta, l'intervento del giudice sarà quindi limitato alla valutazione della legittimità della scelta.
Nella norma di legge riguardante la tariffa unitaria della Tarsu (riducibile di massimo un terzo), la presenza del termine "può" porta a "rimettere alla scelta del comune e, contrariamente a quanto affermato dalla Ctr, subordina alla determinazione dell'ente, l'applicazione per le attività stagionali della riduzione tariffaria", per quanto riguarda i locali diversi da aree scoperte e abitazioni, che siano "adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività ".
Anche in merito alla Tari il comune può deliberare una tariffa speciale. Un'occasione di riequilibrare le cose, dato che alberghi e ristoranti che sospendono l'attività al termine della stagione turistica non si vedono esonerati dal pagamento della tassa durante il periodo di chiusura. La Cassazione ha sottolineato questo aspetto, ricordando che un immobile non può essere escluso dal pagamento di una tassa in conseguenza alla mancata utilizzazione dello stesso, se derivante da volontà o esigenze soggettive dell'utente. La sentenza è la 22756/2016 con cui la Cassazione ha sancito che non "è sufficiente la sola denuncia di chiusura invernale senza allegazione e prova della concreta inutilizzabilità della struttura". Eppure, i giudici di merito sono stati di parere contrario, arrivando a concedere una riduzione della tassa per alcuni mesi dell'anno in seguito al mancato esercizio dell'attività alberghiera. Ad esempio a Livorno, rapportando la tassa alla produzione di rifiuti, la Commissione tributaria provinciale ha stabilito una tariffa ridotta del 30% per attività stagionale della struttura alberghiera (sentenza 518/2015).
I comuni hanno (e avevano) quindi la facoltà di ridurre le tasse per le attività stagionali e prevedere agevolazioni. I finanziamenti per benefici fiscali per la Tarsu dovevano derivare da entrate non provenienti dalla tassa ed iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, mentre con la Tari il peso del taglio fiscale (a discrezione del comune) può ricadere su tutti i contribuenti oppure le agevolazioni possono essere finanziate con l'iscrizione in bilancio delle relative somme inserite come autorizzazioni di spesa. Se le spese dei costi del servizio non vengono coperte, ricadranno comunque su tutta il bacino dei contribuenti. Bisogna quindi tenere a mente che per ogni contribuente che paga meno o non paga, se le agevolazioni non vengono finanziate, ci sono altri contribuenti che dovranno sostenere un esborso maggiore.
Articolo di Gianluca Galli