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20/12/2019 - Dichiarazioni mendaci penalizzano l'impresa

tratto da Italia Oggi
Dichiarazioni mendaci penalizzano l'impresa
Legittimo escludere il concorrente che ha omesso di dichiarare l'esclusione da una precedente gara, ma a condizione che le informazioni di cui si lamenta la mancata segnalazione risultino dal casellario informatico Anac. È quanto ha affermato il Consiglio di Stato con la pronuncia della terza sezione del 13 dicembre 2019, n. 8480 che ha trattato il profilo degli effetti dell'omessa dichiarazione di una esclusione da una precedente gara e la revoca dell'aggiudicazione che, però, non risultava iscritta al casellario informatico Anac. Al riguardo i giudici ricordano che, per potersi ritenere integrata l'ipotesi di omissione delle informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione «è necessario che le informazioni di cui si lamenta la mancata segnalazione risultino, comunque, dal Casellario informatico dell'Anac, in quanto solo rispetto a tali notizie potrebbe porsi un onere dichiarativo ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento».
 
In tale contesto, al di là della controversa rilevanza espulsiva dell'omessa comunicazione di pregressa esclusione non iscritta al Casellario Anac. Ciò detto, alla luce del più recente e condivisibile orientamento che distingue chiaramente le dichiarazioni false e non veritiere da quelle semplicemente omesse o reticenti, il Consiglio di Stato esclude che nel caso di specie, a fronte dell'omessa ostensione della precedente revoca dell'aggiudicazione provvisoria, sussista una vera e propria falsità dichiarativa sanzionabile con l'esclusione ex articolo 80 del codice dei contratti pubblici.
Se manca una vera e propria condotta mendace, dicono i giudici, non è possibile ravvisare il necessario elemento della colpa grave, ricondotto dall'art. 80, comma 12 del codice alla «rilevanza o gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione».
Non si è quindi in questa fattispecie se dal semplice fatto che, nella consapevolezza della precedente esclusione, «l'asserito dubbio sulla necessità di dichiarazione» avrebbe dovuto indurre a «particolare attenzione e diligenza».
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