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05/02/2019 - Aumenti ai revisori in carica stoppati dalla Corte dei Conti

tratto da lapostadelsindaco.it

Aumenti ai revisori in carica stoppati dalla Corte dei Conti

 05/02/2019 ForumPA

Se nella delibera del consiglio comunale di nomina l'adeguamento alle disposizioni di legge è oggetto di esplicito riferimento, l'ente locale avrà la possibilità di adeguare i compensi dei revisori dei conti alle convenzioni in corso (abolendo la riduzione del 10%). Al contrario, l'adeguamento dei compensi viene negato se riguarda l'aggiornamento ordinato dal Decreto del 21 dicembre 2018. Questo è stato deciso dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna con la delibera n 5 del 2019.

Ecco i due intereventi che la Corte ha preso in esame:
- a partire dal 1° gennaio 2019 c'è stata una mancata proroga della decurtazione del 10% dei compensi corrisposti in data 30 aprile 2010;
- con il Dm del 21 dicembre 2018 (Gazzetta Ufficiale n 3 del 2019) ha sottoposto un aggiornamento sostanzioso ai compensi massimi (blocca dal maggio 2005).

Come già avvenuto per i giudici contabili toscani, il parere della Sezione di controllo emiliana si è pronunciata a favore di una rivisitazione dei compensi corrisposti ai revisori, senza operare la decurtazione del 10%, se le loro convenzioni sono ancora in corso e sono state sottoscritte prima del 2018, come legiferato dal DL 78/2010, per quanto riguarda i compensi corrisposti in data 30 aprile 2010. Una possibilità che si andrebbe ad attuare solo se il consiglio comunale, nella delibera di nomina, ha esplicitamente richiamato la volontà di determinare il compenso nei massimi base stabiliti dal decreto ministeriale applicabile, con la decurtazione prevista dalla legge, richiamando l'articolo del Tuel n 241.

Il decreto ministeriale ha però disposto la possibilità di un adeguamento generalizzato dei compensi massimi di base (rispetto a quanto emanato con il decreto del 20 maggio 2005), che apre quindi un'altra possibilità. Riguarda l'articolo 241 del Tuel la norma di rango secondario che dispone e determina l'importo dei compensi spettanti ai revisori dei conti, oltre a un decreto ministeriale che ne definisce i limiti massimi.

In definitiva, la risposta dei giudici contabili all'ente locale che domandava se fosse possibile adeguare i compensi ai nuovi parametri economici con il nuovo decreto ministeriale è negativa. I giudici hanno portato all'attenzione l'articolo 1, comma 3, in cui viene esplicitato che "l'eventuale adeguamento del compenso deliberato dal consiglio dell'ente in relazione ai nuovi limiti massimi fissati dal presente decreto non ha effetto retroattivo", e l'articolo 3, comma 2, che spiega come "le modalità di calcolo dei rimborsi se non determinate dal regolamento di contabilità sono fissate nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell'organo di revisione". In pratica, stando a quanto affermato dai giudici emiliani, agli enti locali non viene lasciata possibilità (dal nuovo decreto) di adeguare i compensi in difformità della delibera di nomina.

Articolo di Gianluca Galli

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