06/02/2019 - L'utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti
L'utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti
QUI Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Piemonte n. 3/2019/PAR,
"Il Comune di Sanfrè con nota dell’11 Dicembre 2018 ha richiesto un parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della Legge 5 giugno 2003, n. 131. In particolare l'amministrazione scrivente ha necessità di coprire il posto di Responsabile dei Servizi demografici, posto rimasto vacante, ai sensi dell’art. 91 TUEL. Si precisa che le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla pubblicazione per l’eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti o disponibili. Tale limite vale anche per le altrui graduatorie. L’utilizzo di graduatorie d’altri enti deve essere preceduto da un accordo fra le amministrazioni interessate. Nella specie l'Amministrazione si era rivolta ad altro Comune, che aveva una graduatoria in corso di formazione per lo stesso profilo professionale, ma l'Ente non ha accolto la richiesta intendendo utilizzare la graduatoria in proprio. Per quanto attiene agli altri quesiti posti a questa Sezione di Controllo da parte del Comune, poiché si tratta domande specifiche le relative decisioni rientrano, a pieno titolo, nella discrezionalità e nella responsabilità diretta degli organi di governo del Comune ed esulano dalla funzione consultiva che può avere ad oggetto, le richieste di parere volte ad ottenere una interpretazione generale e astratta. In tale caso vanno considerate inammissibili le richieste concernenti valutazioni su atti gestionali specifici, tali da determinare un’ingerenza della Corte nella concreta attività dell’Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all’amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte quale organo magistratuale."