04/02/2019 - Lavoro flessibile e PTFP
Lavoro flessibile e PTFP
3-02-2019
Anche le previsioni di lavoro flessibile vanno inserite nel Piano triennale dei fabbisogni di personale?
La risposta è sì, certo. Il PTFP rappresenta il luogo migliore dove descrivere dettagliatamente le esigenze temporanee o eccezionali che stanno alla base per la legittimità di un contratto a tempo determinato o di somministrazione alla luce della previsione dell’art. 36 comma 2 del d.lgs. 165/01.
La necessità di previsione all’interno del Piano è scritto anche nelle Linee di indirizzo predisposte dalla Funzione Pubblica pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 27 luglio 2017. Si legge, al punto 4: “Il PTFP deve indicare le assunzioni a tempo indeterminato previste nel triennio, nonchè ogni forma di ricorso a tipologie di lavoro flessibile”.
Poi certo, potrebbe accadere l’imprevisto. Un’assenza, un’emergenza, una sostituzione. Tutto sta allora nel capire se tale situazione era già compatibile con il fabbisogno espresso all’interno del Piano e con l’art. 9 comma 28 del d.l. 78/2010. Si potrebbe sostenere, infatti, che se l’esigenza imprevedibile rimane compatibile con il fabbisogno e con il tetto dell’anno 2009 al lavoro flessibile, non si viola la struttura del PTFP iniziale, non rendendosi necessaria una sua espressa modifica.