23/12/2019 - L'orientamento del TAR sull'aggiudicazione in presenza di una sola offerta nei contratti sotto soglia
tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
L'orientamento del TAR sull'aggiudicazione in presenza di una sola offerta nei contratti sotto soglia
di Federico Gavioli - Dottore commercialista, revisore legale e giornalista pubblicista
Il TAR della Liguria con la sentenza n. 941, del 7 dicembre 2019, ha respinto il ricorso di una società nei confronti di una azienda sanitaria; per i giudici amministrativi non è illegittima l'aggiudicazione in presenza di una sola offerta o domanda di partecipazione nei contratti sotto soglia.
Nel caso in esame una società ha impugnato gli atti di aggiudicazione di una stazione appaltante, nel caso in esame si trattava di una azienda sanitaria.
In particolare sono impugnati gli atti con cui l'azienda sanitaria ha attribuito la procedura sotto soglia all'unica ditta che aveva partecipato al bando.
La gara prevedeva il ricorso ad una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 da espletarsi con il ME.PA e il sistema di acquisto mediante RDO; era stata prevista anche la suddivisione dell'oggetto del contratto in due lotti di diverso valore e contenuto.
L'avviso di manifestazione di interesse apparso sul sito aziendale fu riscontrato da quattro imprese oltre a quella che ha presentato il ricorso la quale osserva che non aveva mai avuto notizia della selezione, se non ad esito già deciso.
Per tale ragione la ricorrente deduce il primo motivo di impugnazione con cui denuncia la violazione dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016.
Alla base dell'impugnazione c'è la tesi che la normativa suindicata ammette la possibilità di effettuare le gare con precise caratteristiche avvalendosi della piattaforma informatica Consip; in tal caso la determinazione a contrarre, ove adeguatamente pubblicata, assume anche la funzione della lettera di invito.
Una volta aperta la procedura, era pertanto onere delle imprese segnalare l'interesse a partecipare, e dopo tale fase diveniva pienamente operante la funzione della cosiddetta piattaforma informatica, posto che le imprese e il soggetto banditore iniziavano a dialogare in tale ambiente e così sino alla conclusione del procedimento.
La procedura doveva essere improntato a criteri di trasparenza e rapidità, ma tali canoni sarebbero stati disattesi dall'attività della stazione appaltante, che ha invitato a partecipare coloro che si erano mostrati interessati inoltrando un semplice messaggio al canale generico del cruscotto reso disponibile dal sistema: per tale motivo la comunicazione partita dall'azienda sanitaria è rimasta indistinta rispetto a quelle che ogni soggetto operante sul mercato riceve giornalmente, e che non rivestono particolari motivi di interesse.
La tesi della società ricorrente spiega che la possibilità offerta dal sistema informativo ME.PA comporta l'invio e la ricezione di centinaia di messaggi quotidiani, "sì che ogni impresa dovrebbe leggere l'intera messe di comunicazioni intercorse sulla piattaforma per comprendere se una di queste è di interesse, sì che l'unica soluzione a tale problema sarebbe potuta derivare dall'inoltro di una segnalazione specifica a ciascuna impresa interessata. Più precisamente la ricorrente lamenta di non essere stata resa edotta dell'esistenza di un canale informativo dedicato, accessibile dopo aver rispettato la procedura 'login', cosa che le avrebbe consentito di essere messa a parte della tempestiva sollecitazione ad inviare l'offerta".
La sentenza del TAR
Con riferimento alla parte che interessa il presente commento il TAR osserva che la società ricorrente deduce, innanzitutto, la violazione degli art. 69, R.D. n. 1924/827 sulla contabilità dello Stato e dell'art. 95, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016 nella parte in cui tali norme esprimono un orientamento generale che la giurisprudenza ha talvolta inteso come preclusivo all'aggiudicazione della selezione, ove sia stata presentata una sola domanda di partecipazione come è nel caso di specie.
Il tribunale amministrativo osserva che la normativa vigente prevede che la stipulazione dei contratti soprattutto passivi della pubblica amministrazione va preceduta da un'adeguata forma procedimentale, così da rispettare i principi da ultimo fissati dall'art. 30, D.Lgs. n. 50/2016; non di meno le esigenze di celerità e snellimento burocratico hanno indotto dapprima gli organi della UE e poi quelli nazionali a prevedere delle formalità semplificate per giungere alla soddisfazione dei bisogni dei diversi soggetti pubblici.
I giudici del TAR osservano che proprio in tal senso si può rilevare che l'art. 36 denunciato ammette la legittimità del comportamento tenuto dall'azienda sanitaria, che avrebbe potuto autonomamente determinarsi nel senso censurato sollecitando più direttamente e personalmente i sei soggetti che avevano risposto all'iniziale pubblicazione dell'invito a partecipare, ma che non era tenuta a ciò, avendo appunto invitato alla partecipazione alla procedura più di cinque soggetti segnalando ciò sulla piattaforma.
Si tratta di una norma che mira allo snellimento delle procedure a cui i soggetti interessati dovranno adeguarsi; per il TAR ciò che fa testo è che la comunicazione dell'azienda sanitaria ai sei imprenditori segnalatisi venne regolarmente inviata il 24.10.2018, e che la ricorrente visualizzò il messaggio solo il 31.12.2018, senza tuttavia darvi lettura.
Il TAR conclude affermano che una norma prevista per abbreviare i tempi e le procedure burocratiche, per di più applicata alla fornitura di materiale da utilizzare in interventi chirurgici, non sembra possa essere intesa nel senso che il procedimento debba arrestarsi nel caso in cui un solo soggetto decida di intervenire; la natura speciale e derogatoria delle disposizioni applicate dalla stazione appaltante rende, infatti, impropria la deduzione delle norme generali denunciate. Deriva da ciò l'infondatezza della censura.
Il TAR in conclusione rigetta il ricorso della società compensando, tuttavia, le spese di giudizio.