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02/01/2019 - Il silenzio assenso della PA su una sanatoria per abusi edilizi non evita la demolizione

tratto da lapostadelsindaco.it

Il silenzio assenso della PA su una sanatoria per abusi edilizi non evita la demolizione

 27/12/2018

Con un sentenza di alcuni giorni fa (la numero 55028) della Corte di Cassazione viene ribadito che il permesso o la concessione di costruire in sanatoria sono requisiti fondamentali per estinguere il reato edilizio, portando il giudice a revocare o sospendere l'ordine di demolire. Quindi non risulta sufficiente il silenzio-assenso della PA sulla domanda di sanatoria, in merito alla questione.
Il giudice dell'esecuzione è tenuto a valutare l'istanza di sanatoria giunta alla sua attenzione, al fine di conservare gli stabili abusivi, sia sotto il profilo sostanziale sia sotto quello formale. Solo così può giudicare se tali opere siano da demolire (come stabilito dal tribunale) o meno.

Trovandosi a valutare un ricorso che dichiarava il superamento dei propri poteri da parte del giudice dell'esecuzione, stando all'amministrazione locale che si sentiva lesa nella gestione dei propri poteri, la Cassazione ha trovato il suddetto ricorso inammissibile. La Cassazione ha ritenuto nei pieni doveri e diritti del giudice dell'esecuzione esercitare il potere-dovere di verifica della validità ed efficacia del titolo abilitativo, controllando che fossero rientranti nei requisiti di sostanza e forma previsti dalla. Sarebbe anzi stato in difetto se si fosse limitato a prendere atto della domanda di sanatoria legge ai fini della sospensione o della revoca dell' ordine di demolizione, impartito con la sentenza di condanna. Infatti, la legislazione nazionale fissa dei principi per le disposizioni introdotte dalle leggi regionali riguarda anche eventuali procedure di sanatoria.

Secondo le regole previste nella norma siciliana (articolo 20, comma 5, legge regionale 4/2003), la regolarizzazione dell'immobile si sarebbe compiuta per effetto del decorso temporale, a cui aveva fatto seguito l'istanza del ricorrente, rientrando l'opera in quelle "precarie" e "già esistenti" come stabilito dalla sanatoria. Secondo il ricorrente, la situazione giuridica era poi cambiata in base all'ordine di demolizione. La Cassazione ha però stabilito la correttezzadelle azioni del giudice dell'esecuzione, che si è basato sul testo unico dell'edilizia per dare il reale valore al silenzio assenso dell'amministrazione, che ha prevalenza sulle norme regionali.

Articolo di Gianluca Galli

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