04/02/2019 - La rotazione del Responsabile del servizio finanziario
La rotazione del Responsabile del servizio finanziario
1.La rotazione del responsabile del servizio finanziario deve tenere conto di due condizioni delle quali deve darsi motivazione nell’atto di disposizione della rotazione(atto di orientamento, Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali, 26 ottobre 2018):
a) l’insussistenza di vincoli “oggettivi” ovvero che la rotazione non comprometta il buon andamento e la continuità dell’azione amministrativa e cioè che non siano in alcunmodo compromesse le funzioni di conservazione e salvaguardia degli equilibri di bilancio. Tale garanzia non dovrà esaurirsi in unamera clausola di stilemotivazionalema dovrà indicare le Documenti in sintesi Azienditalia 1/2019 121 concrete misure che la inverano tra le quali, di primaria importanza, la sussistenza reale delle competenze professionali del nuovo responsabile necessarie per lo svolgimento delle attribuzioni del servizio finanziario.
b) considerata la sostanziale infungibilità della posizione del responsabile finanziario e fatte salve conclamate situazioni di incompatibilità, l’Amministrazione potrà soprassedere dall’attuare talemisura di prevenzione della corruzione qualora non sia in grado - e fino a quando non sarà in grado - di garantire il conferimento dell’incarico a soggetti dotati delle competenze necessarie per assicurare la continuità dell’azione amministrativa.
1.1. Ai fini dell’eventuale adozione del provvedimento di revoca del responsabile del servizio finanziario l’Amministrazione potrà prevedere un procedimento semplificato disciplinato nell’ambito del regolamento di contabilità.
1.1.1. Al fine di garantire la massima oggettività nella rilevazione, valutazione e motivazione delle ragioni del provvedimento, la revoca sindacale dell’incarico di responsabile finanziario, attesa l’assoluta prevalenza delle sue attribuzioni alla tutela di profili ordinamentali, potrà essere limitata ai casi di gravi e riscontrate irregolarità contabili e subordinata all’acquisizione di un parere obbligatorio e vincolante del Consiglio dell’ente, da comunicare entro 30 giorni dall’adozione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.