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23/12/2019 - Funzioni locali - Responsabilità disciplinare

tratto da aranagenzia.it
Un dipendente è stato sospeso dal servizio in via cautelare, ai sensi dell’art.5, comma 2, del CCNL dell’11.4.2018. Successivamente, essendo stato lo stesso assolto con la formula “perché il fatto non sussiste”, il provvedimento è stato  revocato. Sulla base delle previsioni dell’art.60, comma 8, del CCNL delle Funzioni Locali, come deve essere correttamente computato il conguaglio ivi previsto? In particolare è dovuta anche la retribuzione di posizione in quanto il dipendente era titolare di posizione organizzativa al momento della sospensione oppure questa rientra tra le indennità connesse alla presenza in servizio e, quindi, non deve essere riconosciuta?
 
In relazione a tale problematica, l’avviso della scrivente Agenzia è nel senso che la retribuzione di posizione, nella particolare fattispecie prospettata, debba essere riconosciuta al dipendente interessato.
In proposito, infatti, si osserva che:
a) l’art.61, comma 8, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018 dispone “ Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio, o a prestazioni di carattere straordinario.. “;
b) dal confronto della suddetta clausola contrattuale con la precedente disciplina dell’art.5, comma 9, del CCNL del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali dell’11.4.2008  non può non rilevarsi la mancata reiterazione nel testo della prima del riferimento anche “…ai compensi comunque collegati…..agli incarichi…”;
c) si tratta di un aspetto importante perché proprio tale  riferimento espresso consentiva di escludere dal conguaglio la retribuzione di posizione dei titolari di posizione organizzativa;
d) pertanto, in mancanza di tale indicazione formale, non si ritiene più possibile non riconoscere al dipendente la retribuzione di posizione; infatti, tale particolare compenso, in considerazione della sua natura e delle sue caratteristiche legittimanti  non può essere ricondotto tra le indennità connesse alla  presenza in servizio che, ai  sensi dell’art.60, comma 8, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, sono escluse dal conguaglio ivi previsto.
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