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18/12/2019 - L'accensione di fuochi epifanici (attività tradizionale del periodo natalizio)

tratto da risponde.leggiditalia.it

L'accensione di fuochi epifanici (attività tradizionale del periodo natalizio)

Con l'approssimarsi delle feste tradizionali lo scrivente Ufficio si trova a dover gestire gli adempimenti relativi ai falò epifanici. La procedura seguita dall'ente può essere così sintetizzata: 1) delibera della g.c. ove sono indicati i principali fuochi; 2) ordinanza ufficio ambiente ove, recependo solo i falò a carattere collettivo e aggregativo al fine di contemperare le esigenze folcroristiche con le emissioni atmosferiche; 3 ) ricezione da parte dell'Ufficio di PL di una S.c.i.a. ai sensi dell'art. 57 TULPS ove l'utente dichiara di rispettare una serie di prescrizioni che peraltro sono richiamate per relationem dall'ord. sub 2). Premesso quanto sopra, lo scrivente richiede un parere circa la correttezza della procedura sopra descritta anche alla luce del fatto che, a ben vedere, l'art. 57 citato pone in realtà l'obbligo di rilasciare una licenza apposita di P.s. in questo caso a cura del Sindaco quale autorità locale di PS.

a cura di Simone Chiarelli
L'accensione di fuochi epifanici (attività tradizionale del periodo natalizio) può portare a tre casistiche particolari:
- attività di pubblico trattenimento laddove oltre alla mera accensione si realizzano forme di spettacolo o eventi con affollamento, biglietto di ingresso o servizi accessori (in questi casi oltre al titolo di cui all'art. 57 occorre verificare la necessità del titolo di cui all'art. 68 TULPS) oltre all'eventuale occupazione di suolo pubblico.
- accensione di fuochi senza pubblico spettacolo o trattenimento (situazione più ricorrente). Si applica il solo art. 57 TULPS oltre all'eventuale occupazione di suolo pubblico.
- accensione di fuochi di modesta entità e caratteristiche in ambito privato, non soggetta nè all'art. 57 TULPS nè alla disciplina sull'occupazione del suolo pubblico.
Ciò premesso la procedura indicata appare corretta con queste precisazioni:
1) la delibera di Giunta può essere approvata qualora si intenda regolamentare i "fuochi" organizzati o consentiti dall'amministrazione senza necessità di assoggettarli a richiesta di occupazione di suolo pubblico. Con la delibera di "legittimano" queste attività facendo salva la necessità del titolo di cui all'art. 57 TULPS);
2) l'ordinanza sindacale appare utile (ma non indispensabile) per definire le prescrizioni di utilizzo delle aree e per le modalità di svolgimento dei fuochi. Può avere carattere annuale o permanente. La funzione è essenzialmente quella di costituire un riferimento per relationem per i successivi titoli art. 57;
3) si conferma l'applicabilità della scia anche alle procedure dell'art. 57 in virtù delle condizioni dell'art. 19L. 7 agosto 1990, n. 241 e del richiamo dell'art. 5D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 che consente la semplificazione delle procedure ove ne sussistano i presupposti. Ovviamente, se ritenete che vi siano elementi di valutazione discrezionale non coperti dall'ordinanza sindacale potrete mantenere la procedura in forma autorizzativa (che peraltro è la prassi più diffusa).
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