02/02/2019 - Accesso al rendiconto - Anche nei mini-enti niente paletti ai consiglieri
Accesso al rendiconto - Anche nei mini-enti niente paletti ai consiglieri
In materia di diritto di accesso dei consiglieri comunali, può essere respinta, da parte dell'ufficio finanziario dell'ente, la richiesta di «presa visione della documentazione relativa al bilancio di rendiconto», in quanto il comune, che non ha approvato il Peg, ha una popolazione «inferiore ai 5.000 abitanti»?
Il plenum della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, del 16 marzo 2010, ha osservato che il «diritto di accesso» e il «diritto di informazione» dei consiglieri comunali nei confronti della p.a. trovano la loro disciplina nell'art. 43 del decreto legislativo n. 267/00 che riconosce a questi il diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.
Premesso che l'ente dovrebbe comunque disporre di apposito regolamento per la disciplina di dettaglio per l'esercizio di tale diritto, la maggiore ampiezza di legittimazione all'accesso rispetto al cittadino (art. 10 del decreto legislativo n. 267/00) è riconosciuta in ragione del particolare munus espletato dal consigliere comunale. Infatti, il consigliere deve essere posto nelle condizioni di valutare, con piena cognizione di causa, la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'amministrazione, onde potere esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della p.a., opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata.
Ciò in quanto «un pieno controllo sull'attività dell'ente spetta certamente a ciascun consigliere comunale, espressione politica della collettività locale di cui il comune è ente esponenziale» (parere della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi del 17/12/2015). A tal fine, il consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, poiché, diversamente opinando, la p.a. si ergerebbe ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell'organo deputato all'individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi. Conseguentemente, gli Uffici comunali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato.
In merito al caso di specie, l'articolo 169 del decreto legislativo n. 267/00 relativo al Piano esecutivo di gestione (Peg), al comma 3, prevede la facoltatività dell'adozione di tale strumento per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. L'art. 227 del medesimo decreto legislativo disciplina il rendiconto di gestione disponendo, al comma 3, una deroga per tale tipologia di comuni in ordine alla predisposizione del conto economico, dello stato patrimoniale e del bilancio consolidato per gli enti che si avvalgono della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale prevista dall'art. 232.
Tali disposizioni non sembra che contengano limitazioni all'accesso nei riguardi dei consiglieri comunali i quali, oltre ad avere diritto di visionare ed eventualmente di estrarre copia di qualsiasi atto che sia in possesso del comune, hanno un diritto a visionare proprio gli specifici atti ai sensi dell'articolo 227 citato - che al comma 2, prevede testualmente che «la proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a 20 giorni, stabilito dal regolamento di contabilità».
Pertanto, alla luce del quadro sopra delineato, non sembra che possa negarsi l'accesso agli atti richiesti.