04/02/2019 - gli orari in cui è vietata la vendita e somministrazione di bevande alcooliche/superalcooliche su aree pubbliche
In relazione agli orari in cui è vietata la vendita e somministrazione di bevande alcooliche/superalcooliche su aree pubbliche, si chiede quale sia la normativa di riferimento. L'art. 14-bis, L. 30 marzo 2001, n. 125 pone, infatti, il divieto dalle 24 all 7 e non risulta ad oggi abrogato, mentre il successivo D.L. 3 agosto 2007, n. 117 vieta la vendita/somministrazione di alcoolici dalle 3 alle 6.
a cura di Simone Chiarelli
Le disposizioni che regolano la vendita di bevande alcoliche su aree pubbliche sono molteplici e non collegate fra di loro. La ratio complessiva è sicuramente difficile da raggiungere. Il D.L. 3 agosto 2007, n. 117 è rubricato: "disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione". All'art. 6, comma 2, D.L. 3 agosto 2007, n. 117 sono previste disposizioni riguardanti i titolari dei pubblici esercizi ex art. 86 TULPS (bar - ristoranti - alberghi, ecc.), ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici oppure nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni. Questi devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 alle 6. Al comma successivo, il 2-bis, sono previste limitazioni per gli esercizi di vicinato (il MiSE ha chiarito l'applicabilità di tali limitazioni a tutte le forme del commercio al dettaglio in sede fissa).
La L. 30 marzo 2001, n. 125 è rubricata: "legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati". Tale legge, all'art. 14-bis (introdotto nel 2009) prevede una specifica disposizione per la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche:
- Comma 1: dalle ore 24 alle ore 7, la somministrazione e il consumo sul posto di alcolici, possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi exart. 86 TULPS (bar - ristoranti - alberghi, ecc.).
- Comma 2: dalle ore 24 alle ore 7, chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli (bar - ristoranti - alberghi, ecc.), fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. [omissis]
Alla luce di quanto riportato, la disposizione del 2009 pare essere sia una novella, sia una specificazione della disposizione del 2007. Relativamente al settore del commercio su aree pubbliche la vendita e la somministrazione di alcolici è proibita dalla ore 24 alle ore 07. In questa ottica va letto il comma 3 dello stesso art. 14-bis che, esplicitamente, fa salvo l'art. 6, D.L. 3 agosto 2007, n. 117. Quindi, gli "spazi o aree pubblici" indicati nella norma 2007 sono da considerare le pertinenze o i dehors a disposizione dei pubblici esercizi o degli esercizi del trattenimento. Per completezza di informazione aggiungo che è in vigore l'art. 30, comma 5, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114: "Resta salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche, [omissis]".
In sintesi, combinando con le disposizioni TULPS (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) richiamate, la vendita è possibile in recipienti chiusi di almeno 33 cl per le bevande alcoliche e di almeno 20 cl per le superalcoliche. Tale limitazione può essere aggirata con l'abilitazione allo somministrazione temporanea in occasione di eventi, fermi restando i divieti di cui sopra. Sulla questione si può vedere la Ris. 30 luglio 2009, n. 69837 del MiSE.