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09/02/2019 - Presa di servizio successiva  

un articolo di Luigi Oliveri tratto da Italia Oggi - 08 Febbraio 2019

Presa di servizio successiva  

di LUIGI OLIVERI - Italia Oggi - 08 Febbraio 2019

Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche si costituisce con la sottoscrizione del contratto individuale. La cosiddetta «presa di servizio», cioè l' ordine di iniziare concretamente a svolgere la prestazione, deve essere successivo e non precedente al contratto. L' ordinanza della Cassazione, sez. lav., 18/1/2019, n. 1388 indica indirettamente la sequenza corretta da rispettare, pena il riconoscimento comunque delle prestazioni lavorative in via di fatto. La Cassazione ha corretto le conclusioni cui erano pervenuti i giudici di merito, circa l' esclusione di una candidata ad una procedura di stabilizzazione.

L' ente interessato non aveva conteggiato, per giungere ai 30 mesi necessari, circa un mese di rapporto avviato, in assenza della sottoscrizione del contratto di lavoro. Secondo la Cassazione, la Corte di appello ha errato nel non considerare che la decorrenza del rapporto di lavoro (nel caso di specie, una collaborazione con l' Istituto di incremento ippico regionale) discendesse non dalla tardiva sottoscrizione del contratto, bensì dalla data di effettivo inizio della prestazione lavorativa, provata dalla formale convocazione in servizio. La sezione mostra di superare il radicatissimo orientamento secondo il quale i contratti della pubblica amministrazione debbono necessariamente avere la forma scritta per produrre efficacia.

Il rigido formalismo nel caso di specie viene superato per due ragioni. Sia perché il lavoratore ha comunque diritto al pagamento dell' attività svolta ai sensi dell' art. 2126 cc, secondo il quale «la nullità o l' annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione»; sia perché ai fini della stabilizzazione (che è comunque una sorta di sanatoria di un rapporto flessibile impropriamente utilizzato) occorre riferirsi all' effettiva attivazione del rapporto. Passando dal caso particolare alle regole generali, non si deve dimenticare quanto prevede l' art. 36, comma 5, dlgs 165/2001: «Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative».

Pertanto, l' avvio delle attività subordinate in assenza di contratto individuale implica che il pagamento della retribuzione imposto dall' art. 2126 cc (come visto prima) sia considerato a titolo non sinallagmatico, ma di risarcimento; con conseguente danno erariale. Poiché l' art. 35, comma 1, dlgs 165 è lapidario nel disporre che «L' assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro», si dimostra come sia necessario (e prudenziale per evitare danni erariali) sottoscrivere il contratto individuale di lavoro per tempo, comunque sempre prima del materiale avvio della prestazione lavorativa.

Come l' ordine della prestazione negli appalti deve seguire, e non precedere, il contratto di appalto stesso, nel caso della regolazione del rapporto di lavoro la «presa di servizio», consistente nell' ordine formale di iniziare l' attività attestato da un breve verbale di accertamento dell' adempimento all' obbligo, deve seguire il contratto individuale di lavoro e ne costituisce anzi il primo adempimento.

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