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17/12/2019 - Limitata la responsabilità erariale se l'ufficio è disorganizzato

segnaliamo da quotidianoentilocali.ilsole24ore.com
Limitata la responsabilità erariale se l'ufficio è disorganizzato
di Giuseppe Nucci
 
C’era un caos dentro, negli uffici…”. Con questa frase, contenuta nella testimonianza di un dipendente pubblico a proposito del proprio ufficio, si è evidenziato un livello di disorganizzazione e di disfunzionalità che è stato ritenuto in grado di limitare la responsabilità di un funzionario che aveva posto in essere illeciti favoritismi e di condotte fraudolente.
Questo principio viene affermato nella sentenza n. 157/2019 dalla Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia della Corte dei conti.
 
***************

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL

FRIULI VENEZIA GIULIA

Composta dai seguenti magistrati:

Dott. Paolo SIMEON Presidente

Dott. Giancarlo DI LECCE Consigliere, relatore

Dott.ssa Giulia DE FRANCISCIS Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 14091 del registro di Segreteria, promosso ad istanza della Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Friuli Venezia Giulia nei confronti di Er. Ru., nato a Livorno in data (omissis), rappresentato e difeso dall’avv. Gu. Fa. ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore, in Trieste, Via (…), giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

Visti l’atto di citazione, la comparsa di costituzione e risposta del convenuto, nonché gli ulteriori atti e documenti acquisiti agli atti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 19 settembre 2019, con l’assistenza del segretario, dott.ssa Anna De Angelis, il giudice relatore dott. Giancarlo Di Lecce, nonché il Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Marilisa Beltrame e l’avv. Gu. Fa.;

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Procura Regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio il sig. Er. Ru. per sentirlo condannare al pagamento, in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze, della somma di euro 3.422.190,66, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia.

L’iniziativa risarcitoria ha preso avvio dalla pubblicazione della notizia dell’arresto del sig. Er. Ru., dipendente dell’Ufficio delle Dogane di Trieste, indagato, in concorso con i sig.ri V. M. (legale rappresentante della società omissis), M. S. e F. B. (rispettivamente, amministratori di fatto e di diritto di società esportatrici facenti capo allo S.), R. S. (amministratore della società di trasporti omissis) e R. M. (amministratore della società di spedizioni omissis) per truffa (art. 640 c.p.), falsità in atti (artt. 471, 476, 479, 482 c.p.) e reati fiscali finalizzati a realizzare artificiosi crediti IVA.

L’Organo requirente ha evidenziato che il processo penale, relativamente alla posizione del Ru., è stato definito con sentenza del Tribunale di Trieste n. 1031/2016, divenuta irrevocabile in data 21.7.2017, che ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti dell’imputato per i reati previsti dall’art. 479 c.p., in quanto estinti per prescrizione, e disposto la trasmissione degli atti al P.M. nel presupposto che le condotte descritte negli altri capi di imputazione integrassero il diverso reato di indebita compensazione di imposte di cui all’art. 10 quater del D.Lgs. n. 74/2000. Per tale imputazione - ha precisato la parte pubblica - è stata successivamente disposta l’archiviazione con provvedimento del G.I.P. del 12.4.2018.

La Procura Regionale ha dato atto delle successive acquisizioni istruttorie sulle base delle quali ha proceduto, in sede di invito a dedurre, alla contestazione del danno erariale di euro 12.984.119,41 nonché del contenuto della memoria difensiva e della successiva audizione con la quale il Ru. ha sollecitato lo svolgimento di ulteriore attività investigativa. Sulla base delle nuove acquisizioni e delle precisazioni rese dall’Agenzia delle Dogane di Trieste, la Procura Regionale, ha rideterminato nell’importo di euro 3.422.190,66 il danno erariale riferito alle 42 operazioni di esportazione fittizia che avrebbero visto il coinvolgimento del Ru..

Nell’atto di citazione che ha fatto seguito all’invito a dedurre, la Procura Regionale ha contestato, in via preliminare, l’eccezione di prescrizione, osservando come nell’odierna fattispecie di doloso occultamento del danno, il termine prescrizionale, da farsi decorrere dalla data del decreto che ha disposto il giudizio in sede penale (21.11.2012), sia stato interrotto dalla costituzione di parte civile del Ministero delle Finanze e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Nel merito ha osservato come il danno in contestazione sia stato reso possibile dalla condotta dolosa del sig. Ru., il quale avrebbe omesso la doverosa attività di controllo doganale su 42 operazioni di esportazione.

L’Organo requirente ha ricordato come all’esito di un’articolata indagine di polizia giudiziaria era emerso che la omissis e varie società esportatrici (omissis), facenti capo a M. S. e P. B., con la complicità di R. S., amministratore della società di trasporti omissis, e di R. M., amministratore della omissis (società di spedizioni doganali), avevano predisposto false dichiarazioni di esportazione allo scopo di beneficiare del credito IVA relativo ad operazioni di vendita all’estero di abbigliamento e prodotti tessili in realtà mai effettuate.

In particolare, la parte attrice ha evidenziato come le dichiarazioni di esportazione relative alle 42 bollette doganali che formano oggetto di contestazione vedano, quali soggetti esportatori, società riconducibili al “gruppo omissis”. Ha aggiunto che 41 dichiarazioni sono state presentate in dogana dallo spedizioniere doganale M. ed una dalla omissis casa di spedizioni di S. P., con trasporti eseguiti dalla ditta omissis di R. S., e precisato che tali dichiarazioni recano il timbro personale e la sigla del funzionario doganale Er. Ru..

La Procura Regionale ha indicato le numerose irregolarità che hanno caratterizzato tali esportazioni, osservando come dalle rogatorie internazionali disposte in sede penale sia emerso che le società indicate come acquirenti nei documenti doganali, in realtà non esistevano, non operavano nel settore dei tessuti, non avevano mai effettuato importazioni ovvero le avevano effettuate ma con società diverse da quelle indicate nella documentazione doganale.

La fittizietà delle esportazioni troverebbe conferma, altresì, nella individuazione, da parte della Polizia Giudiziaria, dei mezzi di trasporto a disposizione della omissis e nella ricostruzione, attraverso le evidenze dei transiti autostradali, di tutti i percorsi seguiti dalle merci che formavano oggetto delle operazioni di esportazione, oltre che nelle dichiarazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relative alle autorizzazioni bilaterali per trasporti verso paesi extra UE rilasciate, negli anni 2005 - 2007, in favore della omissis di R. S..

La Procura Regionale ha richiamato, inoltre, le deposizioni acquisite nel processo penale, dalle quali emergerebbe che le merci trattate dalle società del gruppo S. erano di scarso pregio e ben lontane dai valori indicati nelle dichiarazioni doganali, osservando come tale discrepanza avrebbe dovuto indurre il nominato funzionario ad attivare controlli più approfonditi sulla merce descritta nei documenti doganali. Il coinvolgimento del Ru. in tale attività illecita troverebbe ulteriore conferma nelle testimonianze acquisite in sede penale ed, in particolare, in quelle di alcuni dipendenti della casa di spedizioni omissis nonché di un operatore meccanografico della Dogana di Fernetti.

L’Organo requirente si è, poi, soffermato sulla tipologia di controlli relativi alle dichiarazioni doganali, evidenziando le gravi inadempienze riferibili al Ru. nell’attività di controllo sulle dichiarazioni doganali con riferimento ai diversi tipi di accertamento richiesti (canale verde, giallo e rosso). Ulteriori indici di anomalia nell’attività di controllo demandata al Ru. sono stati individuati nella circostanza che, nella medesima giornata, il nominato funzionario risulta aver siglato più bollette doganali destinate al medesimo operatore estero per valori commerciali estremamente rilevanti.

Con particolare riferimento alle bollette selezionate in canale verde, parte attrice ha sostenuto che il Ru. avrebbe dovuto rilevare le criticità inerenti all’eccessivo valore delle merci, all’utilizzo ripetuto degli stessi mezzi, alla presenza, nella medesima giornata, di più esportazioni di cospicuo valore verso lo stesso esportatore estero ed al notevole lasso temporale intercorso tra l’emissione delle fatture e la data di formazione della bolletta doganale. Tali rilevanti anomalie consentirebbero di affermare che il funzionario doganale, mediante una dolosa omissione dell’attività di controllo, abbia concorso a realizzare la contestata fattispecie di danno erariale.

Con comparsa di riposta depositata il 22.5.2019 si è costituito in giudizio il sig. Er. Ru., avvalendosi del patrocinio dell’avv. Gu. Fa.. La difesa del convenuto ha preliminarmente osservato come la ricostruzione dei fatti operata dal Requirente abbia trascurato o sminuito gli esiti delle ulteriori testimonianze acquisite in sede penale, nonché quanto affermato dal Tribunale del Riesame con Ordinanza del 4.11.2010, sottolineando come da tali elementi emerga un quadro ben più complesso e articolato che non consente di attribuire al Ru. il ruolo di unico referente dello S..

Lo stesso patrocinio ha ricordato come le 42 bollette che formano oggetto di contestazione siano state convalidate da un altro funzionario del medesimo ufficio, e che il rapporto numerico tra le 126 operazioni di esportazione contestate dalla Guardia di Finanza e le 42 operazioni che avrebbero visto partecipe il Ru. - peraltro, in modo non esclusivo, posto che la convalida delle bollette doganali spettava ad altri - evidenzia la marginalità di queste ultime.

Ad avviso della difesa del Ru., gli elementi posti a fondamento dell’Ordinanza del Riesame offrirebbero un quadro della vicenda diverso da quello delineato dalla Procura Regionale. Né, a fondamento della tesi accusatoria, potrebbe attribuirsi un effetto utile alla sentenza n. 1031/2016 del Tribunale di Trieste, dichiarativa della prescrizione dei reati di falso, posto che tale pronuncia non contiene alcun accertamento della responsabilità penale.

Peraltro, la sentenza penale non avrebbe dato adeguata contezza di tutte le prove raccolte nel corso dell’istruttoria dibattimentale. A tal proposito il nominato patrocinio ha ricordato gli esiti negativi delle due perquisizioni effettuate a carico del funzionario doganale e la circostanza che le bollette dallo stesso esitate dal 2005 al 2007 fossero quasi tutte afferenti ad operazioni in “canale verde”, circostanza, questa, che dimostrerebbe la loro preventiva registrazione, nell’”archivio m.er.c.e”, da parte di un soggetto diverso.

La sentenza penale, inoltre, non avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni acquisite, in sede dibattimentale, circa l’inesistenza di “cartelline diverse”, aventi la funzione di individuare le operazioni doganali che dovevano essere favorite. Ed ancora, tale decisione non avrebbe adeguatamente considerato le testimonianze di alcuni dipendenti della casa di spedizioni che smentirebbero il quadro delle accuse mosse al Ru., non solo con riferimento all’asserita omissione delle visite merci, ma anche all’ipotizzata predisposizione di cartelline opache che avrebbero dovuto favorire il disbrigo delle pratiche doganali.

La stessa pronuncia non avrebbe tenuto conto né delle dichiarazioni del Capo Dogana e dei Capi Servizio della Dogana di Fernetti, i quali non avrebbero mai rilevato comportamenti censurabili ascrivibili al nominato funzionario, nè di un ambiente di lavoro in cui v’era il problema di controllare i dipendenti delle case di spedizione. Infine, la decisione del Giudice penale avrebbe ignorato la circostanza che tre delle bollette false ascritte al Ru. - non contestate nel presente giudizio -, sono state realizzate mentre il nominato funzionario si trovava in ferie, secondo quanto attestato dall’Agenzia delle Dogane di Trieste.

Il nominato patrocinio ha, quindi, richiamato le risultanze della consulenza di parte versata in atti, descrittiva dell’esatta portata dei compiti e degli adempimenti dei funzionari doganali. In tale elaborato, contenente richiami alle disposizioni che regolavano l’esecuzione delle procedure di controllo doganale, si evidenzierebbe come per le operazioni selezionate in canale verde (NC), competesse all’impiegato addetto all’acquisizione della dichiarazione il mero accertamento della regolarità formale della bolletta e della presenza dei documenti ivi indicati. La stessa difesa ha rimarcato che secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Centrale dei Servizi Doganali e dalla Circoscrizione doganale di Trieste, eventuali iniziative di controllo, in presenza di dichiarazioni selezionate dal sistema informativo doganale con la sigla NC, erano ritenute possibili - su iniziativa del Capo dell’Ufficio o del Servizio -, solo in presenza di fondati sospetti e segnalazioni di frode. Quanto all’ipotizzata omissione di controllo su due operazioni - una selezionata per la verifica fisica della merce e l’altra per il controllo documentale - il medesimo patrocinio ha evidenziato come i controlli siano stati eseguiti con esito di conformità dei relativi risultati.

In ordine al preteso danno erariale, la difesa del Ru., nel richiamare la consulenza di parte versata in atti, ha contestato l’an e il quantum della domanda attorea, evidenziando come le esportazioni non diano luogo ad alcun credito IVA, trattandosi di operazioni non imponibili, ai sensi dell’art. 8 del DPR n. 633/1972, che generano un “plafond” utilizzabile per acquistare o importare beni o servizi, nei limiti dell’ammontare delle esportazioni effettuate nell’anno precedente, in esenzione dal pagamento dell’IVA.

Conseguentemente, in presenza di una bolletta di esportazione attestante un’operazione inesistente, il danno erariale potrebbe configurarsi solo ove vi sia un utilizzo indebito del plafond IVA. In mancanza di specifici accertamenti sul punto, il pregiudizio per l’Erario, quantificato nell’ammontare dell’IVA sul valore totale delle esportazioni, risulterebbe ipotetico ed indeterminato, non essendo stata offerta la prova che il plafond illecitamente costituito è stato utilizzato nell’anno successivo alla sua costituzione.

Il nominato patrocinio ha, inoltre, rimarcato la carenza di istruttoria volta ad accertare la natura fittizia delle esportazioni, osservando come il perfezionamento di tali operazioni richiedesse la combinazione di due fasi distinte: a) il vincolo al regime di esportazione definitiva, consistente nella presentazione della merce all’Ufficio doganale corredata da una dichiarazione di esportazione definitiva e nella consegna della bolletta di esportazione da parte dell’Ufficio doganale dopo la sua registrazione e l’esecuzione di eventuali controlli; b) l’accertamento dell’uscita della merce dal territorio comunitario da parte dell’Ufficio doganale di uscita.

La stessa difesa ha evidenziato come nel 2004, a seguito dell’entrata della Slovenia nella comunità europea, l’Ufficio delle Dogane di Fernetti avesse mantenuto le funzioni di Ufficio di vincolo al regime perdendo quelle di ufficio di confine. Ne è riprova la circostanza che alcune bollette doganali recano, sul retro, le attestazioni di uscita rilasciate dalle autorità doganali slovene. La mancanza dell’attestazione che le merci sono effettivamente uscite dall’Unione Europea renderebbe l’operazione di esportazione palesemente inidonea a qualunque utilizzo, ivi compresa l’indebita costituzione del plafond. Alla luce di tali considerazioni, la difesa del Ru. ha concluso per la reiezione della domanda attorea, con il favore delle spese di lite.

Con ordinanza emessa all’esito dell’udienza del 13 giugno 2019, il Collegio ha accolto la richiesta della Procura Regionale di depositare, in Segreteria, l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Mantova, in data 22.2.2011, nei confronti di M. S.; le dichiarazioni IVA delle società esportatrici cui si riferiscono le 42 bollette che formano oggetto di contestazione; la circolare n. 333/1995 del Ministero delle Finanza - Dipartimento Dogane. Ha, quindi, assegnato all’Organo requirente un termine per il deposito di una memoria difensiva integrativa con eventuale documentazione di supporto e, a parte convenuta, un termine per produrre una memoria di replica corredata da eventuale documentazione.

La Procura Regionale ha provveduto al deposito, in Segreteria, di quanto richiesto ed autorizzato. Ha, inoltre, depositato una memoria integrativa nella quale si è soffermata, in particolare, sul plafond IVA, previsto dall’art. 8, co. 1, lett. c) del DPR n. 633/1972 per le transazioni extracomunitarie effettuate da esportatori abituali e ribadito come la documentazione versata in atti offra la prova della falsità delle esportazioni effettuate da società riconducibili, a vario titolo, al sig. M. S. e corrispondenti alle 42 bollette doganali controllate dal sig. Ru..

Parte attrice ha, quindi, rimarcato come le società esportatrici, in virtù dello status di esportatore abituale, abbiano potuto acquistare, nell’anno successivo a quello di emissione delle fatture, beni e servizi in regime di sospensione dell’IVA, utilizzando il plafond artificiosamente creato, e chiedere, nello stesso anno di emissione delle fatture, rimborsi IVA o utilizzare in compensazione il credito artificiosamente costituito ai fini del pagamento di tributi e contributi previdenziali e assistenziali.

In ordine alla quantificazione del danno, la Procura Regionale ha evidenziato come l’utilizzo del plafond sia comprovato dall’annotazione della Guardia di Finanza n. 8136 del 4.8.2009, dall’Ordinanza cautelare emessa dal GIP di Mantova in data 21.2.2011 e dalle deposizioni rese dai testi A. N. e F. C. e ricordato come il danno erariale sia riferibile, in parte, a indebite compensazioni IVA ed, in parte, all’indebito utilizzo del plafond IVA, come da tabelle riportate nel corpo della memoria difensiva.

Ciò posto, l’Organo requirente ha imputato al Ru. il danno di euro 3.422.190,66 per aver dolosamente omesso, quale funzionario dell’ufficio verifiche della Dogana di Fernetti, i doverosi controlli su bollette che si sono rivelate afferenti ad operazioni commerciali inesistenti. Con riferimento alla questione del c.d. “visto uscire”, la Procura Regionale ha osservato come in fattispecie non trovi applicazione la previsione, richiamata dalla difesa del convenuto, di cui all’art. 8, co. 1, lett. b) del DPR n. 633/1972, bensì quella di cui alla lett. a) della norma innanzi richiamata. Ha aggiunto che, per tali esportazioni, è la stessa società esportatrice a conservare, per eventuali controlli, la copia della dichiarazione doganale con il visto uscire, non recando l’originale (matrice) che rimane presso l’Ufficio delle Dogane alcuna evidenza di tale attestazione. Da ultimo, l’Organo requirente ha sottolineato l’inconferenza del richiamo difensivo alla procedura informatizzata, posto che tale regime è stato reso operativo dal 1.1.2007 e, dunque, solo successivamente ai fatti in contestazione. Sulla base di tal premesse la Procura Regionale ha insistito per l’accoglimento della domanda risarcitoria così come formulata nell’atto di citazione.

Nella memoria integrativa tempestivamente depositata in Segreteria, l’avv. Gu. Fa. ha ricordato come nessuna delle società che facevano capo al sig. S. era inserita nella banca dati dell’Agenzia delle Entrate relativa alle ditte sospette, osservando, altresì, che il controllo automatizzato delle dichiarazioni presentate dagli spedizionieri, ove esitato in canale verde, non prevedeva alcun tipo di verifica.

Lo stesso patrocinio ha avversato l’assunto secondo cui ogni operazione doganale avrebbe contribuito a generare una quota del plafond IVA in favore delle ditte esportatrici e contestato, in quanto irrituale e tardivo, il deposito degli avvisi di accertamento notificati dall’Agenzia delle Entrate alle società esportatrici. Ha chiesto, quindi, la concessione di un congruo termine per acquisire una propria consulenza, ed insistito, in via principale, affinché venga disposta una consulenza tecnica d’ufficio.

La difesa del convenuto ha, inoltre, eccepito la tardività e l’irrilevanza degli ordini di servizio depositati dalla Procura Regionale, osservando come nulla provi che il Ru. fosse tenuto a svolgere adempimenti ulteriori rispetto a quelli previsti dal sistema informativo doganale per le operazioni selezionate in canale verde. Sotto diverso profilo ha ricordato come nessuno dei meccanografi che hanno convalidato le bollette doganali in contestazione abbia mai segnalato irregolarità concernenti le stesse. Ha, poi, evidenziato come ai sensi della circolare n. 74/D del 18.12.2003 dell’Agenzia delle Dogane, eventuali controlli sulle dichiarazioni selezionate dal sistema informatico come non soggette a controllo andassero disposti dall’Ufficio e non dal singolo funzionario.

Richiamando il quadro indiziario così come ridefinito dal Tribunale del Riesame ed ulteriormente precisato in sede di dibattimento penale, la difesa del Ru. ha sostenuto che la truffa ai danni dell’Erario è da ritenersi ascrivibile a lacune del sistema e, nei casi della visita doganale delle merci e del controllo documentale, ad una trascuratezza inidonea ad integrare la colpa grave e, a maggior ragione, il dolo. Quanto alla rilevanza del “visto uscire”, la stessa difesa ha ribadito come al Ru. non possano ascriversi le conseguenze del mancato reperimento, presso l’ufficio doganale, delle copie delle bollette doganali rimaste nella disponibilità della ditta esportatrice. Nella prospettazione difensiva, la mancanza di tale prova non consentirebbe di affermare che le esportazioni di cui trattasi siano effettivamente avvenute. Ne conseguirebbe, da tanto, l’assoluta incertezza del danno che forma oggetto di contestazione.

Alla successiva udienza del 19 settembre 2019, il rappresentante della Procura Regionale, nel rinviare a quanto precisato nella memoria autorizzata ed alla documentazione allegata, ha ribadito che il danno erariale è stato reso possibile dalla condotta del convenuto, il quale avrebbe dovuto attivarsi per impedire il verificarsi delle frodi. Ha, quindi, richiamato gli atti di causa e concluso confermando la domanda risarcitoria formulata nell’atto di citazione, ricordando che il Ru., ai sensi dell’art. 1225 c.c., deve rispondere anche dei danni non prevedibili al momento della sua condotta.

L’avv. Fabbretti ha ricordato come l’ordinanza emessa dal GIP di Mantova - afferente ad un procedimento al quale è estraneo il proprio assistito -, abbia evidenziato un meccanismo di false fatturazioni che il Ru. non poteva conoscere ed al quale era del tutto estraneo. Si tratterebbe, peraltro, di un’operazione illecita di rilevanti dimensioni, rispetto alla quale le 42 operazioni che formano oggetto di contestazione assumerebbero un rilievo del tutto marginale. Ciò premesso, la difesa del Ru., richiamato quanto dedotto in atti, ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni ivi formulate.

Sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

Ritenuto in

DIRITTO

La Procura Regionale contesta al sig. Er. Ru., quale funzionario addetto all’Ufficio delle Dogane di Trieste, il danno di euro 3.422.190,66, pari agli indebiti benefici fiscali conseguiti da alcune società italiane, esportatrici di tessuti e abbigliamento, in relazione a 42 operazioni di false esportazioni all’estero, che si assumono favorite dalla dolosa omissione dell’attività di controllo demandata al funzionario doganale.

Giova preliminarmente rilevare come la falsità di tali operazioni trovi conferma negli esiti di una complessa attività di indagine svolta dalla Guardia di Finanza, all’esito della quale è emerso che la merce dichiarata nei documenti doganali di società facenti capo al sig. M. S., era diretta verso ditte inesistenti, cessate, o comunque non operanti nel commercio di abbigliamento e tessuti. Tali operazioni, peraltro, si sono rivelate incompatibili con i transiti autostradali dei mezzi della omissis, società impiegata per i trasporti della merce, nonché con le autorizzazioni al trasporto verso paesi extra UE. I pagamenti della merce, inoltre, risultano effettuati mediante titoli di credito siriani o giordani non scontati né scontabili presso le banche italiane.

Data per certa la falsità delle esportazioni, deve rilevarsi, quanto al processo penale nel quale il Ru., in concorso con altri, è stato rinviato a giudizio per i reati di cui agli artt. 81, 110, 479, 640 n. 2, c.p., che con sentenza n. 1031/2016 il Tribunale di Trieste, nel dichiarare, per il Ru., il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione dei reati, ha disposto la condanna dell’autotrasportatore S., ritenuto il “regista di ogni falsa esportazione” e ordinato la trasmissione degli atti al P.M., ai sensi dell’art. 521, c. 2, c.p.p., per la riformulazione di uno dei capi di imputazione, cui ha fatto seguito, su richiesta del P.M., l’archiviazione del procedimento penale.

Orbene, reputa il Collegio che il materiale probatorio raccolto in sede penale ed, in particolare, le dichiarazioni rese a sommarie informazioni da soggetti che hanno avuto stretti contatti di lavoro con il Ru., sostanzialmente confermate nel dibattimento penale, offra la prova del coinvolgimento del nominato funzionario doganale nelle false esportazioni che il sig. S., amministratore della società di trasporti omissis, avvalendosi della casa di spedizioni omissis, gestiva nell’interesse delle società che facevano capo al sig. S..

Depongono, in tal senso, le dichiarazioni rese dalla sig.ra I. N. al P.M. con riferimento ad un’irregolarità di cui si era accorta appena assunta presso la casa di spedizioni omissis (vd. verbale del 13.5.2009). Nell’occasione, la sig.ra N. aveva “appreso” che la pratica di esportazione andava predisposta e poi “portata in dogana o a Er. Ru. o ad A. d. C. che mettevano il timbro senza rilevare l’irregolarità o la mancanza di Dozvola”. Particolarmente significativa appare, inoltre, la descrizione di come operava la casa di spedizioni presso la Dogana di Fernetti: “Per quanto riguarda le pratiche che i miei colleghi volevano che fossero trattate da Ru. o dalla D. C., so che la pratica doveva essere posizionata di traverso rispetto alle altre sul tavolo di C. il meccanografo. Presumo che C. sapesse a chi consegnare questi documenti. Una sola volta mi è capitato di vedere che un autista desse i soldi in mano a C. ed è successo nel dicembre 2008. Questi soldi servivano per una pratica non corretta. C. mi disse che questi soldi dovevano andare a Er.. Le sue parole precise furono “anche Er. deve avere la sua parte”.

La stessa N. ha, altresì, precisato: “Un’altra cosa che è a mia conoscenza è che quando ci doveva essere una visita doganale e le cose non erano regolari, A. o talvolta C. andava in dogana e portava al bar Er. che quindi non faceva la visita”. Alla domanda del P.M. di riferire in ordine ad eventuali irregolarità riscontrate, la N. ha così risposto: “Quando arriva un camion, tutta la documentazione va sul tavolo di C. che mi dà da sbrigare solo le pratiche che decide lui. In un caso io volevo prendere i documenti da portare in dogana, ma C. mi ha detto che non si poteva fare in quanto il camion non c’era e bisognava aspettare che arrivasse il funzionario compiacente. In questi casi spesso C. diceva: “questo è un camion di R.”, intendendo S. e quindi seguiva lui la pratica”. Alla domanda di riferire se fosse a conoscenza di “somme di denaro date dal M. ad Er.”, la sig.ra N. ha così risposto: “So che ogni tanto C. ed A. si lamentavano per qualcosa che Er. non faceva dicendo: “con tutto quello che abbiano dato a Er....”.

La condotta illecita del Ru. trova ulteriore conferma nelle dichiarazioni rese alla Polizia Giudiziaria dal sig. C. A., dipendente della omissis (vd. verbale del 9.3.2010, in atti). In tale occasione l’A. ha dichiarato che il Ru. era molto amico dello S. e che “vi erano frequentazioni al di fuori dell’ambito lavorativo, andando assieme al casinò o al night club”. Il sig. A. ha, così, proseguito: “il funzionario Ru. prendeva soldi per far transitare camion con le dozvole irregolari, oppure per non annullarle, ciò lo so per certo perché a me stesso Ru. chiese del denaro che io in più occasioni gli diedi. Mediamente, ogni qualvolta passava un camion con la dozvola non regolare o che non veniva annullata, venivano consegnate al Ru. 50 euro a volte è arrivato a chiedere anche 10 euro. Se non sottostavo a tali richieste l’operazione non veniva fatta. Voglio precisare che non era denaro della M.... ma si trattava di denaro che gli autisti davano a noi per darlo al funzionario. Ru. chiedeva il pagamento per contanti per cui gli venivano consegnati i soldi di cui ho detto, mentre gli altri funzionari si facevano pagare (per le dozvole) con i regali...”.

Altrettanto puntuale e circostanziata è la dichiarazione che l’A. ha reso al P.M. penale in data 12.3.2010. ADR: “Dalla fine del 2006 ho cominciato a capire che i camion delle esportazioni dei tessuti e di abbigliamento di cui si occupava S. e che facevano riferimento a società come la omissis non c’erano e quindi presumibilmente le esportazioni erano fasulle. Mi sono insospettito perché i valori delle esportazioni erano altissimi, perché i camion che giravano erano sempre gli stessi e poi perché l’autista G. tardava due o tre giorni a venire a prendere la pratica doganale perfezionata. Di queste cose era a conoscenza anche G. M., il quale mi ha sempre detto di fare comunque le operazioni”. Alla domanda del P.M. di chiarire se “c’era qualcuno della dogana a cui venivano consegnate le bollette di cui stiamo parlando”, l’A. ha così risposto: “Sì, era Er. Ru.; questa persona, come ho già detto, aveva un rapporto stretto di amicizia con S. e veniva avvisato da lui, o talvolta da noi, di quando arrivavano le bollette per le esportazioni di queste società di cui ho riferito... So sicuramente che queste pratiche venivano trattate da Ru. che era sempre informato su quando arrivavano. Ci saranno stati dei casi in cui le dava da fare anche a qualcun altro, visto che mi avete detto che ci sono firme di altri operatori”.

La ricostruzione dei fatti operata dalla N. e dall’A. trova conferma nelle dichiarazioni rese alla Polizia giudiziaria dal meccanografo C. G. (verbale del 18.3.2010, in atti): “ADR: Ho visto Er. Ru. che si convalidava da solo le bollette, in quanto gli impiegati della M. portavano direttamente le bollette a lui stesso. ADR: Gli impiegati della M. erano C. A. e una ragazza di nome E. di cui non ricordo il cognome. Mi riservo di comunicarvi il suo cognome. ADR: Che io sappia, per sentito dire, il funzionario Ru. Er. percepiva soldi dalla M. per l’attività svolta; non so indicare nessuna persona che mi abbia riferito un tanto. Ricordo che le bollette di esportazione mi venivano presentate in due tipi di cartelline, una opaca ed una lucida: questo a significare che nella cartellina opaca vi erano le bollette della M. destinate al funzionario Ru.. Io ho capito ciò perché ogni qualvolta che passavo al meccanografo le bollette di esportazione contenute nelle cartelle opache e dopo averle consegnate al caposervizio, Ru. andava a prelevarle e liquidarle personalmente apponendovi la sua firma in basso a sinistra. Io ribadisco che sto riportando quello che vedevo e notavo come meccanografo. ADR: Ho collegato le cartelline opache alle bollette che mi avete fatto vedere perché, per sentito dire, c’era un traffico di esportazioni fasulle tra S., M. e Ru.”. Va precisato che l’esistenza di cartelline opache nelle quali venivano inserite le bollette doganali predisposte dalla omissis che il Ru. prelevava e liquidava è stata confermata dal sig. G. all’udienza dibattimentale del 7.5.2014.

Ciò posto, deve rilevarsi che nel giudizio di responsabilità amministrativa, diversamente dal rito penale, le dichiarazioni rese a sommarie informazioni testimoniali sono liberamente valutabili dal Giudice e pienamente utilizzabili a fini probatori. Occorre, pure, evidenziare come il dettagliato e convergente compendio probatorio che emerge da tali dichiarazioni non sia messo in discussione dalle generiche testimonianze rese, nel dibattimento penale, da altri dipendenti della ditta omissis (E. P., A. G.) e dell’Ufficio delle Dogane (F. P., G. S., A. F., S. B., F. S., A. B.). Trattasi, infatti, di dichiarazioni rese da soggetti che, per ragioni diverse (tipo di incarico svolto, ubicazione della postazione di lavoro, ecc.), possono non aver avuto percezione diretta dell’attività illecita del Ru..

Del resto, all’interno dell’ufficio, secondo quanto descritto dal funzionario doganale G. B. (verbale dell’udienza dibattimentale del 28.11.2014): “ogni funzionario espleta le operazioni ed è dentro ad una stanza con tante altre persone, però è solo, lui si fa le sue operazioni e nessuno va a vedere o a metterci le mani in quello che fa lui. Quello che faceva il sig. Ru. se lo faceva lui, quelle che facevo io me le facevo io...”. In tale contesto va recisamente escluso che le testimonianze richiamate dalla difesa del Ru. possano inficiare l’attendibilità della ricostruzione dei fatti operata dall’A., dalla N. e dal G., testimoni diretti delle “agevolazioni” che il nominato funzionario garantiva alle pratiche riferibili allo S. e veicolate dalla casa di spedizioni omissis.

Quanto alle difese prospettate dal Ru., il Collegio reputa di dubbia autenticità la dichiarazione resa, nel dibattimento penale, dalla sig.ra A. D. C., la quale ha negato che vi fossero “cartelline diverse” per l’individuazione delle pratiche da “favorire”. Osserva, a tal proposito, che la sig.ra D. C., secondo quanto riferito dalla N. al P.M. penale in data 13.5.2009, era uno dei funzionari doganali “che mettevano il timbro senza rilevare l’irregolarità o la mancanza di Dozvola”. Né si ritiene di poter attribuire un particolare rilievo alla circostanza che, all’esito delle perquisizioni effettuate presso l’abitazione del Ru., non sono stati rinvenuti timbri o bollette falsificate, dovendosi ricordare, in proposito, che l’attività illecita del nominato funzionario, consistente nell’omissione dei controlli sulle esportazioni riferibili all’autotrasportatore S., si svolgeva presso la Dogana di Fernetti.

Allo stesso modo non vale obiettare che 40 delle 42 operazioni contestate al Ru., selezionate dal sistema informatico in “canale verde” non richiedessero alcuna particolare attività di verifica. Per tali operazioni la Procura Regionale ha ben evidenziato i profili di irregolarità, integranti seri rischi di frode, che il Ru. avrebbe dovuto segnalare al Capo dell’Ufficio o del Servizio per l’attivazione di controlli più accurati. Per contro, è inconfutabile che il Ru., con riferimento a tali operazioni, non abbia mai rilevato la palese incongruenza tra la tipologia di merce dichiarata nelle bollette doganali ed il valore ivi indicato, né si sia mai accorto dell’elevato numero di trasporti dichiarati da un’impresa di dimensioni modeste come quella dello S., nonché della presenza di fatture emesse con mesi di anticipo rispetto alla compilazione delle bollette doganali.

Altrettanto ingiustificabili sono le omissioni del Ru. concernenti le esportazioni selezionate per la verifica fisica della merce (canale rosso) e per il controllo documentale (canale giallo). Nel primo caso il funzionario doganale risulta aver attestato la regolarità di un carico di 499 rotoli, controllandone solo 12 ed omettendo di segnalare che il valore della merce trasportata era di gran lunga superiore a quello di riferimento desumibile dal tariffario doganale. Nel secondo caso, relativo al controllo documentale di un’operazione di esportazione, il Ru. ha omesso di rilevare che la fattura di accompagnamento della bolletta doganale risultava emessa nei confronti di una società diversa da quella destinataria della merce.

La responsabilità del Ru. non può ritenersi esclusa o attenuata dalla circostanza che le bollette in questione sono state convalidate dai meccanografi in servizio presso l’Ufficio doganale di Fernetti. Va rilevato, in proposito, che la convalida consisteva in un mero richiamo a sistema della bolletta telematica, nella verifica di corrispondenza dei dati acquisiti nel sistema con quelli cartacei e nell’inserimento della bolletta nell’archivio informatico M.ER.C.E., intervenendo l’attività di verifica e controllo solo in un momento successivo (vd. circolare dell’Agenzia delle Dogane n. 74 del 18.12.2003).

Altrettanto irrilevante è la circostanza che le bollette doganali rinvenute dagli investigatori sono risultate prive dell’attestazione del “visto uscire” che andava rilasciata dall’ultimo paese dell’Unione europea. Giova rilevare, in proposito, come l’art. 8, co. 1, lett. a) del D.P.R. n. 633/1972 prevedesse che la copia della dichiarazione doganale recante tale attestazione venisse conservata, per eventuali controlli, solo dalle società esportatrici, non disponendo, gli Uffici delle Dogane, di alcuna evidenza in tal senso.

Ciò posto - in disparte la singolarità del rilievo difensivo concernente un profilo di regolarità formale di esportazioni la cui falsità è ampiamente dimostrata -, giova evidenziare come la documentazione versata in atti dimostri che gli organizzatori della truffa disponessero di falsi timbri della Dogana di Obrezje, secondo quanto dichiarato dalle stesse autorità slovene. Data per certa, dunque, la possibilità di impiego di timbri doganali falsi, occorre pure ricordare che l’attestazione del “visto uscire” non costituiva, per le società esportatrici, una condizione necessaria per accedere al plafond, bensì un elemento da dimostrare nel caso di eventuali verifiche fiscali.

Tutto ciò premesso, reputa il Collegio che gli elementi indiziari innanzi richiamati offrano un quadro sufficientemente chiaro e completo del ruolo assunto dal Ru. quale “agevolatore” delle esportazioni fittizie che formano oggetto di contestazione nel presente giudizio. Sotto il profilo soggettivo, reputa il Collegio che gli elementi acquisiti agli atti di causa consentano di riferire al Ru. una condotta connotata da dolo “contrattuale” o in adimplendo, per la cui sussistenza è sufficiente il proposito sciente e volontario di non adempiere ad una preesistente obbligazione nascente dal rapporto di servizio con l’Amministrazione, indipendentemente dalla consapevolezza del danno (C.d.C, Sez. II, n. 74/2017; id. Sez. I n. 351/2009; id. Sez. Toscana n. 60/2017; id. Sez. Lazio n. 216/2004).

Nel caso in esame, l’esistenza del dolo, riconoscibile nella volontaria omissione dei controlli doganali, è resa evidente non solo dalle convergenti dichiarazioni a SIT rese dal sig. G. (collega del Ru.) e da alcuni dipendenti della omissis (A. e N.) ma anche dalla mancata segnalazione, al Capo ufficio della Dogana di Fernetti, delle numerose anomalie dei trasporti effettuati dallo S., le quali dovevano ritenersi sintomatiche di possibili frodi in danno dell’Erario a prescindere dalla consapevolezza o meno, da parte del Ru., della precisa articolazione delle stesse, e di rilevanza tale da giustificare controlli e verifiche più approfonditi sull’effettiva consistenza della merce dichiarata nelle bollette doganali.

Per ciò che attiene alla quantificazione del danno, osserva il Collegio come la documentazione acquisita agli atti del processo, anche a seguito delle rituali acquisizioni disposte con l’ordinanza istruttoria del 13 giugno 2019, offra un quadro esaustivo degli aspetti di interesse ai fini della decisione, facendo ritenere superflua la consulenza tecnica d’ufficio sollecitata dalla difesa del Ru. ed ingiustificata la richiesta di un termine a difesa, ritenendosi congruo quello già concesso per il deposito della memoria integrativa.

Per quanto concerne, nello specifico, il pregiudizio cagionato all’Erario dalle 42 operazioni di esportazione che formano oggetto di contestazione, reputa il Collegio che per il Ru. sia configurabile il solo danno derivante dall’utilizzo, da parte delle società esportatrici del “gruppo S.”, del plafond IVA previsto dall’art. 8, lettera c) del D.P.R. n. 633/1972 artatamente costituito su false esportazioni.

Non altrettanto può dirsi per il danno conseguente all’IVA indebitamente compensata o chiesta a rimborso dalle predette società, non essendo stata offerta la prova del coinvolgimento dell’odierno convenuto nelle operazioni del “gruppo S.” e nelle false fatturazioni che hanno generato i crediti IVA fittizi. Quanto all’utilizzo del plafond IVA, la Procura Regionale, in ottemperanza all’ordinanza collegiale del 13 giugno 2019, ha depositato un prospetto analitico nel quale, sulla base di un criterio di calcolo presuntivo, è stato quantificato in complessivi euro 1.789.175,80 il plafond utilizzato, negli anni 2005 e 2006, dalle società che hanno realizzato le false esportazioni. Le risultanze di tale prospetto, non contestate ex adverso sulla base di motivati rilievi, offrono un’attendibile ricostruzione dell’indebito beneficio fiscale lucrato dalle società esportatrici e, dunque, del corrispondente danno erariale.

Passando al danno in concreto addebitabile al Ru., deve premettersi che la truffa organizzata ai danni dell’Erario non si sarebbe consumata o avrebbe assunto dimensioni ben più contenute ove il nominato funzionario, operando in conformità ai doveri di ufficio, non si fosse prestato ad indebiti favoritismi e avesse prontamente denunciato le evidenti anomalie che connotavano tali esportazioni. Come si è già avuto modo di evidenziare, la gravità, la precisione e la concordanza degli elementi indiziari sopra richiamati consentono di ritenere certo il coinvolgimento del Ru. nell’agevolare i transiti delle merci riferibili allo S. e seguiti dalla omissis.

Del tutto verosimilmente, il compito del Ru. era quello di garantire il buon esito dei controlli, omettendo di segnalare le operazioni che avrebbero potuto dar luogo a verifiche più approfondite sulle bollette doganali e, conseguentemente, sull’effettività delle esportazioni. Deve, tuttavia, rilevarsi che il nominato funzionario, all’interno del complesso meccanismo truffaldino emerso in sede penale, era solo uno dei referenti sui quali poteva contare un’organizzazione che, secondo quanto accertato dal Tribunale di Trieste (sentenza n. 1031/2016), si avvaleva di complicità e connivenze, all’interno dell’Amministrazione delle Dogane, ben più estese di quelle messe in luce dalla stessa indagine penale.

Ciò posto, ai fini della determinazione dell’addebito, il Collegio ritiene di dover considerare non solo l’effettiva rilevanza causale della condotta omissiva ascrivibile al convenuto, ma anche le disfunzioni di un ufficio nel quale, secondo quanto innanzi evidenziato, i funzionari potevano sovvertire l’ordine delle pratiche doganali e “prelevare” quelle presentate da alcuni spedizionieri. Quanto alla situazione ambientale, appare emblematico quanto dichiarato dal teste G. B. all’udienza penale del 28.11.2014: “c’era un caos dentro, negli uffici, soprattutto poi quando... non tanto gli spedizionieri, era il personale delle case di spedizioni che venivano giù ed eravamo invasi. Li mandavamo fuori dalla porta principale ed entravano dalla porta di servizio, chiudevi la porta di servizio e d’estate entravano anche dalla finestra. Ce li trovavamo sempre là, poi ci sono ancora gli irriducibili, ancora oggi. Abbiamo chiuso le porte con il comando, non serve, non serve”. In tale contesto il rischio di illeciti favoritismi e di condotte fraudolente doveva ritenersi concreto e ben prevedibile dalla dirigenza dell’ufficio doganale.

Ad avviso del Collegio il deficit gestionale addebitabile all’Ufficio delle Dogane di Fernetti, reso evidente dalle carenze organizzative e dalla mancanza di adeguati controlli sull’operato dei funzionari, ha contribuito alla produzione dell’evento dannoso. Tale elemento, ai sensi dell’art. 1227 c.c., appare suscettibile di valutazione quale concorso causale rilevante ai fini della stessa determinazione del danno imputabile alla condotta dolosa del Ru. (cfr. Cass. n. 24406/2011; Cass. n. 2027/1967). In definitiva, tenuto conto dell’incidenza, nella produzione del danno erariale, dei richiamati fattori concausali, il danno ascrivibile all’odierno convenuto va quantificato nell’importo di euro 900.000,00, comprensivo di rivalutazione monetaria.

Ne consegue, da tanto, la condanna del sig. Er. Ru. al pagamento, in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dell’importo di euro 900,000,00, comprensivo di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza all’effettivo soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono poste, a carico del convenuto, nella misura determinata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia, definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione reietta, condanna il sig. Er. Ru. al pagamento, in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dell’importo di euro 900.000,00 (novecentomila/00), comprensivo di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza all’effettivo soddisfo. Condanna il convenuto al pagamento delle spese di giustizia, che vengono liquidate nell’importo di euro 851,38 (ottocentocinquantuno/38).

Manda alla Segreteria della Sezione per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Trieste nella Camera di Consiglio del 19 settembre 2019.

L’Estensore Il Presidente

f.to Giancarlo DI LECCE f.to Paolo SIMEON

Ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta, sull’originale della sentenza, l’annotazione di cui al comma 1 del predetto articolo 52, a tutela della riservatezza dei soggetti diversi dal convenuto Er. Ru. coinvolti, anche indirettamente, nel presente giudizio.

Trieste, 21 novembre 2019.

Il Presidente

f.to Paolo SIMEON

Depositato in Segreteria il 22 novembre 2019

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

f.to Dott.ssa Anna De Angelis

 
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Una frase per noi

Vi hanno detto che è bene vincere le battaglie? | Io vi assicuro che è anche bene soccombere, che le battaglie sono perdute nello stesso spirito in cui vengono vinte. || Io batto i tamburi per i morti, | per loro imbocco le trombe, suono la marcia più sonora e più gaia. || Gloria a quelli che sono caduti! | A quelli che persero in mare le navi di guerra! | A quelli che scomparvero in mare! A tutti i generali che persero battaglie, e a tutti gli eroi che furono vinti! | A gli infiniti eroi ignoti, eguali ai più sublimi eroi famosi.

Walt Whitman