17/12/2019 - Segretari comunali – Provincia di Trento: una nota di Fedir-dipartimento segretari comunali
riceviamo e pubblichiamo
Segretari comunali – Provincia di Trento: una nota di Fedir-dipartimento segretari comunali
"Oggetto: emendamento al disegno di legge 12, legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2020 – ART. 148 BIS - segretari comunali – Provincia di Trento.
Fedir Dipartimento Segretari ha appreso del recente emendamento proposto e approvato alla legge regionale di stabilità in materia di “Istituzione dell'albo dei segretari degli enti locali per la provincia di Trento” con cui, senza alcun passaggio nelle commissioni regionali, Codesta Regione ha modificato lo status, l’accesso alla carriera, l’iscrizione “ad un elenco” e la revoca dei segretari comunali e provinciali trentini.
Di fronte a tali aberranti innovazioni, questo sindacato non può restare inerte e chiede l’immediato intervento del Governo e del Presidente del Consiglio per promuovere la questione di legittimità costituzionale innanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell’art. 127 Cost., entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge che recepisce l’infausto emendamento.
Vi sono numerosi profili di incostituzionalità, illegittimità oltre che di inopportunità amministrativa in una norma che tende a minare la terzietà e l’imparzialità dei segretari comunali, dilatando ancora di più quella zona grigia di commistione e affinitas tra politica e soggetti coordinatori dell’apparato amministrativo. Risulta così palesemente violata la nostra Carta Costituzionale ove dispone che "I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione"
A ciò va aggiunto che l’emendamento approvato, nel prevedere la formazione di un elenco regionale di soggetti idonei da ripartire in due sezioni , stabilisce che saranno inseriti non solo i vincitori del corso concorso da segretari ma anche tutti i cosiddetti “vice-segretari, capo ripartizione e vertice in strutture equiparate” per un numero di anni tanto più elevato in proporzione alla classe del comune che effettua la nomina.
E’ evidente che l’intento del legislatore trentino, nemmeno troppo celato, è strategicamente finalizzato a inserire nei ruoli dei segretari "soggetti" individuati senza alcuna procedura concorsuale seria, selettiva e ad hoc, in assoluto dispregio dei principi di cui all’art. 97 Cost. secondo cui "Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge".
In violazione delle vigenti disposizioni ordinamentali potranno quindi svolgere le funzioni di segretario anche coloro che non hanno mai sostenuto i percorsi di studio previsti, anzi, la norma non prevede alcuno specifico titolo di studio: potrebbe dunque trattarsi anche di personale che, entrato nell’amministrazione pubblica con un diploma, abbia successivamente avuto accesso alle categorie superiori e che, grazie alla riforma appena approvata, potrà svolgere le funzioni di segretario comunale e provinciale.
Inoltre va rilevato che la nuova disposizione incide sulla sfera dei diritti civili emergenti dal rapporto di lavoro, materia riservata allo stato ai sensi dell'art 117 anche per regioni a statuto speciale, e viola l’assetto delle competenze legislative della Regione e delle Province autonome delineato del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in quanto delega implicitamente alla Provincia la definizione dei molteplici aspetti non definiti dalla norma.
Sulla scorta delle predette considerazioni Fedir Dipartimento Segretari avvisa che, in difetto di proposizione della questione di legittimità costituzionale innanzi alla Corte Costituzionale, sosterrà tutte le iniziative che i segretari comunali e provinciali della Provincia di Trento vorranno attivare per tutelare la loro dignità professionale e competenza presso le opportune sedi giurisdizionali.