20/12/2019 - Le principali pronunce e indirizzi della Corte dei Conti-1/15 dicembre 2019
tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
Le principali pronunce e indirizzi della Corte dei Conti-1/15 dicembre 2019
di Cristina Montanari - Responsabile dell'Area Finanziaria e Vicesegretario del Comune di Serramazzoni
La Giurisprudenza Consultiva
CONTABILITA' E CONTROLLI
- Il giudice dei conti effettua una disamina della procedura del dissesto finanziario.
- Il servizio della mensa scolastica rientra fra i "servizi pubblici a domanda individuale", in presenza dei quali l'ente erogatore è tenuto a richiedere la contribuzione dell'utenza; spetta all'ente locale, nell'ambito delle sue scelte discrezionali e nel rispetto dei vincoli economico-finanziari vigenti, determinare l'entità dei costi del servizio da coprire mediante il contributo dei fruitori e, in considerazione del fatto che tale contributo può essere anche a carattere non generalizzato e dell'inerenza del servizio mensa con l'effettività del diritto allo studio, statuire come distribuire tale contributo fra i fruitori, potendo erogarlo ad alcuni in forma gratuita e ad altri secondo tariffe differenziate.
- Il giudice dei conti si esprime sulla corretta imputazione degli oneri economici, ex art. 4, L.R. n. 2/2003: alla luce del quadro normativo di riferimento appare evidente la lacuna ordinamentale, stante il perdurante inadempimento del Consiglio regionale che, ad oggi, non ha dato attuazione alla richiamata norma della legge regionale. In difetto di tale disciplina, la Sezione non può esprimere parere, anche in considerazione del fatto che, in tale situazione, saranno, di volta in volta, i giudici di merito a dover disporre l'accollo delle spese sottese alla spettanza delle funzioni tutorie a favore dei minori a carico delle p.a. affidatarie, individuando non solo dette Amministrazioni affidatarie ma anche i relativi costi economici da porre a carico del bilancio dell'Ente (es. costi del personale, rette per inserimenti in struttura, contributi, affido e altri costi diretti imputabili alla gestione del caso).
- L'art. 3, comma 2-bis, D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012), di modifica del comma 439, L. n. 311/2004, riconosce ai comuni la facoltà di concedere in uso gratuito alle amministrazioni dello Stato, per le finalità istituzionali di queste ultime, beni immobili di loro proprietà. Conseguentemente, il Comune può concedere, a titolo gratuito, all'Ente pubblico competente, un diritto di superficie su suolo comunale, di durata determinata, finalizzato alla costruzione di una nuova Caserma della Guardia di finanza, costruzione che risponde anche ad un interesse tangibile della comunità locale alla quale, la presenza, in loco, di un Reparto adeguato alle esigenze operative, determinate dalle notevoli dimensioni territoriali e demografiche e dalle peculiarità del tessuto imprenditoriale del Comune, garantisce maggiore sicurezza e legalità.
- Circa la corretta procedura di imputazione al bilancio dell'ente della spesa connessa agli oneri retributivi e assicurativi dovuti al datore di lavoro del cessato Presidente della Provincia e relativa ad esercizi pregressi, la Corte richiama la propria delibera n. 149/2018/PAR ove si è sostenuto: "Pertanto, in difetto di specifica prenotazione e impegno, a seguito di richiesta intervenuta successivamente, deve negarsi l'imputazione al bilancio dell'esercizio corrente di un'integrazione dello stanziamento già effettuato per lo stesso titolo al fine di garantire la copertura finanziaria del maggiore onere così emergente. La contemporanea mancanza della registrazione della spesa sul competente intervento o capitolo di bilancio, nonché della relativa attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5, del TUEL, può determinare, tuttavia, la sussistenza degli elementi costitutivi per il riconoscimento di un debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), del TUEL, qualora l'Ente si sia giovato delle prestazioni del Sindaco pro tempore, con utilità in favore dell'ente locale nell'espletamento di funzioni pubbliche, seppur in violazione delle procedure sancite nell'art. 191, comma 1, del TUEL. In tal caso, possono essere attivate le procedure di riconoscimento di un debito fuori bilancio per il pagamento e la copertura delle somme pari alle differenze di indennità ed ai conseguenti contributi assistenziali e previdenziali".
ORGANI DI GOVERNO
- Il giudice dei conti risolve il quesito sulla natura strutturale o meno dell'abbattimento delle indennità e dei gettoni di cui all'art. 82 TUEL, così come contemplato dall'art. 1, comma 54, L. n. 266/2005.
- In linea con gli orientamenti della giurisprudenza contabile in materia, il Collegio si pronuncia sui quesiti posti nei seguenti termini: non è possibile conferire incarichi negli organi di governo degli enti e società controllate da p.a., con corresponsione del relativo compenso, a coloro già titolari di pensione e collocati in quiescenza; è ammesso esclusivamente, senza proroghe o rinnovi, il conferimento gratuito per un anno, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 9 D.L. n. 95/2012. Nella predetta norma il termine "lavoratori" (in luogo di quello di "dipendenti") va interpretato nel senso di ricomprendere tutti i lavoratori, sia dipendenti che autonomi, a prescindere dall'attività lavorativa svolta prima di essere collocati in quiescenza, in coerenza, peraltro, con la ratio della disposizione di conseguire risparmi di spesa. In base alla norma in discorso, avente carattere generale, ai segretari comunali in quiescenza non possono essere conferiti incarichi dirigenziali e direttivi remunerati, essendo anch'essi riconducibili nella categoria dei "lavoratori" previsti dalla stessa norma.
PERSONALE E PREVIDENZA
- Il sistema degli incentivi tecnici di cui al D.Lgs. 163/2006 non si applica alle operazioni di partenariato pubblico privato.
- Ai fini dell'applicazione delle norme che pongono limiti e vincoli in materia di assunzioni di personale, la trasformazione di un rapporto di lavoro di un dipendente assunto in regime di tempo parziale in un rapporto di lavoro a tempo pieno è da equipararsi a una nuova assunzione di personale. Ciò premesso, per i comuni con popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti, la fondamentale disposizione di riferimento è ancora rappresentata dall'art. 1, comma 562, L. n. 296/2006. Pertanto, in base al principio interpretativo espresso nella delibera n. 52/CONTR/10 delle Sezioni riunite in sede di controllo, per tali enti tutte le cessazioni intervenute dal 2006 in poi possono essere ricoperte anche in anni successivi a quello immediatamente seguente fino a quando la norma rimane in vigore. Tale capacità assunzionale può essere utilizzata anche in modo frazionato e in diverse annualità fino al totale assorbimento.
- In risposta al quesito sulle modalità di finanziamento della spesa per l'IRAP gravante sul Comune per il pagamento dei compensi agli avvocati dell'ente, la Sezione ha confermato l'orientamento espresso dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti con la delibera n. 33/CONTR/2010 del 30 maggio 2010. In detta pronuncia si era affermato che le disposizioni sulla provvista e la copertura degli oneri di personale (tra cui l'IRAP) si riflettono sulle disponibilità del fondo per l'avvocatura interna ripartibili nei confronti dei dipendenti aventi titolo, che sono da calcolare al netto delle risorse necessarie alla copertura dell'onere IRAP gravante sull'amministrazione. La Sezione ha ritenuto che tale affermazione sia coerente con le sopravvenute disposizioni dell'art. 9, D.L. n. 90/2014, il quale ha stabilito che le somme recuperate dall'ente a carico delle controparti siano ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva e che la parte rimanente delle suddette somme sia riversata nel bilancio dell'amministrazione, con ciò ammettendo la possibilità, per l'ente, di non prevedere l'integrale ripartizione tra i propri legali delle somme riscosse a seguito di sentenza favorevole.
- Il giudice dei conti si esprime sullo scorrimento di graduatorie concorsuali.
Gli atti di indirizzo-programmazione e verifica delle Sezioni Regionali
CONTABILITA' E CONTROLLI
- Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. 2018. Dalla stessa emerge, in particolare, che:
"I risultati del 2018 confermano il ruolo svolto dal Gruppo Cassa Depositi e Prestiti a sostegno dell'economia italiana. L'utile netto consolidato si è attestato a 4,3 miliardi di euro rispetto ai 4,5 miliardi di euro nel 2017 (-2,9%), mentre si registra un andamento positivo per il totale dell'attivo, 425,1 miliardi di euro, in crescita dell'1,3% rispetto all'esercizio precedente";
"La solidità patrimoniale si rafforza passando da 35,9 miliardi di euro nel 2017, a 36,7 miliardi di euro nel 2018 (+2,3%). Positivi i risultati anche della Capogruppo che nel 2018 ha conseguito un utile netto pari a 2,5 miliardi di euro (+15,3% rispetto al 2017) e un incremento del patrimonio netto, che è passato da 24,4 miliardi nel 2017 a 24,8 miliardi di euro (+ 1,5%)" ;
"Sono state utilizzate risorse per 36 miliardi di euro (in aumento del 6,9 per cento rispetto ai 33,7 miliardi dell'esercizio precedente) e, grazie anche a risorse di altri investitori, sono stati attivati complessivamente 63 miliardi di euro di investimenti".
"Il notevole aumento dei costi operativi e del rapporto cost/income (da 5,30% a 6,20%), registrato nel 2018, inducono la Corte a sollecitare l'Ente a intraprendere iniziative volte al contenimento dei costi in coerenza con l'andamento dei risultati gestionali".
- Art. 6, comma 3, D.L. n. 174/2012. Richiesta dati per la verifica dell'attuazione delle misure dirette alla razionalizzazione della spesa degli enti territoriali.
La Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 20 del 22 luglio 2019, ha avviato una rilevazione in tema di revisione della spesa presso gli enti locali. In una prima fase, l'indagine è limitata ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e si focalizza sull'osservanza delle disposizioni di legge relative all'attuazione delle centrali di committenza, alle riduzioni di spesa, oltre che sui risultati ottenuti nella riduzione dei costi. Il questionario verrà reso disponibile on line sulla piattaforma Con.Te, ove si darà notizia del relativo periodo di apertura, e dovrà essere compilato e trasmesso entro il 15 febbraio 2020.
- Audizione della Corte dei conti presso la VI Commissione Permanente - Finanze della Camera dei deputati nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui sistemi tributari delle regioni e degli enti territoriali nella prospettiva dell'attuazione del federalismo fiscale e dell'autonomia differenziata.
Il rafforzamento dell'autonomia impositiva, lo sviluppo del ruolo di coordinamento della finanza territoriale, la fiscalizzazione dei trasferimenti statali, il superamento della spesa storica (con l'introduzione dei livelli essenziali delle prestazioni ed il finanziamento delle funzioni tenendo conto dei fabbisogni e dei costi standard), le difficoltà di interpretare in modo univoco l'elenco delle materie concorrenti contenute nell'art. 117 della Costituzione, cui ha fatto seguito il problema degli squilibri territoriali (che rendono le basi imponibili delle diverse Regioni non immediatamente confrontabili), la gestione del debito pubblico, la necessità di controllare la pressione fiscale nel suo complesso ed il rispetto dei vincoli in materia di coordinamento della finanza pubblica sono stati fra i temi di riflessione che la Corte ha affrontato in audizione. Secondo la Corte, il superamento della finanza derivata e l'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa rispettosa dei principi di solidarietà, riequilibrio territoriale e coesione sociale, potrebbero trovare soluzione in un'azione correttiva rispetto a due dei principali fattori distorsivi: l'esistenza di forti squilibri a livello territoriale e la ridotta responsabilizzazione degli enti. Un sistema perequativo, tuttora in parte ancorato a meccanismi che premiano la capacità di erogazione della spesa, avvicinando i fabbisogni ai livelli della spesa storica, non contribuisce a stabilire effettive condizioni di efficienza e di equità. Invece, un sistema di finanziamento delle funzioni basato su fabbisogni e costi standard potrebbe quantificare le risorse necessarie all'erogazione dei servizi, provvedendo ad integrare la capacità fiscale degli enti attraverso l'assegnazione perequativa di una quota di risorse statali. Ciò secondo un modello di riparto non più solo "orizzontale" (ristretto cioè nei limiti delle capacità fiscali territoriali) ma anche "verticale" (esteso al contributo erariale aggiuntivo necessario ad integrare il fabbisogno per l'esercizio delle funzioni fondamentali). La Corte ribadisce, infine, le considerazioni già espresse nella recente audizione del 17 luglio in tema di autonomia differenziata, nella quale si sottolineava come sia difficile presidiare i profondi e complessi cambiamenti nascenti dal processo autonomistico senza che ne siano definite le basi di funzionamento, essenziali per una riforma che mira ad incidere sulla complessiva funzionalità del sistema e che non può andare disgiunta da una rappresentazione chiara e trasparente degli esiti della gestione, affinché gli amministratori locali siano effettivamente responsabilizzati nei confronti dei rispettivi corpi elettorali.
Le principali sentenze in materia di danno erariale
- L'omissione della richiesta della preventiva autorizzazione allo svolgimento di una prestazione extra lavorativa alla propria Amministrazione, da parte del dipendente pubblico, rileva ai fini del computo del periodo di prescrizione, spostandolo al momento della sua conoscenza e non dai pagamenti ricevuti o dalla data delle prestazione illecite effettuate.
- Condannato per danno erariale e danno all'immagine il dipendente pubblico che, in malattia prolungata per causa di servizio, svolgeva attività sportive incompatibili con le indicazioni mediche ricevute.
- Per la mancata riscossione di canoni di locazione, il termine quinquennale di prescrizione dell'azione erariale decorre dal momento della perdita definitiva del diritto di credito.
- Costituisce danno erariale la liquidazione della retribuzione di risultato in assenza di previa assegnazione di specifici obiettivi di performances da raggiungere e, comunque, in misura sostanzialmente indistinta, in ragione della mera area di appartenenza e della presenza in servizio, senza che i differenti giudizi espressi dal Nucleo di Valutazione si siano risolti in alcuna corrispondente modulazione retributiva.
- Rassegna delle decisioni delle Sezioni riunite della Corte dei conti-anno 2019.
- Rassegna delle decisioni delle Sezioni unite della Corte di cassazione in materia di giurisdizione-anno 2019.