03/01/2019 - Meno chance per i contratti a termine
Meno chance per i contratti a termine
di LUIGI OLIVERI - Italia Oggi - Mercoledì, 02 Gennaio 2019
Minori possibilità di stipulazione di contratti a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni. La legge di Bilancio 2019 riduce di molto la possibilità delle amministrazioni pubbliche di avviare contratti a termine. Il dl 101/2013, convertito in legge 125/2013 modificò l' articolo 36, comma 2, del dlgs 165/2001 (Testo unico del pubblico impiego), inserendo la seguente previsione: «Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato». Si tratta di una norma finalizzata espressamente a evitare il fenomeno dei contratti a termine inanellati, che, quindi, obbliga i datori di lavoro pubblici ad assumere a tempo determinato esclusivamente attingendo a graduatorie di vincitori di concorsi per assunzioni a tempo indeterminato, estendendo tale possibilità anche agli idonei.
È evidente che se un vincitore di concorso non possa essere, per qualsiasi ragione (prevalentemente di ordine finanziario di rispetto dei tetti di spesa) assunto subito con contratto a tempo indeterminato, il suo eventuale impiego con contratto a termine riduce di molto, quasi ad azzerare, il rischio di «precarizzazione». Infatti, la norma autorizza ad attivare con chi ha comunque acquisito un diritto ad avviare un rapporto di lavoro stabile un precedente contratto a termine: non si tratta, quindi, di abusare di contratti precari, ma di fare fronte a reali esigenze a termine con rapporti di lavoro conclusi con chi prima o poi comunque costituirà col datore un lavoro a tempo indeterminato, sicché il pericolo di un contenzioso successivo sostanzialmente si annulla. Nella realtà dei fatti, questa norma è stata assai poco rispettata. Infatti, sono ancora moltissime le amministrazioni che pubblicano bandi o avvisi per la formazione di graduatorie per lavori a tempo determinato in vari profili.
Una violazione diffusa, nonostante la giurisprudenza avesse evidenziato l' illegittimità di questi avvisi, come ad esempio la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, con la delibera n. 31/2017, la quale ricorda che se l' ente non disponga di una propria graduatoria a tempo indeterminato deve avvalersi di quella di altri enti. Sta di fatto, comunque, che la legge di bilancio entra prepotentemente in questo merito, perché priva della possibilità di assumere con contratti a tempo determinato, per le graduatorie che si formeranno dal 2019 in poi, gli idonei, abolendo implicitamente il contenuto dell' articolo 36, comma 2, del dlgs 165/2001 riferito a essi. Per un verso, l' impossibilità di assumere a tempo determinato gli idonei è più coerente con l' intento di evitare la formazione di precariato.
Gli idonei, infatti, non hanno un diritto soggettivo all' assunzione, sicché una loro chiamata per un lavoro a termine espone al rischio di precarizzazione, visto che nulla garantirebbe una successiva assunzione stabile. Per altro verso, però, per le amministrazioni si limitano le possibilità di attingere alle graduatorie a tempo indeterminato, perché una volta esaurita la provvista di vincitori, non potranno assumere a tempo determinato idonei, visto che le graduatorie dovranno essere utilizzate esclusivamente per la copertura di posti messi a concorso.
Una restrizione che a maggior ragione pare debba valere per le assunzioni con contratti a termine. Risulterà, dunque, ancora più complicato dare corretta attuazione alla previsione dell' articolo 36, comma 2, del dlgs 165/2001, specie in particolare per amministrazioni caratterizzate da profili professionali molto spiccati e peculiari. La soluzione è l' estensione più ampia possibile dell' utilizzo delle graduatorie di altri enti valevoli per l' assunzione di personale a tempo indeterminato da cui attingere per contratti a termine, in applicazione dell' articolo 3, comma 61, della legge 350/2003, anche non risulta semplice l' accordo tra amministrazioni. Rimane ancora irrisolto, se non in parte e solo per via deduttiva relativamente alla polizia municipale, il problema delle assunzioni con contratti a termine per esigenze stagionali e sostitutive: in questi casi, infatti, attingere a graduatorie a tempo indeterminato non è la soluzione più opportuna: occorrerebbero norme per autorizzare espressamente concorsi a tempo determinato finalizzati a queste particolari esigenze.