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11/02/2019 - Fondo e risorse per indennità di posizione e risultato

tratto da self-entilocali.it

Basilicata, del. n. 2 – Fondo e risorse per indennità di posizione e risultato

Pubblicato il 8 febbraio 2019


Un sindaco ha chiesto un parere se gli incrementi teorici agli importi delle retribuzioni di posizione, previsti dall’art. 15 del nuovo CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018, debbano rispettare i limiti dell’articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017.

I magistrati contabili della Basilicata con la deliberazione /2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 febbraio, hanno evidenziato che il CCNL Funzioni Locali stipulato il 21 maggio 2018, attraverso il combinato disposto dell’art. 15, comma 5 e dell’art. 67, comma 1, pone termine alla discrasia tra Enti Locali con o senza personale di qualifica dirigenziale a tempo indeterminato: per entrambe le tipologie di amministrazioni “le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti” (art. 15, comma 5).

La differente modalità di copertura finanziaria non ha inciso, tuttavia, sul limite di finanza pubblica da osservare ai sensi dell’articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017.

Infatti, l’art. 67, comma 7 del nuovo CCNL ha confermato, in modo esplicito, che “la quantificazione del Fondo risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all’art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017”.

Ne consegue che le risorse destinate a remunerare le indennità, di posizione e di risultato, spettanti ai titolari di posizioni organizzativa, anche dopo l’aggiornamento dei valori minimi e massimi contenuto nell’art. 15, comma 2, del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, devono complessivamente osservare, sommate alle risorse confluenti nei fondi per la contrattazione integrativa, di cui all’art. 67 del medesimo CCNL, il limite di finanza pubblica posto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 (sez. Lombardia, del. n. 200/2018).

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Basilicata del. n. 2 – 19

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