03/01/2019 - La scelta di anteporre la stabilizzazione alla regola generale dello scorrimento deve essere sempre adeguatamente motivata
La scelta di anteporre la stabilizzazione alla regola generale dello scorrimento deve essere sempre adeguatamente motivata
L’art. 4, comma 6, del D. L. n. 101/2013 dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge (1° settembre 2013) e fino al 31 dicembre 2015, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall'art. 35, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165/2001, a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di mobilità cui all'art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 “procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché a favore di coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici”.
E’ stato messo in luce come i nuovi concorsi riservati previsti nel D.L. n. 101/2013 si presentano come misure urgenti di “stabilizzazione dei precari”, speciali rispetto alle ordinarie procedure di reclutamento, limitate temporalmente (triennio 2013-2015) e indirizzate ad una platea ben definita di precari.
La ratio di fondo di limitare l’uso dei contratti a termine, in favore del contratto a tempo indeterminato che assurge a forma di impiego privilegiata, è confermata dal fatto che le amministrazioni pubbliche potranno utilizzare i contratti a tempo determinato ed altre forme flessibili di lavoro "per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale" (art. 36, comma 1, d.lgs. n. 165/2001).
La giurisprudenza ha approfondito la compatibilità tra la speciale procedura innanzi sommariamente descritta ed il principio in base al quale l’amministrazione, nel momento in cui decide di assumere nuovo personale, deve tendenzialmente privilegiare lo scorrimento delle graduatorie di precedenti concorsi.
Va infatti ribadito (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 5 dicembre 2014, n. 6004; Sez. V, 27 agosto 2014, n. 4361; Sez. VI, 15 luglio 2014, n. 3707) che il generale principio di favore dell’ordinamento per l’utilizzazione delle graduatorie degli idonei in ragione dell’evidente finalità di contenimento della spesa pubblica a fronte dei necessari costi connessi all’espletamento di una nuova procedura concorsuale, può recedere solo in presenza di speciali discipline di settore (ovvero di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalente) che devono in ogni caso essere puntualmente indicate nelle motivazioni del provvedimento che vi deroghi.
In particolare, l’Adunanza Plenaria (Cons. Stato, Ad. plen. 28 luglio 2011, n. 14) ha specificato che l’esigenza di stabilizzare precedenti rapporti di lavoro “precari” non esime l’amministrazione dall’obbligo di “valutare, comparativamente, in ogni caso, anche le posizioni giuridiche e le aspettative dei soggetti collocati nella graduatoria come idonei. La normativa speciale in materia, infatti, non risulta formulata in modo da imporre la indiscriminata prevalenza delle procedure di stabilizzazione, ma lascia all’amministrazione un rilevante potere di valutazione discrezionale in ordine ai contrapposti interessi coinvolti”.
Ne consegue che la scelta dell’amministrazione di anteporre la stabilizzazione alla regola generale dello scorrimento deve essere sempre adeguatamente motivata, dovendosi dare “conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico che devono essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione di un nuovo concorso”.
Aderendo agli esposti principi, la VI sezione del Consiglio di Stato ha ritenuto fondate le contestazioni mosse contro la deliberazione con la quale l’Università di Sassari aveva autorizzato la stabilizzazione di n 3 unità di personale a tempo determinato, mediante l’iter concorsuale di reclutamento speciale transitorio, ai sensi del D.L. 101/2013, convertito nella l. 125/2013, art. 4 c. 6, in alternativa allo scorrimento di una graduatoria valida, senza l’allegazione di una valida motivazione che desse conto “del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico che devono essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione di un nuovo concorso”.