17/12/2019 - Acquisto di attrezzatura da assegnare in uso al gruppo comunale di volontari di protezione civile.
Acquisto di attrezzatura da assegnare in uso al gruppo comunale di volontari di protezione civile.
Oggetto |
Acquisto di attrezzatura da assegnare in uso al gruppo comunale di volontari di protezione civile.
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Massima
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Atteso che il Comune è l’ente di base per la protezione civile, ha la responsabilità primaria d’intervento e assicura l’organizzazione ed il coordinamento degli apporti di volontariato, la cui attività si svolge in forma di collaborazione, secondo le direttive impartite dalle strutture istituzionali, si ritiene che non sussistano cause ostative all’acquisto, con fondi propri dell’ente locale, di un’attrezzatura da assegnare in uso al gruppo comunale di protezione civile.
Quanto alla possibilità di acquistare l’attrezzatura utilizzando parte dell’avanzo di amministrazione, il cui impiego presuppone l’adozione di un provvedimento di variazione di bilancio, si rileva che, ai sensi dell’art. 175, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, il termine utile è il 30 novembre, non essendo la fattispecie de qua annoverabile tra quelle per le quali è consentito operare la variazione di bilancio entro il 31 dicembre. |
Funzionario istruttore
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ROSA MARIA FANTINI
rosamaria.fantini@regione.fvg.it |
Parere espresso da
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Servizio elettorale, Consiglio delle autonomie locali e supporto giuridico agli enti locali
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Testo completo del parere
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Il Comune rappresenta di aver ricevuto un’istanza dal gruppo comunale di volontari di protezione civile, volta ad ottenere in dotazione un’attrezzatura che l’ente dovrebbe acquistare.
Poiché il Comune ha interpellato la Protezione civile della Regione, dalla quale ha appreso di non poter ottenere attualmente alcun finanziamento per l’acquisizione di cui trattasi, non essendo stato approvato il Piano tecnico annuale previsto dall’art. 4 del decreto del Presidente della Regione 17 maggio 2002, n. 0140/Pres.[1], l’Ente chiede di conoscere se sussistano cause ostative all’acquisto del bene con fondi propri, entro il corrente esercizio finanziario, utilizzando parte dell’avanzo di amministrazione. Sentito il Servizio finanza locale, si formulano le seguenti considerazioni. Circa la questione generale dell’ammissibilità di procedere all’acquisto, con fondi propri, dell’attrezzatura da assegnare in uso al gruppo comunale di protezione civile, non si ravvisano cause ostative, considerato che la disciplina in materia assegna un ruolo centrale all’ente locale e valorizza la rilevante funzione svolta dal volontariato di settore. Si rammenta, infatti, che l’art. 7 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, dispone che il Comune: - è l’ente di base per la protezione civile ed allo stesso è riconosciuta la responsabilità primaria d’intervento (primo comma[2]); - partecipa allo svolgimento delle attività e dei compiti regionali in materia di protezione civile assicurando, tra gli altri, l’organizzazione ed il coordinamento degli apporti di volontariato (secondo comma[3]). Va, inoltre, rilevato che l’art. 29 della L.R. 64/1986 riconosce e promuove la funzione del volontariato nello svolgimento delle attività di protezione civile a tutti i livelli (primo comma[4]), precisando che l’attività di volontariato “si svolge in forma di collaborazione, secondo le direttive impartite dalle strutture istituzionali” (secondo comma[5]). Il rapporto funzionale esistente tra il Comune e il gruppo comunale di volontari di protezione civile si evince anche dalle previsioni contenute nel regolamento per la costituzione ed il funzionamento del gruppo adottato da codesta Amministrazione[6], nell’ambito del quale è sancito, in particolare, che il Sindaco è il responsabile unico del gruppo (art. 3). Quanto alla possibilità di acquistare l’attrezzatura richiesta dal gruppo comunale di volontari di protezione civile utilizzando parte dell’avanzo di amministrazione, il cui impiego presuppone l’adozione di un provvedimento di variazione di bilancio[7], occorre rilevare che, ai sensi dell’art. 175, comma 3[8], del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il termine utile è scaduto il 30 novembre, non essendo la fattispecie de qua annoverabile tra quelle per le quali è consentito operare la variazione di bilancio entro il 31 dicembre. -------------------------------------------------------------------------------- [1] Ai sensi dell’art. 14, comma 2, del medesimo D.P.Reg. 0140/2002 «Le domande di finanziamento presentate in assenza del Piano tecnico annuale di cui al comma 1, si intendono archiviate.». [2] «Il Comune, fatte salve le attribuzioni spettanti al Sindaco in base alle vigenti leggi, è, con riguardo al territorio di propria competenza, l’ente di base per la protezione civile ed allo stesso è riconosciuta la responsabilità primaria d’intervento all’atto dell’insorgere di situazioni od eventi del genere di quelli considerati all’articolo 1, I comma, della presente legge ovvero di quelli d’entità tale da poter essere fronteggiati con misure ordinarie.». [3] «Il Comune, anche in forma associata, partecipa, altresì, allo svolgimento delle attività e dei compiti regionali in materia di protezione civile, assicurando, in particolare: - la rilevazione, la raccolta e la trasmissione dei dati interessanti la protezione civile; - la disponibilità di una carta a grande scala del proprio territorio con l’indicazione delle aree esposte a rischi potenziali e di quelle utilizzabili a scopo di riparo e protezione; - la predisposizione di piani e programmi di intervento e di soccorso in relazione ai possibili rischi, da integrare eventualmente con quelli di area più vasta, di competenza di altri enti ed autorità; - l’organizzazione e la gestione di servizi di pronto intervento da integrare con quelli di aree più vaste; - l’organizzazione ed il coordinamento degli apporti di volontariato; - l’organizzazione e la gestione di attività intese a formare nella popolazione la consapevolezza della protezione civile ed una idonea conoscenza dei problemi connessi.». [4] «La Regione riconosce la funzione del volontariato come espressione di solidarietà sociale, quale forma spontanea, sia individuale che associativa, di partecipazione dei cittadini all’attività di protezione civile a tutti i livelli, assicurandone l’autonoma formazione, l’impegno e lo sviluppo.». [5] «L’attività di volontariato ai fini della presente legge, è gratuita e si svolge in forma di collaborazione, secondo le direttive impartite dalle strutture istituzionali.». [6] Con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 29 settembre 1995, l’Ente ha adottato il «Regolamento per la costituzione ed il funzionamento del gruppo comunale di volontari di protezione civile», nel testo approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 10 luglio 1991, n. 0381/Pres. [7] Si veda, in particolare, l’art. 187, comma 2, del D.Lgs. 267/2002, secondo il quale: «La quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente, accertato ai sensi dell’art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità: a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; c) per il finanziamento di spese di investimento; d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; e) per l’estinzione anticipata dei prestiti. Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l’ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all’utilizzo di quote dell’avanzo destinato a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi. Resta salva la facoltà di impiegare l’eventuale quota del risultato di amministrazione “svincolata”, in occasione dell’approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell’ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.». [8] «Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno: a) l’istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa; b) l’istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria; c) l’utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti; d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate; e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d); f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b); g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all’ente e i versamenti a depositi bancari intestati all’ente.». |