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Associazione Nazionale Professionale Segretari Comunali e Provinciali
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22/02/2019 - Le posizioni organizzative

tratto da segretaridellazio.blogspot.com

Le posizioni organizzative

Entro il prossimo 21 maggio, cioè 1 anno dalla data di entrata in vigore del CCNL 21.5.2018, le amministrazioni regionali e locali devono adottare il o i nuovi regolamenti per la istituzione, il conferimento, la revoca e la graduazione degli incarichi di posizione organizzativa. In caso di mancata adozione di tali disposizioni, questi incarichi devono cessare, quindi siamo in presenza di una sorta di norma ghigliottina. In questa direzione vanno le indicazioni dell’Aran, che con il parere CFL 5, ha espressamente detto che “tutti gli incarichi di posizione organizzativa già conferiti e ancora in atto, anche se con scadenza successiva al 20.5.2019, oppure prorogati, alla data di sottoscrizione del nuovo contratto collettivo nazionale, secondo la disciplina generale dell’art.13, comma 3, del CCNL del 21.5.2018 -giungeranno, comunque, a scadenza al momento dell’adozione del nuovo assetto delle posizioni organizzative o, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del CCNL”. Si ricorda inoltre che gli enti devono decidere quanta parte delle risorse destinate al trattamento economico delle posizioni organizzative devono essere assegnate alla retribuzione di posizione e di risultato, rispettando il vincolo dettato dal contratto nazionale per cui a questa seconda voce occorre destinare almeno il 15% del totale. La contrattazione collettiva decentrata integrativa deve stabilire i criteri per la determinazione della retribuzione di risultato da attribuire ai singoli titolari di posizione organizzativa. Occorre subito richiamare l’attenzione delle amministrazioni sul seguente dato: rimangono poche settimane agli enti per dare applicazione alle nuove disposizioni sulla istituzione, il conferimento, la revoca e la graduazione di questi incarichi. Si deve infatti ricordare che la materia è oggetto di informazione preventiva e di confronto, per cui si deve considerare che il mancato accordo con i soggetti sindacali produce come conseguenza il divieto di adottare la relativa deliberazione prima che sia decorso un mese dall’avvio della procedura. Di conseguenza, prudenzialmente, appare opportuno che l’ente trasmetta ai soggetti sindacali la proposta entro i primi giorni del mese di aprile.

Inizia così l'articolo di Arturo Bianco dal titolo Le posizioni organizzative.

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