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18/02/2019 - Anche chi è privo di potere decisionale e svolge l’istruttoria delle pratiche, può ben essere indagato per corruzione.

tratto da iusmanagement.org

Anche chi è privo di potere decisionale e svolge l’istruttoria delle pratiche, può ben essere indagato per corruzione.

 

Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 6096 del 7 febbraio 2019

Quanto alle mansioni dell’indagato, il tribunale ha rilevato come X, “sebbene non dotato di potere finale deliberante, aveva la responsabilità dell’istruttoria delle pratiche di finanziamento, come riconosciuto dalla stessa difesa dell’indagato, istruttoria che curava provvedendo anche alla redazione della relazione conclusiva che veniva poi sottoposta al responsabile dell’ufficio” (pag.16 ordinanza impugnata); correttamente, pertanto, è stata riconosciuta la natura di pubblico ufficiale in capo all’indagato. Infatti, va attribuito rilievo centrale alla nozione di mansioni del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, nozione che deve intendersi fondata non solo sulla competenza funzionale specifica del soggetto agente, ma anche su un rapporto che consenta al soggetto di inserirsi di fatto nel processo formativo della volontà dell’ente, rinvenendo nella pubblica funzione o nel servizio anche la sola occasione per un tale comportamento. Deve infatti rammentarsi la costante giurisprudenza di questa Corte, anche nella sua composizione più autorevole, secondo la quale le coordinate da tenere presente nell’attribuire la qualità di pubblico ufficiale ad un soggetto sono non solo lo svolgimento della sua attività secondo norme di diritto pubblico, distinguendosi poi la pubblica funzione, in cui sono esercitati i poteri tipici della potestà amministrativa, dal pubblico servizio, in cui tali poteri sono assenti (Cass SU n. 10086 del 1998) o la possibilità o il dovere di formare e manifestare la volontà della Pubblica amministrazione, oppure esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente considerati (Cass SU n.7958 del 1992), ma anche la considerazione, da parte dell’interprete, dei caratteri propri dell’attività in concreto esercitata e non tanto del rapporto di dipendenza tra il soggetto e la P.A. ( ex multis : Cass sez 6 sent 6980 del 1995; Sez 5 sent. 46310 del 2008; Sez 5 sent.39377 del 2013 Rv 256943).

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