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04/02/2019 - Società partecipate da amministrazioni pubbliche: consiglio di amministrazione o amministratore unico?

tratto da servizi.corteconti.it

Società partecipate da amministrazioni pubbliche: consiglio di amministrazione o amministratore unico?

QUI la delibera n. 5/2019/VSG della Corte dei Conti per la Lombardia

"II.b.1) sull’adeguata articolazione degli organi di amministrazione e controllo

L’art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 2016, in seguito alle modifiche apportate dal decreto correttivo n. 100 del 2017, prevede che l'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata, con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può prevedere un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri (o che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo indicati ai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile). La delibera in discorso va trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente, nonché alla pertinente struttura del Ministero dell’economia e delle finanze.

Pertanto, pur avendo preso atto delle motivazioni palesate dal Comune in sede di memoria pre adunanza, va sottolineato che risultano già scaduti, per le società a controllo pubblico, gli obblighi di adeguamento statutario aventi fonte nell’art. 11, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 175 del 2016. Il citato comma 2 prescrive, infatti, che l’organo amministrativo delle società a controllo pubblico sia costituito, di norma, da un amministratore unico. Il successivo comma 3, tuttavia, consente all’assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata, di mantenere (o introdurre) un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri. Per quanto riguarda i termini entro i quali procedere al ridetto adeguamento, l’art. 26, comma 1, TUSP, dispone, per le società a controllo pubblico già costituite all’entrata in vigore del decreto, quale regola generale, non derogata nel caso di specie, la scadenza del 31 luglio 2017. Alla luce di quanto sopra esposto, la Sezione accerta la non regolare articolazione degli organi di amministrazione delle società SPM srl e SOGIR srl ai parametri indicati dall’art. 11 del d.lgs. n. 175 del 2016, stante la mancata approvazione della delibera assembleare di esplicitazione delle motivazioni, da adottare ai sensi del comma 3 di tale ultima disposizione."

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