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23/02/2019 - Ostruzionismi al bando

tratto da Italia Oggi - 22 Febbraio 2019

Ostruzionismi al bando

Italia Oggi - 22 Febbraio 2019

La normativa locale in materia di quorum potrebbe consentire comportamenti ostruzionistici da parte della maggioranza? Può il regolamento sul diritto di accesso essere applicato retroattivamente?

L' art. 38, comma 2, del decreto legislativo n. 267/00 demanda al regolamento comunale, «nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto», la determinazione del «numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute», con il limite che detto numero non può, in ogni caso, scendere sotto la soglia del «terzo dei consiglieri assegnati per legge all' ente, senza computare a tale fine il sindaco». Circa l' eventualità che la maggioranza impedisca la materiale tenuta della seduta di consiglio, richiesta su iniziativa delle minoranze, mediante l' allontanamento dei propri consiglieri, si richiamano le osservazioni del Tar Sicilia, Catania, sez. I 18/7/2006, n. 1181, in tema di c.d. «ostruzionismo di maggioranza».

Nella citata pronuncia viene ritenuto che il comportamento preordinato al conseguimento della mancanza del numero legale delle assemblee rappresentative costituisce un' inammissibile prevaricazione della maggioranza nei confronti delle minoranze, alle quali viene impedito di esercitare il proprio ruolo di opposizione e quindi l' esercizio di un diritto politico costituzionalmente garantito. Secondo il Tar citato, l' art. 49 della Costituzione preclude ai partiti politici e ai loro rappresentanti «qualunque opera non solo di aperto sabotaggio ma anche di subdola, lenta e surrettizia erosione delle istituzioni democratiche».

Per quanto concerne la disposizione del regolamento sull' accesso che prevede l' applicazione delle norme in esso recate anche alle istanze presentate in vigenza della precedente normativa, si richiamano le osservazioni formulate dal Consiglio di stato nella sentenza n. 4301 del 2008. In tale pronuncia il Supremo consesso amministrativo ha ribadito la regola della irretroattività degli atti amministrativi a contenuto normativo. Detta regola può essere derogata per effetto di una disposizione di legge e non da una fonte regolamentare. «Pertanto solo in presenza di una norma di legge che a ciò abiliti gli atti e regolamenti amministrativi possono avere efficacia retroattiva».

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