20/12/2019 - Sì al cambio del simbolo
tratto da Italia Oggi
Se statuto e regolamento non lo vietano, è una libera scelta politica
Sì al cambio del simbolo
Rispetto a quello usato in campagna elettorale
Può un gruppo consiliare modificare il simbolo utilizzato dalla propria lista di riferimento in campagna elettorale?
In un comune i consiglieri eletti si sono organizzati in gruppi non perfettamente coincidenti con le rispettive liste elettorali. Risulta che un consigliere di opposizione abbia modificato il simbolo depositato in Prefettura in campagna elettorale, avendo omesso dallo stesso simbolo il nominativo del candidato sindaco.
La materia concernente la costituzione dei gruppi consiliari è, come noto, interamente demandata allo statuto e al regolamento del consiglio, nell'ambito della propria autonomia funzionale ed organizzativa (art. 38, comma 3, decreto legislativo n. 267/00).
Ne deriva che le problematiche relative alla costituzione e funzionamento dei gruppi consiliari dovrebbero essere valutate alla stregua delle specifiche norme statutarie e regolamentari di cui l'ente locale si è dotato.
Nel caso di specie non si rinvengono norme sull'utilizzo del simbolo.
Il principio generale del divieto di mandato imperativo sancito dall'art. 67 della Costituzione, pacificamente applicabile ad ogni assemblea elettiva, assicura ad ogni consigliere l'esercizio del mandato ricevuto dagli elettori, pur conservando verso gli stessi la responsabilità politica, con assoluta libertà, ivi compresa quella di far venir meno l'appartenenza dell'eletto alla lista o alla coalizione di originaria appartenenza. (Tar Trentino Alto Adige, sez. di Trento sent. n. 75 del 2009)
In linea con il principio generale secondo cui, all'elemento «statico» dell'elezione in una lista si sovrappone quello «dinamico», fondato sull'autonomia politica dei consiglieri, sono da ritenere in genere ammissibili anche eventuali mutamenti, all'interno delle forze politiche, che comportano altrettanti cambiamenti nei gruppi consiliari.
Ciò premesso, la denominazione dei gruppi consiliari, con eventuale variazione dei simboli a cui tali gruppi fanno riferimento, in assenza di una specifica disposizione statutaria o regolamentare, appare rientrare nelle scelte proprie delle formazioni politiche presenti in consiglio.