07/01/2019 - Parere dei revisori non obbligatorio sul piano razionalizzazione delle partecipate
Parere dei revisori non obbligatorio sul piano razionalizzazione delle partecipate
07/01/2019 Società Partecipate
La legge di stabilità del 2015 e il piano di revisione stabilito dall'articolo 24 del DLgs 175/2016 (Tusp) hanno lasciato il dubbio sulla necessità o meno del parere dei revisori in merito agli atti relativi al riordino delle partecipate. In seguito all'approvazione del primo piano di razionalizzazione ordinaria (articolo 20, testo unico), questo dubbio è tornato a ripresentarsi, dato anche il carattere generico del testo in materia di competenze degli organi delle PA.
Proprio nelle disposizioni di carattere generale dobbiamo cercare un riferimento, rifacendosi quindi a quanto riportato nell'articolo 239, comma 1, del DLgs 267/2000, in cui sono precisati i pareri obbligatori dell'organo, rimandando anche alle modalità e ai tempi stabiliti a livello regolamentare. Nell'articolo 239, comma 1, lettera b) si ritrovano le modalità di gestione dei servizi e delle proposte di costituzione o di partecipazione verso organismi esterni. Il piano non rientra però negli strumenti di programmazione economico-finanziaria e, in caso comporti un cambiamento nelle modalità di gestione dei sevizi o la previsione di un nuovo organismo partecipato, allora sarà necessario il parere dell'organo di revisione, che dovrà avvenire al momento della pianificazione o nell'atto subito conseguente. Nei punti citati è però arduo ricondurre un atto come il piano di razionalizzazione e la semplice delibera cognitiva.
Con la delibera 3/2018 emessa dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Emilia Romagna viene però rimarcato che "in ordine alla assenza del parere dell' organo di revisione l'ente ha richiamato un parere del 18 settembre 2017 dell' Associazione nazionale dei revisori degli enti locali e dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Al riguardo nel prendere atto della tesi fatta propria dall' Ente e nel riscontrare il diverso avviso espresso dall'Anci (cfr. Linee guida del giugno 2017) si rileva comunque l'opportunità di acquisire il parere dell'Organo di revisione con riferimento alla coerenza degli atti di razionalizzazione rispetto alla normativa recata dal t.u. n.175 del 2016".
Eppure, anche la nuova disciplina per le società partecipate dalle PA con cui l'Anci stabilisce delle linee guida, non trattano in maniera esplicita questa spinosa questione, pur rivelando la possibilità di tenere conto "del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 3), DLgs 267/2000" nello schema di delibera del consiglio comunale. Riferimento a sua volta di carattere troppo generico per essere sfruttato dall'associazione dei Comuni. Risulta quindi solo "un'opportunità" la considerazione espressa dalla Sezione di controllo, portando il parere a non poter essere considerato obbligatorio, ma utile per richiedere l'attività di collaborazione con il consiglio comunale. Una differenza importante che porta l'organo di revisione a non potersi esprimere (come invece previsto dal comma 1-bis) con un "motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile". In questo caso l'orano di revisione dovrà limitarsi solo a considerazioni di carattere generale riguardo la realizzabilità del piano senza toccare il tema della discrezionalità politica.
Articolo di Massimo Chiappa