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05/01/2019 - Potenziare i controlli antimafia 

tratto da Italia Oggi del 04.01.2019

Potenziare i controlli antimafia  

di ANDREA MASCOLINI - Italia Oggi -Venerdì, 04 Gennaio 2019 

È necessaria una maggiore attenzione alle infiltrazioni malavitose nelle gare d' appalto; opportuna una modifica all' articolo 80 del codice dei contratti pubblici. È quanto ha chiesto l' autorità nazionale anticorruzione (Anac) in un atto di segnalazione (il n. 5 del 2018) emesso il 12 dicembre 2018. In particolare, si chiede a governo e parlamento di intervenire sul comma 3 della citata norma. Questo dispone che quando l' impresa partecipante è una società di capitali l' esclusione va disposta se la sentenza o il decreto, ovvero la misura interdittiva, sono stati emessi nei confronti dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.

L' Anac nota che la disposizione del 2016, pur ampliando l' ambito soggettivo di rilevanza delle sentenze di condanna e delle misure personali di prevenzione, replica il contenuto del previgente art. 38, comma 1, lett. c), del precedente codice del 2006 che aveva determinato «difficoltà applicative a causa dell' ambigua formulazione della norma e all' assenza di un orientamento giurisprudenziale unitario in materia», rispetto alla locuzione «persona fisica» e al significato dell' espressione «socio di maggioranza». Si rischia quindi di ingenerare dubbi sull' esatta delimitazione dell' ambito soggettivo di rilevanza dei motivi di esclusione relativi alla presenza di provvedimenti a carattere penale, favorendo l' adozione di comportamenti disomogenei da parte delle stazioni appaltanti. Questo anche in relazione a una giurisprudenza non univoca «che conduce, soprattutto nel caso di realtà societarie complesse, ora ad allargare ora a restringere l' ambito soggettivo dei controlli».

Infatti, secondo alcune sentenze, la norma va limitata alle persone fisiche, secondo altre si dovrebbero includere nei controlli anche le persone giuridiche. Non solo: una lettura troppo restrittiva della norma, ha detto l' Anac, potrebbe determinare facili elusioni, ad esempio, attraverso «la creazione intenzionale di una sola società, da anteporre all' impresa che partecipa alla gara, per consentire all' imprenditore che effettivamente ne detiene il controllo e sul quale gravano precedenti penali escludenti di accedere agli appalti pubblici». Pertanto, ad avviso dell' Anac una modifica della norma risulta più che opportuna al fine di dare uniformità all' applicazione della stessa sul territorio nazionale e coordinare le attività amministrative, nonché in chiave di deflazione del contenzioso innanzi al giudice amministrativo.

Secondo la soluzione proposta dall' Autorità «potrebbe essere opportuno, al di là della forma giuridica di partecipazione, verificare i requisiti di moralità non solo nei confronti dei soggetti attraverso i quali ordinariamente la società agisce, ma anche in capo al soggetto che, in virtù della proprietà totale o maggioritaria del capitale della società, esercita sulla stessa un potere di condizionamento effettivo della gestione della società, anche nel caso in cui la maggioranza sia indirettamente acquisita tramite società controllate o fiduciarie, in analogia a quanto previsto dal numero 1 in combinato disposto con il numero 2 dell' art. 2359 del c.c., in relazione al controllo di diritto diretto e indiretto». Conseguentemente andrebbe anche effettuato «un allineamento tra il Codice dei contratti pubblici e il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159».

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