07/02/2019 - Esclusione post verifica anomalia: per il TAR veneto la competenza è del RUP
Esclusione post verifica anomalia: per il TAR veneto la competenza è del RUP
Scritto da Elvis Cavalleri6 Febbraio 2019
Esclusione post verifica anomalia: per il TAR veneto la competenza è del RUP
Secondo Tar Veneto, Venezia, 06 febbraio 2019, n. 170 “trova piena applicazione quell’orientamento giurisprudenziale – formatosi già sotto la vigenza del D.Lgs. n. 163/2006 e poi confermato, con ancora maggior vigore, con riferimento all’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 – che attribuisce al Rup, in quanto dominus della gara, il potere di decidere sull’anomalia e anche il potere di escludere.
Difatti, si deve senz’altro condividere l’interpretazione giurisprudenziale che identifica nel responsabile unico del procedimento “il dominus della procedura di gara, in quanto titolare di tutti i compiti prescritti, salve specifiche competenze affidate ad altri soggetti. Come affermato da Cons. Stato, Comm. spec., 25 settembre 2017, n. 2040, anche dopo l’intervento correttivo recato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 resta confermata <<l’assoluta centralità del ruolo del RUP nell’ambito dell’intero ciclo dell’appalto, nonché le cruciali funzioni di garanzia, di trasparenza e di efficacia dell’azione amministrativa che ne ispirano la disciplina codicistica>>” (cfr. T.A.R. Veneto, sez. I, 27.06.2018, n. 695; cfr. anche, con riferimento al D.Lgs. n. 163/2006, Cons. Stato, sez. V, 03.06.2015, n. 2727).
E, come sopra dimostrato, nel caso di specie la valutazione di anomalia e la conseguente decisione di escludere la ricorrente sono state poste in essere proprio dal Rup, salve poi la successiva presa d’atto e la conferma da parte del Consiglio di Amministrazione e del Segretario – Direttore. Risulta, quindi, pienamente assicurata, nell’ambito della procedura di cui oggi si controverte, la centralità del ruolo rivestito dal Rup e la sua piena autonomia nella gestione della gara, in ogni fase, compresa quella di verifica dell’anomalia”.
Peraltro, a fronte di una siffatta situazione, costituirebbe un mero formalismo ritenere che la deliberazione del Consiglio di Amministrazione e il provvedimento del Segretario – Direttore, con i quali si è semplicemente preso atto di quanto già disposto dal Rup, possano costituire motivo di illegittimità del provvedimento di esclusione.
Nella pendenza del giudizio, il Rup ha adottato il provvedimento prot. n. 2331 del 10.08.2018, con il quale – integralmente richiamate le decisioni già assunte con i propri precedenti provvedimenti n. 1603 (esclusione della CEIR) e n. 1604 (aggiudicazione alla controinteressata) del 28.05.2018 – ha “ratificato” le delibere del Consiglio di Amministrazione e i provvedimenti del Segretario – Direttore, con i quali si era disposta, in via definitiva, l’esclusione della ricorrente e l’aggiudicazione della gara alla controinteressata.
Tale provvedimento di ratifica, impugnato con il ricorso per motivi aggiunti, a ben vedere costituisce una semplice conferma di quanto già stabilito con il provvedimento originario di esclusione n. 1603 e del provvedimento di aggiudicazione, entrambi del 28.05.2018.
Si tratta, infatti, di un atto con il quale il Rup ribadisce integralmente e pedissequamente quanto già affermato con l’atto iniziale, poi recepito anche dal Consiglio di Amministrazione e dal Segretario – Direttore“.
Quando l’incertezza sulla competenza genera moltiplicazioni documentali per una maggior sicurezza: ovvero la ratifica del ratificato…