07/02/2019 - Cariche in organi di governo di enti e società controllate a soggetti titolari di pensione
Cariche in organi di governo di enti e società controllate a soggetti titolari di pensione
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al Presidente/componente CdA di una s.r.l. – in house- controllata al 100% dal Comune, designato dal Comune stesso, nominato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 e 23 dello Statuto societario, dall’assemblea dei soci nel 2016 – nomina ratificata poi dal CdA – e andato in quiescenza successivamente nel 2017 nel corso del suo mandato, che scadrà nel 2019.
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in caso di applicazione del divieto sopraccitato, l’Amministrazione deve richiedere al Presidente/componente CdA, che ha continuato a percepire la relativa indennità dopo lo stato di messa in quiescenza, il rimborso di quanto ricevuto?...”."
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Lombardia/28/2019/PAR
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA
composta dai seguenti magistrati:
dott.ssa Simonetta Rosa Presidente
dott. Giampiero Maria Gallo Consigliere
dott. Mauro Bonaretti Consigliere
dott. Luigi Burti Consigliere
dott.ssa Rossana De Corato I Referendario (Relatore)
dott. ssa Sara Raffaella Molinaro I Referendario
dott. Ottavio Caleo Referendario
dott.ssa Marinella Colucci Referendario
nell’adunanza in camera di consiglio del 30 gennaio 2019 ha assunto la seguente
DELIBERAZIONE
Vista la nota del giorno 7 gennaio 2019 con la quale il Sindaco del Comune di Bollate (MI) ha rivolto alla Sezione una richiesta di parere ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;
Vista l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del sindaco del comune sopra citato.
Udito il relatore, Rossana De Corato
Ritenuto in
FATTO
Il Sindaco del Comune di Bollate ha formulato una richiesta di parere volta a conoscere, con riferimento alla casistica di seguito indicata, l’ambito di applicabilità dell’art. 9 comma 5 del D.L. n. 95/2012 e ss.mm.ii., il quale disciplina il divieto per le pubbliche amministrazioni di conferire incarichi retribuiti a lavoratori pubblici e privati in quiescenza.
Nello specifico il rappresentante legale dell’ente ha chiesto:
“…di conoscere se, le restrizioni legislative in tema di divieto di attribuzione di incarichi di Governo retribuiti a soggetti collocati in quiescenza si applicano anche:
- al Presidente/componente CdA di una s.r.l. – in house- controllata al 100% dal Comune, designato dal Comune stesso, nominato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 e 23 dello Statuto societario, dall’assemblea dei soci nel 2016 – nomina ratificata poi dal CdA – e andato in quiescenza successivamente nel 2017 nel corso del suo mandato, che scadrà nel 2019.
(…)
- in caso di applicazione del divieto sopraccitato, l’Amministrazione deve richiedere al Presidente/componente CdA, che ha continuato a percepire la relativa indennità dopo lo stato di messa in quiescenza, il rimborso di quanto ricevuto?...”.
Considerato in
DIRITTO
1. Secondo il consolidato orientamento assunto dalla Magistratura contabile in tema di pareri da rendere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, occorre verificare in via preliminare se la suddetta istanza presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell’organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l’attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica.
1.1. La richiesta di parere deve essere dichiarata soggettivamente ammissibile, in quanto formulata dal Sindaco del comune interessato.
1.2. Per quel che concerne il primo quesito, si ritiene che ricorrano le condizioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa ed elaborati dalla giurisprudenza della Corte dei conti, per procedere all’analisi nel merito. Invece, il secondo quesito si palesa oggettivamente inammissibile, in quanto riguarda una questione (l’eventuale recupero di somme indebitamente pagate) che investe un adempimento di ordine gestionale in relazione ad un caso specifico e concreto, la cui valutazione è estranea alla funzione consultiva. In disparte, l’eventuale possibile sovrapposizione, nel caso in cui la Sezione dovesse esprimersi nel merito, con le funzioni e competenze della magistratura ordinaria, ovvero della medesima magistratura contabile in sede giurisdizionale.
Ritiene, comunque, il Collegio che la funzione consultiva può essere circoscritta esclusivamente agli aspetti generali ed astratti della questione, essendo preclusa a questa Corte qualunque valutazione inerente ai risvolti applicativi della fattispecie esaminata e che ogni decisione rimane di esclusiva competenza e responsabilità dell’ente.
MERITO
Risulta opportuno, in via preliminare, illustrare brevemente il quadro normativo relativo al quesito posto, il quale, collocandosi nell’ampio alveo degli interventi legislativi volti alla “riduzione della spesa delle pubbliche amministrazioni”, investe, in particolare, la questione inerente al divieto di conferire incarichi retribuiti a soggetti, già dipendenti pubblici o privati, in quiescenza.
L'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, nella sua attuale formulazione, vieta alle pubbliche amministrazioni di attribuire ai suddetti soggetti incarichi di studio e di consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi e cariche in organi di governo delle amministrazioni o degli enti e società controllati.
Tuttavia, il divieto non è assoluto considerata la possibilità di consentire l’attribuzione a titolo gratuito e, per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, l’obbligo di inserire un limite di durata di un anno, vietando sia la proroga che il rinnovo, ferma restando, comunque, la gratuità.
La ratio della disposizione, come recentemente sottolineato dalla Corte costituzionale (Corte cost. sentenza n. 124/2017), si collega al “carattere limitato delle risorse pubbliche”, che “giustifica la necessità di una predeterminazione complessiva – e modellata su un parametro prevedibile e certo – delle risorse che l’amministrazione può corrispondere a titolo di retribuzioni e pensioni”.
Con riferimento al primo quesito sottoposto all’attenzione del Collegio, si evidenzia che la possibilità da parte di un ente pubblico territoriale, quale il comune, di conferire cariche in organi di governo di enti e società controllate a soggetti titolari di pensione è consentita solo nel caso in cui l’incarico de quo sia a titolo gratuito. È, infatti, vietata la corresponsione di un compenso a soggetti collocati in quiescenza.
E’ evidente che, nel caso prospettato dall’ente, la modifica di status del soggetto incaricato (da dipendente a pensionato) nel corso dell’espletamento del mandato e, quindi, la “sopravvenienza” di una situazione giuridica diversa rispetto a quella inizialmente considerata all’atto del conferimento dell’incarico, determina l’obbligo di applicare la normativa prevista per lo status sopravvenuto, con la medesima decorrenza e col prescritto regime di gratuità.
PQM
Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.
Il Relatore (Rossana De Corato) |
Il Presidente (Simonetta Rosa) |
Depositata in Segreteria il 31.01.2019 Il funzionario preposto al servizio di supporto Aldo Rosso
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