14/02/2019 - Concorsi e società pubbliche, giurisdizione ordinaria
Concorsi e società pubbliche, giurisdizione ordinaria
I concorsi per le assunzioni nelle società pubbliche sono fuori dalla giurisdizione del giudice amministrativo, perché non c'è rapporto di lavoro pubblico
I concorsi per le assunzioni delle società partecipate pubbliche non rientrano nella giurisdizione amministrativa. Infatti la giurisdizione del Giudice amministrativo “in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle P.a”, prevista dall’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, deve ritenersi sussistente nei soli casi di procedure attuate da uno dei soggetti rientranti nella nozione di Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art 1 comma 2 del citato decreto e che siano finalizzate alla instaurazione di un rapporto di lavoro di tipo pubblicistico
Tar Umbria, sez. I, 5 ottobre 2018, n. 519Scarica
Il Tar Umbria si pronuncia sulla selezione pubblica di una società multiservizi a partecipazione pubblica, chiarendo che l’accertamento del diritto di un soggetto ad essere ammesso e/o collocata in posizione utile in graduatoria, per ottenere l’ammissione all’assunzione a tempo indeterminato, spetta al giudice ordinario.
La giurisdizione amministrativa è limitata alle Pubbliche Amministrazioni
Il ragionamento del Tar parte dal principio che la giurisdizione del Giudice amministrativo “in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle P.a”, prevista dall’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, deve ritenersi sussistente nei soli casi di procedure attuate da uno dei soggetti rientranti nella nozione di Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art 1 comma 2 del citato decreto e che siano finalizzate alla instaurazione di un rapporto di lavoro di tipo pubblicistico (Cass. Sez. Un. n. 28330 del 2011).
Per quanto riguarda specificamente le società partecipate, già sotto la vigenza dell’art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, la giurisprudenza ha affermato che le società di capitali, deputate alla gestione dei servizi pubblici locali, anche ove interamente partecipate dal Comune, costituiscono soggetti di diritto privato e che l’obbligo di adottare criteri e modalità per il reclutamento del personale, su di esse gravante ai sensi dell’art. 18, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, si inserisce, pur sempre, nell’agire iure privatorum che le caratterizza.
La giurisdizione amministrativa ex art. 7, comma 2, cod. proc. amm. presuppone, secondo la giurisprudenza citata, la riconducibilità del provvedimento all’esercizio di un potere pubblicistico, che non è configurabile quando una società di capitali assume nuovo personale, anche se mediante procedure selettive rispettose dei principi di imparzialità e trasparenza (Cons. Stato, sez. V, 11 novembre 2014, n. 5944; cfr. anche TAR Umbria, 29 gennaio 2014, n. 85).
Lo stesso principio, secondo il Tar, deve ritenersi vigente alla luce dell’art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, il quale – ribadendo i principi della normativa del 2008 in ordine al reclutamento del personale da parte delle società a controllo pubblico – espressamente prevede che “Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale”.
Concorsi e organismi di diritto pubblico
Secondo il Tar il fatto che la società sia organismo di diritto pubblico non muta nulla dal punto di vista della natura del rapporto di lavoro.
Infatti non può configurarsi alcun rapporto di lavoro pubblico, seppur contrattualizzato, in relazione alle procedure selettive finalizzate all’assunzione di personale da destinare alle dipendenze delle predette società; pertanto, la giurisdizione del giudice amministrativo non può ravvisarsi in relazione all’insorgenza di un rapporto di lavoro privato alle dipendenze di una società privata, anche quando qualificabile come “organismo di diritto pubblico”, perché comunque non annoverabile tra le Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 (Cons. Stato, Sez. V, 30 gennaio 2013, n. 570).