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08/02/2019 - Progressioni verticali

tratto da risponde.leggiditalia.it

Progressioni verticali

Un emendamento al D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, cosiddetto decreto "semplificazioni", consente alle pubbliche amministrazioni di effettuare le "progressioni verticali", per passare di categoria di appartenenza a quella superiore attraverso concorsi specificamente riservati, purché nei limiti del 50% delle assunzioni previste dal piano dei fabbisogni. Sembra che questo emendamento sia stato stralciato nella procedura di conversione al Senato. A questo punto dovrebbe tornare in auge la riforma Madia che dispone che si possono fare progressioni nel caso di 5 cessazioni nella stessa area. Si chiede se è legittima la procedura che prevede in un comune al di sotto dei 5.000 abitanti l'istituzione di un'area anziché tre su quattro esistenti (questo nell'ambito dell'autonomia), per poi bandire all'interno dell'area una progressione verticale, visto che con i collocamenti a riposo nella nuova area si indirebbero 5 concorsi.

a cura di Federico Gavioli

Il 29 gennaio scorso il Senato della Repubblica ha approvato la conversione in legge del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, approvato con il nuovo titolo "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione"; in queste ore dovrebbe essere posta la fiducia nell'aula della Camera.

Nel testo provvisorio non si è riscontrato l'emendamento indicato nel quesito dal gentile lettore come correttamente osservato nella domanda; tuttavia preme sottolineare che il testo iniziale ha subito importanti modifiche e prima di fornire certezze al gentile lettore si attende il testo definitivo che sarà pubblicato in G.U..

Corrisponde al vero che il decreto Madia apre nuovi spazi alla progressione verticale, non mediante riserva di posti in concorsi pubblici, ma attraverso concorsi interamente riservati, come nel vecchio regime normativo.

L'art. 22, comma 15D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 introduce, aldilà di qualsiasi delega legislativa contenuta nella L. 7 agosto 2015, n. 124 (e con norma, quindi, a forte sospetto di incostituzionalità), una particolare ipotesi di progressioni verticali, per un tempo delimitato: il triennio 2018-2020.

Il nuovo istituto, sembra destinato a convivere con la previsione contenuta nell'art. 52, comma 1-bisD.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. La norma suindicata, in particolare , dispone nel testo vigente che : "Per il triennio 2018-2020, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore".

E' molto complicata la questione contenuta nel quesito del gentile lettore e, obiettivamente, si ha qualche perplessità nel ritenere corretta la procedura indicata perché, di fatto, viene creata una nuova area con una progressione verticale; potrebbe essere utile porre una istanza specifica all'ARAN sulla casistica evidenziata anche se come risaputo i quesiti devono essere attinenti a problematiche di applicazione di clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro, derivanti da dubbi interpretativi o difficoltà di lettura delle stesse clausole e l'Agenzia potrebbe non rispondere a quesiti relativi all'applicazione di norme di legge, decreto o altre fonti normative che disciplinano alcuni istituti del rapporto di lavoro.

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