07/02/2019 - Giro di vite sui giochi leciti per finanziare reddito di cittadinanza e "quota 100"
Giro di vite sui giochi leciti per finanziare reddito di cittadinanza e "quota 100"
di Amedeo Di Filippo - Dirigente comunale
Il 48% dei ragazzi tra i 14 e i 19 anni si è avvicinato al gioco d'azzardo e poco meno di un minorenne su due (46%) ha avuto almeno un'occasione di gioco nel 2018. Sono alcuni dati della ricerca realizzata da Nomisma in collaborazione con l'Università di Bologna e il Gruppo Unipol, che ha coinvolto oltre 10.000 studenti di 116 scuole distribuite su tutto il territorio nazionale.
L'indagine mette in evidenza l'ampia diffusione del fenomeno tra i più giovani. Secondo i dati dello studio, le prime tre motivazioni che avvicinano i ragazzi al gioco d'azzardo sono la curiosità (26%), il divertimento (23%) e il caso (20%). Il 6% degli studenti ha sviluppato pratiche di gioco problematiche, con effetti negativi sia sulla sfera psico-emotiva (ansia, agitazione, perdita del controllo) sia su quella delle relazioni (familiari, amicali e scolastiche). Il giocatore problematico è prevalentemente maschio, maggiorenne, frequenta istituti tecnici o professionali, ha un rendimento scolastico insufficiente e risiede al Sud.
Il 10% degli studenti delle scuole secondarie superiori ha giocato una volta a settimana o anche più spesso; il 32% lo pratica raramente e il 6% con cadenza mensile. La pubblicità influenza in misura maggiore i giovani under 15 che frequentano istituti professionali (11%) e fanno uso abituale di sostanze (14%), ed energy drink (12%).
Sono questi e altri dati allarmanti a preoccupare la politica ad ogni livello, con i Sindaci e Questori in prima fila a contenere l'intraprendenza di sale giochi e scommesse e il Legislatore nazionale di ogni orientamento politico a imporre limitazioni e accrescere quanto più possibile il carico fiscale nei confronti degli operatori del settore.
Le norme sulla prevenzione del gioco d'azzardo
Per restare all'ultimo anno, disposizioni sono state introdotte dal D.L. "dignità" n. 87 del 2018:
- l'art. 9 vieta qualsiasi forma di pubblicità relativa a giochi o scommesse, al gioco d'azzardo e alle sponsorizzazioni; introduce la locuzione "disturbo da gioco d'azzardo" (DGA) in luogo di ludopatia; la violazione comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari al 20% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità, in ogni caso non inferiore a 50mila euro per ogni violazione; viene innalzata la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi per il gioco lecito;
- l'art. 9-bis prevede che i tagliandi delle lotterie istantanee contengano messaggi recanti avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d'azzardo; formule di avvertimento sul rischio di dipendenza sono applicate anche sugli apparecchi da intrattenimento e nei locali dove vengano installati;
- l'art. 9-ter affida al MEF il monitoraggio dell'offerta di gioco;
- l'art. 9-quater dispone che l'accesso a slot machine e videolottery sia consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria al fine di impedire l'accesso ai giochi da parte dei minori, con sanzione di 10mila euro per ciascun apparecchio;
- l'art. 9-quinquies istituisce il logo "No Slot" per i pubblici esercizi e i circoli privati che eliminano o che si impegnano a non installare videolottery e slot machine.
La L. di bilancio n. 145 del 2018 è intervenuta sul fronte DGA con tre movimenti. Il primo contempla misure di prevenzione del disturbo finalizzate a rendere effettive le norme degli enti locali che disciplinano l'orario di funzionamento degli apparecchi da gioco, monitorarne il rispetto e irrogare le relative sanzioni. Il comma 569 dispone che, a decorrere dal 1° luglio 2019, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, avvalendosi della SOGEI Spa, mette a disposizione degli enti locali gli orari di funzionamento degli amusement with prizes (AWP) e delle videolottery (VLT), con modalità che la stessa Agenzia dovrà individuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Con riferimento alle AWP, le regole tecniche di produzione che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto, da emanare con decreto del Mef, devono prevedere la memorizzazione, la conservazione e la trasmissione al sistema remoto dell'orario di funzionamento degli apparecchi. Agli enti locali l'Agenzia mette a disposizione anche i dati relativi all'orario di funzionamento.
Il secondo movimento incrementa, al comma 1051, dell'1,35% e dell'1,25% le aliquote del prelievo erariale unico (PREU) applicabili rispettivamente a new slot e videolottery, già aumentato dall'art. 9, comma 6, D.L. n. 87 del 2018. Viene inoltre fissata la percentuale minima destinata alle vincite (pay-out), rispettivamente al 68% per gli AWP e all'84% per le VLT, specificando che le operazioni tecniche per l'adeguamento della percentuale di restituzione in vincita devono essere concluse entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge.
Viene poi stabilita la misura dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al D.Lgs. n. 504 del 1998: 25% per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e al gioco del bingo a distanza; 20% per le scommesse a quota fissa, escluse quelle ippiche; 22% per le scommesse a quota fissa su eventi simulati.
Il terzo movimento dispone alcune proroghe in materia di concessioni pubbliche per l'esercizio dei giochi numeri a totalizzatore nazionale (Superenalotto), per la raccolta del Bingo, relativamente alle scommesse su eventi sportivi e non sportivi nonché relativamente al rilascio dei nulla osta per i vecchi apparecchi con vincita in denaro. Il comma 1095 proroga la gestione dell'attuale concessionario per l'esercizio dei giochi numerici a totalizzatore nazionale fino all'aggiudicazione della nuova concessione e, comunque, non oltre il 30 settembre 2019, al fine di consentire l'espletamento della procedura di selezione per l'attribuzione della nuova concessione - c.d. "Gara Superenalotto" - prevista dalla L. n. 32 del 2017.
Il comma 1096 estende alle concessioni in scadenza nel 2019 la previsione dell'indizione di una gara per l'attribuzione di 210 concessioni di gioco per la raccolta del Bingo. Il comma 1097 proroga fino all'aggiudicazione della nuova concessione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, le concessioni in essere e la titolarità dei punti di raccolta regolarizzati in materia di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati.
Per il comma 1098, il termine entro cui non potranno più essere rilasciati nulla osta per gli apparecchi è spostato dal 31 dicembre 2018 allo stesso giorno del 2019 e dovranno essere dismessi entro il 31 dicembre 2020, rispetto al termine attualmente previsto al 31 dicembre 2019. Stabilisce infine che gli apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto non possono presentare parametri di funzionamento superiori ai limiti previsti per gli apparecchi attualmente in esercizio.
Le nuove disposizioni in materia di giochi
Sulla materia interviene nuovamente l'art. 27, D.L. n. 4 del 2019, al solo scopo, però, di fare cassa per finanziare il reddito di cittadinanza e la "pensione quota 100". Secondo quanto riportato nella relazione tecnica al decreto, l'insieme delle misure previste porterà nelle casse dell'erario 407 milioni di euro nel 2019, 307 milioni nel 2020 e 356 milioni nel 2021 e successivi.
Il comma 1 fissa all'11% - era dell'8% per effetto dell'art. 6, comma 2, D.L. n. 50 del 2017 - la ritenuta sulle vincite del gioco «10&lotto» e dei relativi giochi opzionali e complementari, a partire dal prossimo 1° luglio 2019, mentre resta ferma la ritenuta dell'8% per tutti gli altri giochi numerici a quota fissa.
Il comma 2 modifica il comma 1051 della L. n. 145 del 2018, che ha incrementato dell'1,35% e dell'1,25% le aliquote del prelievo erariale unico (PREU) applicabili ai AWP o new slot e alle videolottery, portando la prima percentuale al 2%.
Il comma 3 incide sul rilascio dei nulla osta di distribuzione previsti dall'art. 38, comma 4, L. n. 388 del 2000 ai produttori e agli importatori degli apparecchi e congegni da intrattenimento, di competenza dei Monopoli di Stato. Viene ora previsto che il rilascio è subordinato al versamento di un corrispettivo una tantum di 100 euro per ogni singolo apparecchio. Diverso è il regime per la concessione di apparecchi AWP, il cui versamento è fissato in 200 euro per ogni singolo apparecchio, ma per il solo anno 2019.
Sempre agli AWP è riferito il comma 4, il cui utilizzo è consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria al fine di impedire l'accesso ai giochi da parte dei minori. Viene specificato che, in considerazione di quanto previsto dalla legge di bilancio 2019, l'introduzione della tessera sanitaria deve intendersi riferita agli apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto.
Il comma 5 dispone che, per il solo anno 2019, i versamenti dovuti a titolo di primo, secondo e terzo acconto relativi al sesto bimestre dovuti a titolo di PREU, sono maggiorati nella misura del 10% ciascuno, mentre il quarto versamento dovuto a titolo di saldo è ridotto dei versamenti effettuati a titolo di acconto, comprensivi delle dette maggiorazioni.
Il comma 6 modifica l'art. 4, L. n. 401 del 1989, recante le sanzioni per l'esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa, al fine di renderne più efficace il contrasto e disincentivare i fenomeni di disturbo da gioco d'azzardo patologico. Più in particolare:
- aumenta le pene per chiunque eserciti abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, stabilendo che venga punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da venti a cinquanta mila euro. La stessa pena è applicabile a chi organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal CONI, dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'UNIRE;
- sostituisce il riferimento alla "Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato" con quello alla "Agenzia delle dogane e dei monopoli";
- inserisce il comma 4-quater ai sensi del quale l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta a realizzare, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, un piano straordinario di controllo e contrasto dell'esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.
Chiude il comma 7, che modifica l'art. 110, comma 9, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza inserendo una nuova sanzione a carico di chi produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di legge, i c.d. "Totem": sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni.
Art. 27, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 (G.U. 28 gennaio 2019, n. 23)