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06/02/2019 - L'uso del veicolo di servizio per fini personali configura il reato di peculato d'uso

tratto da quotidianopa.leggiditalia.it

L'uso del veicolo di servizio per fini personali configura il reato di peculato d'uso

di Roberto Rossetti - Comandante Polizia Locale

Un appartenente alle Forze dell'Ordine ricorre in Cassazione contro una sentenza della Corte di Appello che lo ritiene colpevole del reato di peculato d'suo, per aver utilizzato, per fini personali, l'auto dell'Amministrazione di appartenenza, di cui aveva la disponibilità per ragioni del servizio espletato, eccependo, tra l'altro, che l'uso fosse stato del tutto episodico ed irrilevante ai fini penali.

Il peculato è previsto e punito dall'art. 314 c.p. (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398) e lo commette il pubblico ufficiale (o l'incaricato di un pubblico servizio), che si appropria di denaro o altra cosa mobile che possiede in ragione del servizio svolto. Il presupposto della condotta illecita è il possesso (o, anche, la sola disponibilità) della cosa, intesi come il potere esercitato di fatto sul bene, anche senza la sua materiale detenzione, ma direttamente collegato ai poteri e ai doveri derivanti dall'incarico ricoperto, che rappresentano il titolo in virtù del quale il pubblico dipendente possiede la cosa.

La Corte osserva che i giudici dell'appello hanno ben evidenziato, nella fattispecie, che l'uso dell'auto di servizio non era giustificato da alcuna finalità istituzionale, circostanza, che nell'immediatezza era stata anche ammessa dal ricorrente al suo diretto superiore, che aveva scoperto l'uso illecito del bene.

Quanto alla ritenuta inoffensività della condotta, già smentita nei primi gradi di giudizio, la Suprema Corte, rifacendosi a sue precedenti pronunce, afferma che integra il delitto di peculato d'uso il fatto che l'appartenente alle forze dell'ordine utilizzi l'auto di servizio per soddisfare esigenze personali (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 15 dicembre 2017, n. 5206).

Pur essendo astrattamente possibile, nell'individuare la fattispecie criminosa non è richiesto di quantificare esattamente il pregiudizio arrecato all'Amministrazione, in quanto la fattispecie penale punisce il semplice uso del bene, che viene distratto, anche provvisoriamente, dalla sua finalità pubblica, per cui lo stesso era stato dato in uso ad un Corpo di Polizia.

La reiterazione della distrazione del bene dal suo utilizzo istituzionale, non comporta la più grave fattispecie di cui all'art. 314, comma 1, c.p. ma l'addebito di una pluralità di reati (o il reato continuato) previsti dal comma 2, dello stesso articolo (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 29 gennaio 2015, n. 14040), che prevede una pena più lieve, quando l'interessato ha fatto solo un uso personale momentaneo della cosa e poi l'ha subito restituita.

Il secondo comma dell'art. 314 c.p., disciplina, la figura del "peculato d'uso", che è stato introdotto nel c.p. dalla L. 26 aprile 1990, n. 86e che si caratterizza per la temporaneità dell'uso e per la immediata restituzione della cosa, escludendo, però, l'attenuante comune della restituzione, prevista dall'art. 62, n. 6, c.p..

Ad escludere la particolare tenuità del fatto concorre, poi, anche l'altro reato (art. 476 c.p., di falso in atto pubblico) pure contestato al ricorrente, che aveva tentato di legittimare, agli occhi dei suoi superiori, l'uso del veicolo confezionando falsi atti d'ufficio che avrebbero giustificato la presenza dell'operatore e l'uso del veicolo per ragioni del suo servizio.

Di conseguenza il ricorso viene ritenuto inammissibile.

Cass. Pen., Sez. VI, 16 gennaio 2019, n. 2006

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